Circolare INPDAP n.40 del 13/09/2005

Circolare INPDAP n.40 del 13/09/2005


OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1.Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali. Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Nell’intesa sottoscritta tra il Ministero dell’Interno per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Inpdap, si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data, nonché di definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.
Restano a carico del Ministero dell’Interno le competenze per la determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.
Al riguardo si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative alle prestazioni pensionistiche sia ordinarie che privilegiate è gestita a livello centrale dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione Centrale per le risorse umane e Direzione centrale per le risorse finanziarie.

Il Dipartimento è articolato in Direzioni Centrali ed in sedi periferiche costituite da:

  • Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco dislocati in ogni capoluogo di provincia, ad esclusione di Aosta, Bolzano e Trento, ove non sono presenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

    Relativamente al regime previdenziale del personale in servizio presso il Comando della Valle d’Aosta, transitato alle dipendenze della predetta Regione in applicazione della legge regionale n. 7 del 19 marzo 1999, lo stesso risulta essere iscritto alla Cassa Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali, ad eccezione di coloro che per effetto di specifica domanda di opzione abbiano mantenuto la posizione assicurativa già costituita presso la gestione di provenienza (CTPS);

  • Direzioni Regionali ed Interregionali dislocate nei capoluoghi di regione ad eccezione del Veneto la cui Direzione ha sede a Padova.

Ne consegue che la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente alla trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui territorio è ubicato il Comando, la Direzione Regionale o Ufficio ministeriale presso il quale l’interessato presta o ha prestato servizio nell’ultimo periodo della propria carriera, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando l’attuale competenza delle Sedi territoriali Inpdap delle aree metropolitane.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, l’ufficio, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di comunicazione, denominato “PA04”, secondo le istruzioni impartite dalle Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it.
L’ufficio competente deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto, ad esempio, cessazioni per infermità, recesso dell’amministrazione, decessi in attività di servizio.

3. Ambito normativo
Originariamente il decreto legislativo n. 165/2001 non annoverava tra il personale escluso dalla privatizzazione del rapporto di lavoro i dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato CNVVF) con la conseguenza che tutti gli aspetti riguardanti lo stato giuridico, economico, ordinamentale ed organizzativo di detto personale venivano disciplinati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro ed in particolare da quelli della specifica area di contrattazione riguardante il comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato (Aziende).
L’articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, aggiungendo il comma 1-bis all’articolo 3 del Dlgs. n. 165/2001, modifica tale disciplina prevedendo che il rapporto di lavoro del personale del CNVVF (escluso il personale volontario e quello di leva) venga regolato da norme di diritto pubblico e, quindi, secondo autonome disposizioni ordinamentali.
Il successivo articolo 2 della medesima legge demanda al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale in esame e del relativo trattamento economico.
Per esplicita disposizione normativa (articolo 4), fino alla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

In applicazione del CCNL comparto Aziende personale non dirigente, parte normativa 1998/2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale articolato nelle aree A, B e C e suddivise in tre settori: settore operativo, settore aeronavigante e settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici; per ogni settore vengono individuate Aree funzionali e profili professionali, così come riportati nell’Allegato 1) della presente Circolare.
I dipendenti del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici svolgono funzioni di supporto alle attività prettamente operative e, ai fini pensionistici, sono riguardati dalle disposizioni vigenti per il personale civile dello Stato di cui al DPR 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni; per esplicita disposizione normativa (articolo 33, comma 2, della legge n. 930/1980) nei confronti di questo personale non trovano applicazione le particolari disposizioni legislative riguardanti il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi che ad esso sono affidati.
Si precisa, altresì, che tra il personale del supporto amministrativo rientrano anche coloro che per effetto di quanto disposto dagli articoli 21 e 22 della già citata legge n. 930/1980 sono transitati dalle amministrazioni provinciali ai comandi provinciali del Corpo dei Vigili del Fuoco per i quali, ai fini pensionistici e previdenziali, continua a sussistere il mantenimento dell’obbligo di iscrizione alla CPDEL (articolo 28).

