Assistenza sanitaria e protesica (triennio 2006-2008)

Assistenza sanitaria e protesica (triennio 2006-2008)

Benefici previsti dall’accordo tra le Associazioni U.N.M.S – A.N.M.I.G – A.N.V.C.G e l’assessore regionale alla sanità in applicazione dell’art.57 della legge 833/78 in materia di assistenza sanitaria e protesica per il triennio 2006-2008. Nell’accordo sono elencati tutti i benefici, dalle cure climato-termali alle protesi.


PREMESSA
La Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, art. 57, comma 3, prevede l’erogazione di determinate prestazioni sanitarie a favore delle categorie previste.
Il Ministero della Sanità con nota n. 100/SCPS/15.18303 dei 2 dicembre 1994 e n. 100/SCPS/15.14302 dei 27 ottobre 1995, ha fornito indicazioni specifiche in merito all’applicazione della disciplina di cui all’art. 57 della Legge 833/1978.
In data 29 novembre 2001, con Decreto dei Presidente dei Consiglio dei Ministri, sono stati definiti i LEA da erogarsi su tutto il territorio nazionale, recepiti dalla Regione Emilia-Romagna con atto del Consiglio regionale n. 349 dei 27 marzo 2002.
In questi anni si è instaurato un rapporto di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso la stipula di Accordi regionali.
Si conviene pertanto tra le parti di continuare a regolamentare i rapporti tra la Regione Emilia- Romagna e le Associazioni A.N.M.I.G., A.N.V.C.G. e U.N.M.S., attraverso lo strumento dell’Accordo regionale, con validità triennale (triennio 2006-2008).

DESTINATARI
INVALIDI DI GUERRA (ex militari o civili) coloro che:

  1. siano in possesso di pensione ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1^, con o senza assegni di super invalidità, all’8^, di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra, DPR 23 dicembre 1978 n. 915 e successive modifiche;
  2. siano in possesso dei verbale di visita della Commissione Medica Pensioni di guerra (CMPG), in attesa dei decreto di concessione delle pensioni da cui risulti l’attribuzione di una categoria come sopra determinata e l’infermità sia riconosciuta dipendente da causa di guerra.

INVALIDI DI SERVIZIO ORDINARIO coloro che:

  1. siano in possesso di pensione privilegiata ascrivibile ad una categoria compresa dalla 1^, con o senza assegni di super invalidità, all’8^ categoria di cui alla tabella A allegata al T.U. sulle pensioni di guerra approvato con DPR 23 dicembre 1978 e successive modifiche, cui si fa riferimento anche per gli invalidi di servizio;
  2. siano in possesso, in attesa di ottenere il relativo decreto di concessione della pensione, dei verbale della Commissione medica ospedaliera che ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni ed infermità (vedi parere dei Consiglio di Stato, sez. 3^ – 11.6.1985, n. 905), attribuendo una delle categorie di pensione di cui alla tabella A dei T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche;
  3. coloro cui sia stato riconosciuto l’equo indennizzo per infermità contratta in servizio ed ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A dei T.U. sulle pensioni di guerra e successive modifiche.

DOCUMENTAZIONE DELLO STATUS DI INVALIDO DI GUERRA O PER SERVIZIO
-I titolari di pensione produrranno il decreto concessivo da cui risulti la categoria di appartenenza;

– Coloro i quali sono in possesso di verbale della Commissione Medica Ospedaliera o della Commissione Medica per le pensioni di guerra o di collegi medici nominati dalle varie amministrazioni, produrranno copia conforme di tale documento tenendo presente che la validità è di 7 anni dalla data su di esso apposta (per gli invalidi di guerra vedasi artt.11, 12, 13 dei T.U. sulle pensioni di guerra approvato con DPR 23.12.78, n. 915 – pubblicato sulla G.U. n. 28/79 e successive modifiche; per gli invalidi per servizio vedasi ad. 6 L. 21.1.80 n. 9 – pubblicata sulla G.U. n. 38/80). Fanno eccezione i verbali relativi:

  1. agli invalidi per servizio appartenenti al personale militare e delle forze di polizia per i quali il verbale, rilasciato dalla Commissione medica ospedaliera e sempre che attribuisca una pensione commisurata ad una delle categorie di cui alla tab. A più volte richiamata, è da intendersi documento definitivo anche se dovrà essere seguito dal decreto concessivo che confermerà il contenuto del verbale stesso (art. 25 L. 7 agosto 90 n. 232);
  2. agli invalidi per servizio cui sia stato concesso l’equo indennizzo, sempreché tale indennizzo sia commisurato ad una delle categorie della tab. A sopra richiamata. Resta inteso che all’atto della emissione dei decreto concessivo di equo indennizzo, da parte del Ministero della Difesa e qualora sia modificato, anche parzialmente, il giudizio espresso dalla Commissione medica ospedaliera, il diritto alla esenzione permarrà per le sole infermità ascrivibili alla tab. A.

