Sentenza n. 183/M anno 2004 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

Sentenza n. 183/M anno 2004 della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

Gli artt. 117 e 120 del R.D. 3458/28 individuano i soggetti destinatari di alcuni benefici sugli stipendi derivanti da condizioni fisiche gravate da infermità o da mutilazioni che abbiano avuto origine a causa del servizio e che comportino invalidità. L’art. 117 individua tali beneficiari negli “ufficiali in servizio permanente e in quelli delle categorie in congedo” e l’art. 120 estende il riconoscimento anche ai sottufficiali di carriera.
La legge 15.7.1950 n.539 chiarisce che si considerano mutilati ed invalidi per servizio coloro che, alle dirette dipendenze dello Stato e degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazioni od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A, annessa alla legge 19.2.1942 n.137.
E’ evidente che i benefici economici previsti da detti articoli in favore del personale militare debbono essere attribuiti nei confronti dei pubblici dipendenti mutilati o invalidi per servizio, a condizione che le infermità o mutilazioni siano state riconosciute dipendenti da causa di servizio ed ascritte – o ascrivibili – alle categorie dalla 1^ all’8^ della tabella A.
Il R.D. 3458/28 sancisce all’art.117, per il personale militare, la nascita e il permanere di un diritto soggettivo legato unicamente all’accertamento della sussistenza di uno specifico presupposto: cioè l’essere – il militare – riconosciuto invalido per infermità dipendenti da causa del servizio, infermità ascritta o ascrivile ad una delle categorie di menomazione di cui alla tabella A, in costanza di servizio.
Con diversi pareri il Consiglio di Stato ha più volte messo a fuoco la normativa, ma che le varie Amministrazioni continuano ad interpretare a modo loro. Finalmente una Sentenza chiarificatrice della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria, che integralmente si trascrive, che conferma quanto da tempo andiamo affermando.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria

In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice Unico delle Pensioni, Cons. Dott. Cesare VETRELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 9507/P.M. del Registro di Segreteria;
sul
R I C O R S O
proposto dal Sig. R. M. – nato il … a … ed ivi residente in Fraz. …, n. 1/6 – rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Taviano, presso il cui studio in Ostia Lido/Roma, Via dell’Idroscalo, n. 2, è elettivamente domiciliato;

C O N T R O

il Ministero della Difesa
per

OTTENERE

la riliquidazione della pensione in godimento con il riconoscimento dei benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, dovuti per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio con ascrizione, per cumulo, alla 8a catg. Tab. A;
NON PRESENTI i rappresentanti delle parti in causa nella pubblica Udienza del 7 aprile 2004, tenuta con l’assistenza del Segretario, Sig.ra Manuela Spacca;
ESAMINATI il ricorso, gli atti ed i documenti tutti della causa;
Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, Sig. R. M. (Ten. Gen. delle Forze Armate in congedo) è cessato dal servizio attivo in data 31 marzo … e da tale data è stato collocato in ausiliaria e, poi, in pensione.

Alla visita collegiale dell’8 ottobre 1985 presso l’O.M. di Firenze il predetto militare è stato riconosciuto “idoneo al servizio militare”, anche se affetto da infermità “dipendente da causa di servizio” (1. “Note di disepatismo in soggetto con colecistopatia cronica”; 2. “Artrosi diffusa della colonna vertebrale con disturbo funzionale”), con giudizio “l’inf. n. 1 è ascrivibile alla 8a catg. Tab. A. La n. 2 … alla 7a catg. Tab. A … Per cumulo … alla 6a catg. Tab. A”.

Con ricorso, depositato l’8 agosto 2000 innanzi alla Sez. Giurisd. Reg. dell’Umbria, il Sig. M. ha chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con il riconoscimento dei benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, dovuti per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio con ascrizione, per cumulo, alla 8a catg. Tab. A.

Il ricorrente ha lamentato, in particolare, che il Ministero della Difesa – pur in presenza del parere n. 361/96 reso dal Consiglio di Stato/Commissione Speciale Pubblico Impiego nell’Adunanza del 6 maggio 1996 – riconosce solo in costanza di servizio i benefici economici sopra indicati (2,50% della retribuzione di livello per le infermità giudicate dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili ad una categoria di invalidità tra la 1a e la 6a catg. Tab. A; 1,25% per le invalidità della 7a e della 8a catg. Tab. A).

