Sentenza n. 12219 anno 2004 della Corte suprema di Cassazione – Sezione lavoro

Sentenza n. 12219 anno 2004 della Corte suprema di Cassazione – Sezione lavoro

Pubblichiamo di seguito una recente Sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione- Sezione lavoro- nei confronti di un Finanziere, socio della Sezione di Modena.
Nella Sentenza di enorme valore giurisprudenziale, i Signori Giudici dell’alto Consesso hanno affermato il principio che deve escludersi che la pensione privilegiata contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato abbia carattere sostitutivo e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, atteso che esso costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non già previdenziale.
Un immenso grazie ai legali della Sezione Avv.ti Fregni e Frataccia che ci hanno assecondato nel prosieguo dei 4 procedimenti.
E’ un giudizio che ci incoraggia a proseguire nei numerosi casi che abbiamo ancora in essere. Un invito ai soci interessati a non demordere. La costanza premia.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO – Presidente –
Dott. Pietro CUOCO – Consigliere –
Dott. Alessandro DE RENZIS – Consigliere –
Dott. Maura LA TERZA – Consigliere –
Dott. Giovanni AMOROSO – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 163, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FRATACCIA, che lo difende unitamente all’avvocato GIORGIO FREGNI, giusta delega in atti;

– ricorrente –
contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZIALE SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 88/01 del Tribunale di MODENA, depositata il 17/09/01 – R.G.N. 43/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/04 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l’Avvocato D’ALESSIO per delega FRATACCIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTO

Con ricorso al pretore di Modena S.M., finanziere in congedo, odierno ricorrente esponeva: che aveva prestato servizio Militare nella Guardia di Finanza dal 6/4/1954 al 13/3/1962, quale militare di truppa, dapprima in ferma volontaria e poi in rafferma triennale; che era stato collocato in congedo assoluto per infermità dipendente da causa di servizio durante la seconda rafferma triennale, senza diritto a pensione ordinaria; che per tale infermità, con decreto ministeriale n. 111907 del 14/9/1992 gli era stata riconosciuta una pensione privilegiata a vita di 8° categoria con decorrenza 14/3/1966.

In diritto rilevava che il rapporto di servizio era regolato dall’art. 27 e ss. della legge 3/8/1961, n. 833. In particolare l’art. 32, primo comma, di tale legge 3/8/1961 prevedeva: “II militare di truppa che abbia compiuto la seconda rafferma triennale e che ne faccia domanda è ammesso in servizio continuativo qualora ne sia dichiarato meritevole dal comandante di Corpo”. Il ricorrente, al momento del congedo, non aveva ancora compiuto la seconda rafferma triennale e quindi non era mai stato ammesso in servizio continuativo.

Nei suoi confronti era stato applicato l’art. 36, ultimo comma, della sopra citata legge 3/8/1961, n. 833, secondo cui: “Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra, il militare consegue la pensione privilegiata (…)”.

Nella specie il ricorrente non aveva prestato almeno 15 anni di servizio e, per ciò stesso, non gli era stata erogata una pensione “normale” ai sensi dell’art. 52, primo comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensì gli è stata erogata una pensione ” privilegiata ” ai sensi dell’art. 67, 2° e 3° comma, del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Peraltro al ricorrente era stata attribuita la pensione privilegiata nel 1992, quanto egli percepiva già la pensione dell’INPS. Nell’aprile del 1991, l’INPS gli aveva infatti concesso il trattamento pensionistico di anzianità, previo riconoscimento del periodo militare prestato (dal 6/4/1954 al 14/3/1962) in applicazione della legge 2 aprile 1958, n. 322. In data 14/9/1992 era stata altresì riconosciuta al ricorrente la pensione privilegiata ordinaria con decorrenza 14/3/1966.

A seguito della attribuzione di tale ultimo trattamento pensionistico, l’INPS riteneva di non considerare più il servizio militare prestato ai fini del trattamento pensionistico ordinario con la conseguente decadenza del diritto alla pensione di anzianità ed obbligo di restituzione della pensione fino al quel momento percepita (pari a lire 70.138.510).

L’adito Pretore del lavoro di Modena – pronunciandosi nel contraddittorio con l’INPS che resisteva alla domanda – con sentenza 30/4/1999 n. 122/99 ha accolto il ricorso, così disponendo: “accerta il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere dall’INPS la pensione di anzianità previo accredito della contribuzione figurativa per il periodo del servizio militare (dal 6.4.1954 al 14.3.1962); condanna l’INPS a corrispondergli i ratei maturati e non versati oltre gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.

L’INPS ha proposto appello affermando, in sintesi, la natura reddituale e non risarcitoria della pensione privilegiata percepita dal S.M..