BENEFICI
In linea di carattere generale, gli invalidi godono delle esenzioni, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del Dlgs 29.4.1998 n. 124 , del DM 28.05.1999 n. 329 e aggiornato dal DM 21.05.2001 n. 296 già previste dall’art. 6 c. 1 e 2 del 1° febbraio 1991, della L. 23.12.2000 n. 388 (finanziaria 2001) e art. 52,comma 1, della L. 27.12.2002 n. 289 (finanziaria 2003).

MALATTIA DI NATURA PSICHICA
L’erogazione di psicofarmaci agli invalidi affetti da malattie di natura psichica viene effettuata secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

MATERIALE DI MEDICAZIONE
Per la erogazione dei materiale di medicazione (bende, cotone idrofilo, garze) necessario per la sola infermità di guerra o di servizio, le Aziende USL potranno procedere alla somministrazione diretta agli interessati per un fabbisogno non eccedente i 30 giorni, in presenza di diagnosi attestanti gravi patologie accertate dalle strutture pubbliche ospedaliere, con indicazione dei presumibile fabbisogno limitato a 30 giorni.

EROGAZIONE FARMACI
Si conferma l’erogabilità dei farmaci posti in classe “C” a carico del S.S.N. ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia (nota Assessorato alla Sanità prot. 37898/BAS del 26/9/2000 – Legge n. 203/2000).

CURE CLIMATICHE
Per cure climatiche si intendono quelle per le quali il clima rappresenta un fattore terapeutico e sono concesse per un periodo di 21 giorni agli invalidi pensionati per infermità tubercolari che presentano uno dei seguenti quadri clinico – radiologici:

  1. esiti di intervento demolitore dei polmone (pneuomoctomia, loboctomia totale o parziale);
  2. decorticazioni pleuriche;
  3. esiti di teracoplastiche con resezione di almeno 5 costole;
  4. TBC polmonare in corso di trattamento terapeutico o esiti di TBC polmonare;
  5. esiti di TBC dei rene o intestinale, o osteoarticolare, o laringea;
  6. esiti di morbo di Pott associati a postumi di tubercolosi di una o più grandi articolazioni (spalla, gomito, anca, ginocchio);
  7. nefrectomia per TBC renale;
  8. coesistenza di postumi di due o più forme tubercolari interessanti rene, laringe, sistema scheletrico, apparato digerente;
  9. fibrotorace totale retraente, con evidente attrazione dei mediastino e riduzione della capacità respiratoria;
  10. compromissione dello stato generale di nutrizione e sanguificazione conseguente a marcati esiti della malattia tubercolare o evidenti segni di alterazioni della funzionalità cardiorespiratoria per esiti fibrosclerotici di tubercolosi polmonare.

Le cure climatiche sono altresì concesse agli invalidi iscritti alla prima categoria di pensione per infermità non tubercolare per i quali il clima rappresenti un fattore terapeutico atto a prevenire riacutizzazioni o complicanze dell’infermità pensionata. Sono ammessi alle cure climatiche anche gli invalidi di guerra e per servizio “ciechi” ascritti alla prima categoria di pensione (anche se sul relativo Mod. 69 e 69 Ter, l’unica infermità riconosciuta sia la cecità).
Gli invalidi pensionati per infermità tubercolare ammessi alle cure climatiche possono optare per un ciclo di cure idropiniche quando queste ultime siano ritenute prevalenti, come efficacia terapeutica, per la cura di altre infermità coesistenti, da ritenersi attinenti o secondarie alla malattia tubercolare.

SOGGIORNI TERAPEUTICI
Consistono in soggiorni in ambiente e clima idonei (marino, lacustre, collinare, montano) che hanno durata di 21 giorni, concessi agli invalidi che, in conseguenza delle infermità pensionate, abbiano necessità di terapia climatica al fine di consolidare i risultati ottenuti con recenti ricoveri o con intense e prolungate cure ambulatoriali, oppure di prevenire aggravamento di dette infermità cronicizzate e suscettibili di complicanze per le condizioni climatiche sfavorevoli delle località di residenza degli invalidi stessi.

Al fine dell’ammissione ai soggiorni terapeutici, assume particolare rilevanza la presenza di uno dei seguenti quadri clinici:
A) insufficienza respiratoria cronica;
B) risentimento cardiaco da insufficienza respiratoria cronica (cuore polmonare cronico);
C) insufficienza cardiovascolare non scompensata;
D) affezioni degenerative articolari e della colonna vertebrale;

CURE IDROTERMALI
Sono concesse per un periodo di 12 giorni agli invalidi che, per le infermità dipendenti da cause di guerra o di servizio, ne presentino la indicazione clinica e non siano affetti da infermità che controindichino il trattamento termale.
Sono esclusi da detta forma di assistenza coloro che nel quinquennio precedente abbiano effettuato tre cicli di cure termali. Possono costituire eccezioni eventuali casi di riacutizzazione della infermità pensionata o casi in cui sia stato riconosciuto un aggravamento dell’invalidità da parte della Commissione Medica Ospedaliera, previa presentazione del verbale della Commissione medesima.