I dipendenti dei settori operativo ed aeronavigante sono destinatari delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente il CNVVF ed il personale militare.
Ciò in quanto, originariamente tale Corpo aveva un organico costituito da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili i quali nell’esercizio delle loro funzioni erano considerati ufficiali di polizia giudiziaria (ufficiali e sottufficiali) ed agenti di polizia giudiziaria (vigili scelti e vigili).
Con la legge 27 dicembre 1973, n. 850 scompaiono le vecchie denominazioni di origine militare del personale permanente operativo che vengono sostituite con altre, più attinenti al servizio civile.
In particolare, l’organico del CNVVF con compiti strettamente operativi, era composto da:

  1. Carriera direttiva:
    • Dirigenti;
    • Ispettori (ruolo tecnico).
  2. Carriera di concetto:
    • Geometri e periti (ruolo tecnico).
  3. Carriera dei capo reparto e dei capo squadra.
  4. Carriera dei vigili.

Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, si applicano le norme previste dall’articolo 61 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 in virtù dell’articolo 11, comma 2 della legge n.850/1973, così come sostituito dall’articolo 14 del DL 4 agosto 1987 convertito in legge n. 402/1987.
In particolare, al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per il personale militare concernenti gli ufficiali mentre al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili si applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti categorie di militari (sottufficiali ed agenti).

In ordine al personale operativo e per gli aspetti che verranno trattati nei paragrafi che seguono trova applicazione il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

4. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
L’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 165/1997 ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori.
In pratica, l’innalzamento dell’età pensionabile trova applicazione esclusivamente nei confronti del personale del settore operativo con profilo professionale di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto in quanto nei loro confronti il limite di età per il collocamento a riposo d’ufficio era individuato al compimento dei 57 anni, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della citata legge n. 850/1973, come modificato dall’art. 14 della legge 402/1987.
Tale innalzamento del limite di età per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia avviene progressivamente, essendo richiesti per il personale suddetto, 59 anni di età dal 2005 al 2007 e 60 anni a partire dal 2008.
Le medesime disposizioni valgono anche per il personale aeronavigante, con profilo professionale di pilota di elicottero brevettato, specialista brevettato, pilota e tecnico di elicottero (Area B).
Per il restante personale il requisito anagrafico era già fissato al 65° anno di età e come tale rimane confermato, ferma restando per il personale di sesso femminile la facoltà prevista dall’articolo 2, comma 21, della legge n. 335/1995 di conseguire il trattamento pensionistico per raggiunti limiti di età al compimento del 60° anno.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti di tutto il personale in esame, ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252, non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del Dlgs n. 503/1992 (trattenimento in servizio per un biennio oltre i limiti di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall’articolo 1-quater del DL n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004.
Per quanto riguardano i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del Dlgs n. 503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992).

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.

4b. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997 (57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).
Esclusivamente per gli appartenenti al settore operativo con profilo professionale di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto (Area B) ed al settore aeronavigante con profilo professionale di pilota di elicottero brevettato, specialista brevettato, pilota e tecnico di elicottero (Area B) il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1° luglio 2002 (dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n. 165/1997).
Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 61, comma 4, del DPR 1092/1973. Questa disposizione prevede il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997 Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
30 anni e oltre 30
29 anni 31
28 anni 32
27 anni 33
26 anni 34
25 anni 34
24 anni 35
23 anni 36
22 anni 37
21 anni e inferiore 38

Nei confronti del restante personale del CNVF, si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1995, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per questo personale continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.

5. Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni. Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui all’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997, ossia al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.

6. Trattamenti pensionistici derivanti da infermità
Il personale appartenente ai settori operativo ed aeronavigante del CNVVF dispensato dal servizio per infermità dipendenti e non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico ordinario qualora abbia raggiunto un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articoli 61 e 52, comma 1 del DPR n. 1092/1973) fermi restando i requisiti previsti per l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 335/1995 (5 anni di servizio di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio).
Si rende opportuno precisare che, in base all’articolo 40, comma 1, del DPR n. 1092/1973, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

7. Maggiorazione dei servizi
Le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio applicabili esclusivamente al personale del settore aeronavigante del CNVVF e a quello che presta servizio di navigazione, utili ai fini del trattamento pensionistico, sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 del DPR n.1092/1973 che disciplinano il servizio di navigazione e il servizio su costa nonché il servizio di volo.