Il Sig. M. ha, in conclusione, affermato che “nel caso risultano soddisfatte tutte le condizioni previste e, dal momento del Provvedimento di riconoscimento, è sorto il diritto ad ottenere detti benefici”.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con Nota depositata il 16 ottobre 2001, facendo presente che – a seguito del citato parere n. 361/1996 del Consiglio di Stato – è stata emanata la Circolare n. 48000/A/8/DG del 30 luglio 1997, con la quale è stato precisato che: a) “il beneficio in questione può essere attribuito soltanto in costanza di servizio”; b) “il diritto ad ottenere il beneficio stesso sorge dalla data del processo verbale e la relativa attribuzione economica decorre dalla data della domanda dell’interessato”. Il Ministero della Difesa – ritenendo infondata la richiesta del Sig. M. , perché lo stesso non ha presentato in costanza di servizio l’istanza per la concessione della predetta provvidenza – ha chiesto il rigetto del ricorso indicato in epigrafe.

Nella pubblica Udienza del 7 aprile 2004 – preso atto che non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione per l’assenza dei rappresentanti del Ministero della Difesa e del ricorrente – non sono intervenuti ulteriori elementi di giudizio.
La causa è, quindi, passata in decisione.

Considerato in

DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe il Sig. R. M. (Ten Gen. delle Forze Armate, cessato dal servizio attivo in data 31 maggio 1995 e riconosciuto dall’O.M. di Firenze – alla visita collegiale dell’8 ottobre 1985 – affetto da infermità dipendenti da causa di servizio ed ascrivibili, per cumulo, alla 6a catg. Tab. A) ha lamentato la mancata riliquidazione della pensione con i benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, nonostante il parere n. 361/96 espresso dal Consiglio di Stato/Commissione Speciale Pubblico Impiego nella Adunanza del 6 maggio 1996.

Il Ministero della Difesa ha chiesto il rigetto del ricorso, facendo presente che – a seguito del riferito parere del Consiglio di Stato – con Circolare n. 48000/A/8/DG del 30 luglio 1997 è stato precisato che: a) “il beneficio in questione può essere attribuito soltanto in costanza di servizio”; b) “il diritto ad ottenere il beneficio stesso sorge dalla data del processo verbale e la relativa attribuzione economica decorre dalla data della domanda dell’interessato”, che deve essere prodotta in costanza di servizio.

Richiamato quanto sopra, va subito detto che successivamente alla citata Circolare del 1997 il Ministero della Difesa ha modificato il predetto orientamento a seguito di un nuovo parere espresso dal Consiglio di Stato/Commissione Speciale Pubblico Impiego (Parere n. 452/99 reso nella Adunanza del 13 dicembre 1999) e di decisioni giurisprudenziali nel frattempo intervenute.

Il Consiglio di Stato già nel precedente parere n. 361/1996 aveva affermato che – in riferimento alle disposizioni recate dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dell’art. 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539 (che hanno esteso ai mutilati ed invalidi per servizio i benefici previsti per i mutilati ed invalidi di guerra, con una sostanziale equiparazione tra le due categorie) – i pubblici dipendenti mutilati ed invalidi per servizi già collocati a riposo hanno diritto ai benefici economici originariamente previsti dagli articoli 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, per i mutilati ed invalidi di guerra, qualora prima del collocamento a riposo abbiano ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o della lesione con ascrivibilità a pensione.

Con il successivo parere n. 452/1999 il Consiglio di Stato ha ulteriormente precisato quanto già espresso nel riferito precedente parere, affermando che tra i destinatari dei predetti benefici economici spettanti ai mutilati ed invalidi per servizio è da ricomprendere anche il personale militare in congedo, a condizione che il riconoscimento della relativa malattia invalidante sia avvenuto in costanza di servizio, con l’ulteriore chiarimento che i benefici in questione vanno concessi “d’ufficio”, non potendosi attribuire alle eventuali domande alcuna rilevanza, se non quella meramente segnalatrice della propria posizione.

