Indennità Speciale Annua agli invalidi per servizio

Indennità Speciale Annua agli invalidi per servizio

In occasione di verifiche di prospetti analitici del trattamento di pensione di nostri grandi invalidi pervenutemi di recente da tutte le parti d’Italia, anche via e.mail, ho rilevato che le Amministrazioni titolate a gestire le partite di pensione, Servizi Vari del Tesoro e INPDAP, non elargiscono come dovrebbero a dicembre di ogni anno (l’ISA) Indennità Speciale Annua.
Il citato emolumento è chiaramente previsto nel D.P.R. 1092/1973 che all’art.111 cita testualmente:

“Ai mutilati ed invalidi che al 1° dicembre di ogni anno siano titolari di pensione privilegiata o assegno rinnovabile compete una indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento alla data anzidetta, compresi gli assegni accessori, e l’importo della tredicesima mensilità; non si considera l’indennità integrativa speciale di cui al l’art. 99.
L’indennità speciale annua è attribuita a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopraindicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri o inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all’ottava, purché gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell’imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 960 mila annue.
L’indennità speciale è corrisposta in unica soluzione entro il 31 dicembre di ciascun anno. Nella domanda gli interessati debbono, a pena di inammissibilità, obbligarsi a comunicare tempestivamente alla competente direzione provinciale dei Servizi Vari del Tesoro o all’INPDAP il venir meno delle condizioni previste. La domanda è utile anche per l’attribuzione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.
Per la definizione dei casi anteriori al 1° gennaio 1974, le condizioni economiche previste dal secondo comma del presente articolo si considerano equivalenti a quelle di chi non era assoggettabile all’imposta complementare”.

Ricordiamo che il beneficio compete su richiesta dell’interessato – a domanda- e che il requisito necessario per ottenerlo, oltre alla domanda, è quello che il richiedente non presti opera retribuita.
Il beneficio è subordinato alla prescrizione quinquennale.

Pubblichiamo di seguito anche il testo di una sentenza emessa in materia.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 19478/PM del registro di Segreteria, proposto dal sig. A.R.F., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Frataccia, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cola di Rienzo n. 163, nei confronti dell’ I.N.P.D.A.P. avverso il diniego della corresponsione dell’I.S.A. ( indennità speciale annua) sul trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. a vita.

Nella pubblica udienza del 18 marzo 2003, sono presenti l’ avv. Michele Giangregorio, su delega dell’ avv. Giuseppe Frataccia, per la parte ricorrente ed il dott. Giovanni Romano per l’ I.N.P.D.A.P.
Visti gli atti e documenti di causa

Considerato in

FATTO

La parte ricorrente, con atto pervenuto alla segreteria di questa Sezione in data 20 marzo 2001, proponeva ricorso volto alla declaratoria della spettanza dell’ I.S.A. (indennità speciale annua) sul trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. a vita.

Il ricorrente, maggiore in congedo con trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. a vita, in qualità di “grande invalido per servizio militare” ai sensi ( dapprima del D. M. n. 16 in data 21 gennaio 1998 e, in seguito) del D.M. n. 325/2 del 30 giugno 1999, con decorrenza 1 agosto 1995), in data 2 gennaio 1999 formulava istanza per la concessione dell’ I.S.A., con decorrenza 1 agosto 1995, ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 29 gennaio 1987 n. 13, dell’ art. 4 della L. 29 dicembre 1980 n. 422, dell’ art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981 n. 834 e della circolare n. 411 del 12 marzo 1982.

La domanda veniva rigettata e l’odierno ricorrente interponeva impugnativa per erronea considerazione dei presupposti in fatto ed in diritto.

In data 7 marzo 2003 la parte ricorrente depositava memoria difensiva con cui , sulla scorta di ulteriori argomentazioni, insisteva per l’accoglimento del ricorso e la concessione della suddetta indennità speciale annua, con decorrenza dal 1° agosto 1995, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese processuali.
Veniva, quindi, fissata l’odierna udienza di discussione in cui la parte ricorrente insisteva per l’accoglimento del ricorso depositando documentazione in merito, in specie attestante, tra l’altro, una precedente decisione del Consiglio di Stato; il rappresentante dell’ Amministrazione, di converso, chiedeva il rigetto del ricorso; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato giuridicamente e va accolto con tutte le conseguenze di legge. La questione oggetto della presente decisione attiene all’applicabilità a favore dell’odierno ricorrente dell’indennità speciale annua prevista dagli artt.1 e 2 della l. 29 gennaio 1987 n.13.
La menzionata normativa prevede, infatti, ai fini dell’adeguamento di assegni accessori, alcune categorie destinatari di essi, ed in specie i grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato e ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra. Successivamente all’elencazione dei destinatari di cui all’art.1, l’art. 2 dispone che “a decorrere dall’1 luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all’art. 1 sono corrisposti nelle stesse misure ( importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”. E la speciale indennità invocata dall’ odierno ricorrente è disciplinata dall’ art. 7 del D.P.R. n. 834/1981 che ha disposto la sostituzione dell’ art. 25, primo comma, del D.P.R. n. 915/1978, disponendo come ” agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”.
L’odierno ricorrente, è titolare di trattamento pensionistico privilegiato di 1^ ctg. a vita nella qualità di “grande invalido per servizio militare”, ai sensi dell’ art. 7 L. 9/80, giusta decreto n. 325/2 del 30 giugno 1999 con decorrenza 1 agosto 1995, a fronte dell’iniziale decreto n. 16 in data 21 gennaio 1998.
In data 2 gennaio 1999 l’odierno ricorrente formulava istanza per ottenere la concessione dell’ indennità speciale annua, ai sensi della suddetta normativa.
Orbene, ai sensi della invocata normativa la dizione letterale consente di accedere all’interpretazione resa dal ricorrente, atteso che l’espressione utilizzata dal legislatore è chiara ed univoca nel senso che agli invalidi per servizio sono estesi i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra ( art.2), mentre non è consentito all’interprete, anche ai sensi dell’ art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, assegnare una diversa interpretazione al dettato normativo in materia.

L’assimilazione, ai fini che interessano in questa sede, delle due categorie di beneficiari ( invalidi di guerra ed invalidi per servizio) determina, pertanto, la spettanza dell’ I.S.A., con decorrenza dal 1°gennaio 1995, considerando , peraltro, che la decorrenza del trattamento pensionistico è dell’ 1 agosto 1995.
In ordine alle competenze accessorie, anche alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali ( Corte conti SS.RR. 10/QM/2002), secondo cui è applicabile l’art. 429, comma 3, c.p.c. per il caso di ritardata liquidazione del trattamento di compenso, vanno riconosciuti, contestualmente al riconoscimento della prestazione principale, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Peraltro il principio del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell’ una e dell’ altra componente di accessori del trattamento di compenso liquidato con ritardo, bensì parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l’ indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.
Il calcolo dell’ eventuale “maggior importo” tra interessi legali e rivalutazione va operato ex art. 429, comma 3, c.p.c., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’ indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico sino al soddisfo.
Pertanto il ricorso appare avente giuridico fondamento e va accolto, nei sensi di cui in motivazione, con tutte le conseguenze di legge.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Regione Puglia Giudice Unico delle Pensioni -, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. A. R. F. nei confronti del Ministero del Ministero della Difesa,

ACCOGLIE

il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Sono compensate integralmente le spese di lite.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2003.