ASSISTENZA PROTESICA ED ORTOPEDICA
In favore degli invalidi di guerra, vittime civili di guerra e per servizio sono erogate le prestazioni protesiche ed ortesiche (Delibera di Giunta regionale del 30.12.1985 n. 7658) non previste dal D.M. 332 del 27 agosto 1999, così come specificato nell’allegato A) del presente Accordo.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DELLE CURE CLIMATICHE E SOGGIORNI TERAPEUTICI.
termini per la presentazione delle domande:
le domande dovranno essere presentate alle Aziende UU.SS.LL. competenti per territorio di residenza degli aventi diritto;

accertamenti sanitari:
nell’eventualità il quadro patologico degli invalidi presenti dei dubbi, rispetto alla infermità pensionata, l’Azienda USL può effettuare accertamenti sanitari tramite visite o controlli specialistici;

ammissione alle prestazioni:
Le Aziende USL attiveranno, con le Associazioni di categoria firmatarie dei presente Accordo, opportune forme di collaborazione al fine di rendere omogenea e perequata la selezione delle domande di ammissione alle cure climatiche e/o soggiorni terapeutici;

percorsi di accesso dell’utenza:
Le Aziende USL dovranno garantire la semplificazione dei percorsi amministrativi di tali cittadini, al fine di migliorare l’accesso alle cure.

FORME DI INTERVENTO
Erogazione dei contributo giornaliero di Euro 40,97 (comprensivo delle spese di viaggio) dovuto, per la permanenza nella zona scelta per le cure climatiche e/o soggiorni terapeutici.
Il contributo potrà essere erogato qualora la località sia situata almeno a 10 km. di distanza dal luogo di residenza. A coloro che non documentano spese di affitto e/o di albergo e/o di campeggio (costo fisso dell’area più costo individuale e dell’accompagnatore, se autorizzato) potranno essere rimborsate spese di vitto, fino alla concorrenza giornaliera massima pari al 50% dei contributo di cui al punto precedente, previa presentazione di documentazione di spesa e di permanenza.
Le Aziende UU.SS.LL provvederanno alla liquidazione degli importi dovuti pari alla spesa effettivamente documentata per i giorni autorizzati ed ovviamente per un importo complessivo non superiore alle quote stabilite con il presente accordo, secondo le seguenti modalità:

  1. nel caso in cui un invalido documenti spese alberghiere (comprensive di alloggio e vitto) gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero fissato;
  2. nel caso in cui un invalido documenti spese relative all’alloggio (in abitazioni prese in affitto, in campeggio) e spese relative al vitto gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero;
  3. nel caso in cui un invalido documenti spese relative al solo alloggio (in albergo, in abitazioni prese in affitto, in campeggio) gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al contributo giornaliero;
  4. nel caso in cui un invalido documenti spese relative al solo vitto gli verrà liquidato un importo pari alle spese effettivamente documentate e comunque non superiore al 50% del contributo giornaliero.

ACCOMPAGNATORE
Viene concesso a tutti gli invalidi, per la cui categoria è previsto il diritto all’accompagnatore.
Viene inoltre concesso ai soli invalidi per i quali risulti comprovata la assoluta incapacità ad attendere alle esigenze della vita quotidiana, oppure siano sottoposti a tutela.

I contributi previsti nel presente Accordo, erogati nell’ambito delle forme di intervento, saranno adeguati annualmente in base ai tassi programmati di inflazione previsti nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.

RICOVERO OSPEDALIERO
Nell’ambito dell’umanizzazione e del miglioramento della qualità dell’assistenza, è necessario richiamare che in caso di ricovero ospedaliero di grandi invalidi, non vedenti o pluriamputati, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione regionale n. 1693 del 23.09.97 Allegato A, deve essere sempre concessa, su richiesta della famiglia, la permanenza continuativa al letto dei paziente dell’accompagnatore.
Tale permanenza deve essere favorita con iniziative specifiche da parte delle Aziende Sanitarie (es.: fornitura dei pasto in reparto o presso la mensa dei presidio – fornitura di letto o branda per la notte ecc.).
Qualora la struttura ne avesse la disponibilità, il ricovero di detti grandi invalidi dovrà essere effettuato in camera a due letti.


Allegato A: Direttive alle aziende USL in tema di prestazioni protesiche agli invalidi di guerra e per servizio