Con sentenza n. 88/01 del 5/9/2001, depositata il 17/9/2001, il Tribunale di Modena – Sezione Lavoro – ha accolto l’appello ed in riforma della sentenza di 1° grado ha respinto tutte le originarie domande dell’attore ed ha compensato per intero le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione il S.M. con un unico motivo di impugnazione.
Resiste con controricorso l’INPS.

DIRITTO

Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 49 l. 30 aprile 1969, n. 153 e degli artt. 52 e 67 del d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). In particolare il ricorrente insiste nel sostenere che l’esatta interpretazione dell’art. 49 cit. conduce a ritenere la piena compatibilità della pensione privilegiata con la pensione di anzianità.

Il ricorso è fondato.
La questione di diritto posta dal ricorrente, che concerne l’esatta interpretazione dell’art. 49 l. 30 aprile 1969 n. 153, è già stata esaminata più volte da questa Corte, le cui conclusioni questo collegio condivide pienamente. Disposizione quest’ultima (l’art. 49) che prevede al primo comma: “I periodi di servizio militare e quelli equiparati di cui agli articoli 56, n. 1, del regio decreto – legge 4 ottobre 1935, n. 1827; 7, 8 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, nonché i periodi di servizio militare ed equiparati di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, anche se tali periodi eccedano la durata del servizio di leva e gli assicurati anteriormente all’inizio dei servizi predetti, non possano far valere periodi di iscrizione nell’assicurazione anzidetta.”. Aggiunge poi il secondo comma (che è quello della cui interpretazione si controverte): “La disposizione di cui al precedente comma non si applica neconfronti di coloro che abbiano prestato o prestino servizio militare come militare di carriera e nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare o assimilato sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria.”. Tale secondo comma – escludendo l’applicabilità, del primo comma dello stesso articolo, relativo alla possibilità che il servizio militare sia considerato utile, a richiesta dell’interessato, ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione dell’assicurazione generale obbligatoria – vieta la valutabilità del servizio militare nel regime delle assicurazioni sociali allorché esso sia stato o possa venir riconosciuto ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria (Cass., sez. lav., 28 maggio 1992 n. 6414).
In riferimento a tale disposizione Cass., sez. lav., 11 agosto 1993, n. 8619, ha affermato che deve escludersi che la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato abbia carattere sostitutivo e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria e non già previdenziale. E così anche Cass., 30 ottobre 1991, n. 11552 ha ritenuto che ai sensi del combinato disposto dell’art. 49 l. 30 aprile 1969 n. 153 e dell’art. 3 n. 1 l. 25 novembre 1971 n. 1079, il godimento della pensione privilegiata ordinaria per un evento dannoso subito durante il servizio militare non esclude la computabilità di tale servizio ai fini dell’anzianità d’iscrizione nel fondo speciale di previdenza degli elettrici, costituendo detta pensione un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale. In linea con tale orientamento si è anche precisato – da parte di Cass. 6 luglio 1991 n. 7493 e Cass. 4 giugno 1991 n. 6295 – che con riguardo al disposto dell’art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153 – che, nel prevedere che i periodi di servizio militare e quelli equiparati sono considerati utili a richiesta dell’interessato ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, esclude tale computabilità nei confronti di coloro in cui favore il periodo di servizio militare, od assimilato, sia stato, e possa venir riconosciuto, ai fini di altro trattamento pensionistico sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria – deve escludersi che abbia tale carattere sostitutivo, e deve invece ritenersi compatibile e cumulabile con altri trattamenti pensionistici, la pensione privilegiata per invalidità contratta per causa di servizio durante il servizio militare od assimilato, atteso che essa costituisce un trattamento di natura risarcitoria ed indennitaria, e non già previdenziale, con la conseguenza che non è di ostacolo alla computabilità del servizio militare od assimilato ai fini suddetti, senza che in contrario possano trarsi argomenti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1981 (affermativa della legittimità dell’art. 34, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie e militari l’agevolazione dell’esenzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista invece per le pensioni di guerra) e dal disposto degli art. 6, d.p.r. 29 dicembre 1973, n. 1092 e 2, l. 3 giugno 1981, n. 308.
Erroneamente pertanto il tribunale di Modena ha ritenuto che l’attribuzione della pensione privilegiata al ricorrente per l’infermità insorta durante ed a causa del servizio militare potesse essere ostativo alla computabilità del periodo militare stesso nell’anzianità contributiva complessiva utile per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità, come del resto l’INPS stesso aveva riconosciuto inizialmente erogando tale prestazione pensionistica.

In conclusione il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna che si adeguerà al principio di diritto sopra enunciato.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte

ACCOGLIE

il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna
Così deciso in Roma il 26 marzo 2004.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 3 LUG. 2004.