Come anticipato, con Circolare n. 139758 del 9 novembre 2001 il Ministero della Difesa ha recepito i nuovi “indirizzi emersi in materia” ed ha, quindi, fornito nuove “consequenziali istruzioni”, precisando, in particolare:

  1. che “dal combinato disposto delle norme surrichiamate, … tenendo conto dell’evoluzione dei profili di status del personale militare, si deduce che i benefici di specie, spettino, d’ufficio, in presenza di infermità riconosciute in servizio (ai militari) e dipendenti da esso, le quali abbiano dato luogo ad ascrivibilità ad una delle categorie della Tab. A”;
  2. che “il diritto in questione non può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza, la quale, ove occorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1219, 1° comma, c.c.”;
  3. che “il diritto in questione non può essere subordinato alla presentazione di eventuale istanza, la quale, ove occorra, avrebbe valenza meramente segnalatrice ed idonea a costituire in mora l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 1219, 1° comma, c.c.”;
  4. che “la corresponsione degli emolumenti arretrati è, tuttavia, subordinata alla preliminare ricognizione dei periodi temporali per cui dovesse eventualmente risultare intervenuta la prescrizione quinquennale”, fornendo specifiche indicazioni per i casi di presentazione o non presentazione della istanza;
  5. che “tutte le precedenti disposizioni (rectius, istruzioni) diramate in contrasto con il contenuto della presente Circolare si intendono abrogate”.

Con Circolare n. 31 del 18 marzo 2002 anche l’INPDAP ha fatto proprio il riportato nuovo orientamento in materia, fornendo apposite istruzioni alle Amministrazioni pubbliche, le quali dovranno rideterminare il trattamento pensionistico al personale cui era stato negato il riconoscimento del beneficio in questione sulla scorta della presentazione della richiesta successiva alla data di cessazione, ossia non in costanza di servizio, al fine di individuare l’esatta decorrenza del beneficio, dovendo essere considerati gli eventuali termini prescrizionali”.

Il nuovo orientamento, sopra riportato, che si è venuto a formare in materia è condiviso anche da questo Giudice.

Ritenuto, peraltro, che i benefici di cui all’art. 117 del R.D. n. 3458/1928 sono computabili una sola volta nell’intera carriera del militare/ufficiale (cfr., in termini, Sez. Giurisd. Reg. della Lombardia, Sent. n. 1983 del 16 dicembre 2002), va anche affermata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine al riconoscimento della spettanza dei citati benefici, incidendo essi sull’entità del trattamento pensionistico (cfr., in termini, Sent. cit. della Sez. Giurisd. Reg. della Lombardia).

Chiarito ciò il Giudice deve rilevare che da tutto quanto riportato in precedenza emerge che – a seguito del nuovo orientamento formatosi in materia in conseguenza dei citati pareri espressi dal Consiglio di Stato nel 1996 e nel 1999, delle decisioni giurisprudenziali intervenute al riguardo e delle riferite istruzioni impartite in merito dal Ministero della Difesa e dall’INPDAP – il trattamento pensionistico del Sig. MAGNA avrebbe dovuto essere stato già adeguato con il riconoscimento dei benefici previsti dagli articoli 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928, considerato che, in costanza di servizio, l’O.M. di Firenze nella visita collegiale dell’8 ottobre 1985 (si ripete, in costanza di servizio, essendo l’ex militare cessato dal servizio in data 31 marzo 1995) ha giudicato che le infermità riscontrate all’interessato (1. “Note di disepatismo in soggetto con colecistopatia cronica”; 2. “Artrosi diffusa della colonna vertebrale con disturbo funzionale”) sono “dipendenti da causa di servizio” e sono ascrivibili, “per cumulo, alla 6a catg. Tab. A”.

Dagli atti acquisiti al fascicolo processuale non emerge, però, che il Ministero della Difesa ha, fino ad ora, adeguato il trattamento pensionistico del militare in congedo.

Il ricorso presentato dal Sig. M. va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va dichiarato il diritto dell’istante ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento con il riconoscimento dei benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, sempre – ovviamente – che l’Amministrazione Pubblica non abbia, nel frattempo, già provveduto al riguardo, e, comunque, nei limiti di quanto dal ricorrente già percepito allo stesso titolo sulla predetta pensione in godimento.

Al ricorrente compete, altresì, il diritto a vedersi attribuito, sulle somme arretrate da corrispondere e fino al soddisfo, l’accessorio diritto alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, ed agli interessi legali.

Quanto alla pronuncia sugli interessi e la rivalutazione monetaria, questo Giudice ritiene di condividere i principi affermati dalle SS.RR. della Corte dei Conti con la Sent. n. 10-QM/2002, relativamente alla natura di “norma generale” per tutti i tipi di pensione (ordinarie, militari tabellari e di guerra) da attribuire al richiamo operato dall’art. 5 della legge n. 205 del 21 luglio 2000 agli articoli del codice di procedura civile ivi indicati, tra cui – essenzialmente – all’art. 429, comma 3. c.p.c..

