LEGGE 7 febbraio 2006, n.44

LEGGE 7 febbraio 2006, n.44

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:

Art.1.
Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

1. In relazione alla soppressione del servizio militare di leva e in attesa della riforma organica della disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per gli anni 2006 e 2007 la misura dell’assegno previsto in favore dei pensionati affetti da invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e’ fissata:

  1. in 900 euro mensili, esenti da imposte, per dodici mensilita’ in favore degli invalidi ascritti alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
  2. in misura ridotta del 50 per cento in favore degli invalidi ascritti alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della citata tabella E.

2. Il beneficio di cui al comma 1 spetta altresi’ ai grandi invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell’articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonche’ ai pensionati di guerra affetti da invalidita’ comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia d’oro al valor militare.

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 2006 percepiscono l’assegno sostitutivo, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 288, hanno diritto a percepire, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e la data di entrata in vigore della presente legge, l’importo fissato dalla presente legge con detrazione delle somme eventualmente percepite nello stesso periodo ai sensi della citata legge n. 288 del 2002.

4. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia’ competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.

Art.2.
Copertura finanziaria

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007, si provvede a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente legge. Qualora nel corso dell’attuazione della presente legge si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 1, si provvede a modificare l’importo degli assegni di cui all’articolo 1 della presente legge. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sulle cause e l’entita’ dei suddetti scostamenti che hanno determinato le misure di rideterminazione di cui al precedente periodo.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Roma, 7 febbraio 2006


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione di dei decreti del Presidente della Repubblica e sule pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all’art.1

Il testo dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288 (Provvidenze in favore dei grandi invalidi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, e’ il seguente:
“Art. 1 (Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare). – 1. (Omissis).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, all’assegnazione degli accompagnatori di cui al secondo comma dell’art. 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro per dodici mensilita’, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 1.
3. L’assegno sostitutivo dell’accompagnatore di cui al comma 2 puo’ essere adeguato con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’art. 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all’accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell’accompagnatore e, fatta salva l’applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell’ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati ne’ siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell’ambito delle risorse disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermita’ di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma e A-bis) della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, verra’ corrisposto un assegno sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilita’; per i soggetti con infermita’ di cui alle lettere B), numero 1); C); D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno sara’ corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti gia’ competenti alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.”.

– La tabella E annessa al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita da ultimo dalla tabella allegata alla legge 6 ottobre 1986, n. 656, e’ la seguente:

Assegni di superinvalidita’
A)

1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecita’ bilaterale assoluta e permanente.
2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici rettovescicali).
4) Alterazioni delle facolta’ mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
L’assegno sara’ mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanita’ mentale e finche’ dura tale trattamento.
L’assegno sara’ mantenuto od attribuito anche a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, affetti da alterazioni delle facolta’ mentali, ancora socialmente pericolosi, risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell’art. 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale.
Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verra’ conservato l’assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione trovera’ applicazione il disposto del secondo comma.
(Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986).

A-bis)

1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani.
2) La disarticolazione di ambo le cosce o l’amputazione di esse con la impossibilita’ assoluta e permanente dell’applicazione di apparecchio di protesi.
(Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986).

B)

1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale.
2) Tubercolosi o altre infermita’ gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita’ a qualsiasi attivita’ fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986).

C)

1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilita’ dell’applicazione dell’apparecchio di protesi.
(Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986).

D)

1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
(Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

E)

1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l’acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale.
2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l’altro sopra il terzo inferiore della gamba.
5) Alterazioni delle facolta’ mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreche’ tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
(Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986).

F)

1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba.
3) Perdita di due arti, uno superiore e l’altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell’avambraccio e al terzo inferiore della coscia.
4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l’altro al terzo inferiore della gamba.
5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l’altro fino al terzo inferiore della gamba.
6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7) Alterazioni delle facolta’ mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale.
8) Tubercolosi o altre infermita’ gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacita’ a qualsiasi attivita’ fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
(Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986).

G)

1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2) La disarticolazione di un’anca.
3) Tutte le alterazioni delle facolta’ mentali (schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l’individuo incapace a qualsiasi attivita’.
4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacita’ a proficuo lavoro.
(Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986).

H)

1) Castrazione e perdita pressoche’ totale del pene.
2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l’ano preternaturale.
3) Sordita’ bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell’equilibrio statico-dinamico.
4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l’applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare.
5) Anchilosi completa di un’anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
(Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985).
(Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).”.

– Il testo dell’art. 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111 (Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 7 maggio 1984, e’ il seguente:
“Art. 3 (Indennita’ di assistenza e di accompagnamento). – Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidita’ contemplate nella tabella E, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e’ liquidata d’ufficio, con decorrenza dal 10 gennaio 1984, una indennita’ mensile per la necessita’ di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato, pari a:

1) per la lettera A      L. 384.000;
2) per la lettera A-bis      L. 335.000;
3) per la lettera B      L. 296.000;
4) per la lettera C     L. 260.000;
5) per la lettera D      L. 220.000;
6) per la lettera E      L.182.000;
7) per la lettera F      L.143.000;
8) per la lettera G      L. 105.000;
9) per la lettera H     L. 69.000.

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidita’ specificate nella tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l’assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell’indennita’ di assistenza e di accompagnamento. La competente autorita’ militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore, dara’ immediata comunicazione di tale adempimento alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell’invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza. La misura dell’integrazione di cui al presente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, e’ stabilita:
1) in L. 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordita’ bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in L. 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;
2) in L. 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;
3) in L. 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera A-bis. Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera A-bis, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell’indennita’ di assistenza e di accompagnamento, nella misura di L. 200.000 mensili.
L’indennita’, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, e’ corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l’importo corrisposto a titolo di indennita’, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, e’ devoluto, per quattro quinti, all’istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero e’ avvenuto e, per il rimanente quinto, all’invalido.
Ai fini dell’applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell’eventuale ricovero alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell’invalido ricoverato.”.

Note all’art.2 comma 1

Il testo dell’art. 3 della legge n. 288 del 2002 e’ il seguente:
“Art. 3 (Copertura finanziaria). – 1. Per il finanziamento del fondo di cui all’art. 2, e’ autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere dall’anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”.

– Il testo dell’art. 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004, e’ il seguente:
“535. Per il finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288, per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, e’ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.”.