Pertanto, per le pensioni civili e per quelle militari e di guerra anche la rivalutazione monetaria spetta e va riconosciuta d’ufficio in aggiunta agli interessi legali per la sola parte della svalutazione (ex art. 150 disp. att. C.p.c.) non coperta da detti interessi.

Tanto, però, a decorrere dalla data di entrata in vigore della precitata legge n. 205/2000 (10 agosto 2000), ritenendo questo Giudice, che:

  1. l’art. 429, comma 3, c.p.c. sia stato richiamato dal menzionato art. 5 della legge n. 205/2000 nella sua “interpretazione rigorosamente letterale”, riproposta – per i crediti pensionistici – dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e successive norme che ad esso fanno riferimento (art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, Decreto del Ministero del Tesoro n. 352 dell’1 settembre 1998 ed art. 45, comma 6, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998); come da considerazioni espresse al riguardo dalla Corte Costituzionale, la quale, con la Sentenza n. 394/1992, ha avuto modo di precisare anche che le disposizioni del cennato art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 non hanno effetto retroattivo, condividendo l’orientamento espresso in proposito dalle SS. UU. Cassazione con le Sentt. n. 7221, 8264 e 8619 del 1992, richiamate dalla stessa Corte Costituzionale;
  2. che il ripetuto art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 non si è limitato a disciplinare solo gli effetti del ritardato pagamento dei crediti pensionistici, in termini di interessi e rivalutazione (vietandone il cumulo) ma – innovando in proposito – ha disciplinato anche gli aspetti fattuali attinenti all’insorgenza del diritto a tali accessori, ancorando il diritto stesso “non al giorno della maturazione del credito, ma (a quello) della scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento”; termine corrispondente a quello fissato da ciascuna amministrazione in base alla legge n. 241/1990 sul “procedimento amministrativo”, e ciò fino all’entrata in vigore del decreto legge n. 79 del 28 marzo 1997, convertito dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, che all’art. 3 ha espressamente normato la materia.

Invece, per il periodo precedente all’entrata in vigore della legge n. 205/2000 (10 agosto 2000) nulla può essere ritenuto innovato, in materia di interessi legali e rivalutazione monetaria, rispetto all’orientamento finora seguito da questa Sezione Giurisd. Reg. sulla base dei principi affermati in proposito dalle Sezioni Riunite con le Sentenze n. 527-A/1987, n. 94-C/1990, n. 97-C/1993 e n. 2-QM/1998.

Tanto premesso, nel caso di specie, trattandosi di controversia in materia di pensione militare, per il periodo antecedente alla data del 10 agosto 2000 va dichiarato il diritto ai soli interessi legali, non avendo il ricorrente provato il maggior danno.

Per il periodo successivo alla predetta data del 10 agosto 2000 spetta, invece, oltre agli interessi legali, anche la rivalutazione monetaria per la sola parte della svalutazione (ex art. 150 Disp. Att. c.p.c.) non coperta da detti interessi legali.

Anche per gli interessi legali e la rivalutazione monetaria va, comunque, fatto salvo il limite della prescrizione quinquennale, di cui si è detto in precedenza.

Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

il ricorso n. 9507/P.M., indicato in epigrafe, presentato dal Sig. R. M., e, per l’effetto, dichiara il diritto dello stesso ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il riconoscimento dei benefici economici di cui agli articoli 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458, sempreché l’Amministrazione Pubblica non abbia già provveduto al riguardo, e, comunque, nei limiti di quanto dal ricorrente già percepito al medesimo titolo sul predetto trattamento pensionistico in godimento.

Riconosce, inoltre, sugli arretrati da corrispondere, per il periodo antecedente alla data del 10 agosto 2000, il solo diritto agli interessi legali fino al soddisfo, precisando che per i ratei maturati dopo il 10 agosto 2000 spetta anche la rivalutazione monetaria per la sola parte della svalutazione (ex art. 150 Disp. Att. c.p.c.) non coperta da detti interessi legali, facendo salvo, comunque, anche per tali arretrati, quanto già percepito dal ricorrente al medesimo titolo.

Spese compensate.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Perugia, il 6 aprile 2004.