Si precisa, altresì, che l’articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Nei confronti di questo personale, se il trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Per i destinatari di un sistema di calcolo misto, tali maggiorazioni dei servizi sono utili ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A), allegata alla legge n.335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

8. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

Concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’articolo 13, comma 1, lettera A), del Dlgs n.503/1992 la retribuzione contributiva annua percepita alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti dalle norme di legge e contrattuali (articoli 15 e 16 della legge n. 177/1976). In particolare:

  • Stipendio tabellare composto dalla stipendio tabellare iniziale e dalla progressione economica orizzontale che, nel periodo di permanenza del dipendente nell’Area, si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive fasce economiche retributive. A decorrere dal 1° gennaio 2003 l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare;
  • Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, nella misura percepita;
  • Indennità di rischio attribuita esclusivamente al personale del settore operativo ed aeronavigante. Tale indennità è stata istituita dalla legge n. 734/1973; il successivo DPR 5 maggio 1975, n. 146 ne ha determinato i valori economici, corrisposti per ogni giornata di servizio. Con la legge n. 210/1984 la suddetta indennità diventa pensionabile e viene erogata mensilmente per tredici mensilità. I DD.PP.RR. n. 269/1987 e n. 335/1990, nonché i successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ne hanno mantenuto la medesima natura giuridica, incrementandone solo la misura economica.
  • Maggiorazione indennità di rischio spettante al solo personale del settore operativo ed aeronavigante con almeno 22 o 28 anni di servizio effettivo nel Corpo; è un’indennità di importo fisso indipendentemente dalle posizioni economiche, prevista dall’articolo 64, comma 4, del DPR 335/1990, che remunera particolari situazioni di rischio e responsabilità. Tale maggiorazione spetta, indipendentemente dal limite di servizio di cui sopra, anche in caso di decesso, di dispensa dal servizio a seguito di giudizio di inidoneità fisica ovvero, a prescindere dalla causa di cessazione, a favore dell’ex dipendente che abbia diritto alla pensione privilegiata ordinaria sempre che non sia transitato nel settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici.
  • Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile ai sensi dell’articolo 33 del CCNL 1998/2001. Tale assegno compete al personale del settore operativo ed aeronavigante qualora, riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma idoneo al proficuo lavoro, sia transitato nel settore tecnico amministrativo e informatico. In particolare tale assegno remunera la differenza tra il trattamento economico in godimento, comprensivo dell’indennità di rischio, e quello relativo al nuovo inquadramento, comprensivo dell’indennità mensile spettante al personale del settore tecnico amministrativo e informatico.
  • Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile riguardante il personale proveniente da altre Amministrazioni

Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18 per cento della base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente sullo stipendio tabellare, sulla retribuzione individuale di anzianità e sull’eventuale assegno ad personam non riassorbibile con esclusione, pertanto, dell’indennità di rischio e della relativa maggiorazione.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 21, comma 3, del CCNL 26/05/2004 – Quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n.177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio.

Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’artico 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992, secondo le modalità indicate nell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, vengono valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo dell’attività lavorativa.
Tra queste possono annoverarsi le seguenti:

  • Indennità mensile spettante al personale appartenente al settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici. Tale indennità, già prevista dall’articolo 100, comma 4, del DPR n. 269/1987, come emolumento non pensionabile, è di importo tabellare, spettante per dodici mensilità; nell’indennità mensile è confluita dal 1° gennaio 2003 l’indennità operativa corrisposta per il periodo 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002, già considerata per il suddetto personale quale emolumento non pensionabile.
  • Indennità operativa corrisposta per dodici mensilità al personale del settore operativo ed aeronavigante per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene conglobata nell’indennità di rischio.
  • Indennità mensile di volo spettante al personale dal CNVVF, in possesso del brevetto di pilota di elicottero, di motorista o specialista di elicottero, con obbligo di volo, in servizio presso i nuclei elicotteristi. Al medesimo personale in servizio presso gli Uffici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la competenza nello specifico settore della specializzazione posseduta, tale indennità è corrisposta nella misura del 50 per cento.
  • Indennità mensile per operatori subacquei spettante al personale dal CNVVF che, avendo frequentato corsi subacquei presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano abilitati presso i rispettivi nuclei all’impiego delle apparecchiature di immersione;
    Si precisa che l’indennità mensile di volo e quella per gli operatori subacquei non sono cumulabili tra di loro ma sono cumulabili con l’indennità di rischio.
  • Compensi incentivanti la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi;
  • Compensi per la qualità della prestazione individuale;
  • Indennità di turno;
  • Indennità notturna e festivi;
  • Indennità per lavoro straordinario.
  • Indennità per mancato preavviso;
  • Ferie non godute.
  • Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota A).

Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica dirigenziale del CNVVF è regolato dalle norme previste dal CCNL per il personale dirigente dell’Area 1, nella quale è confluito, tra l’altro, lo specifico comparto di contrattazione delle Aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
In particolare le voci retributive che concorrono alla determinazione della quota A) di pensione sono:

  • Stipendio tabellare annuo lordo;
  • Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello stipendio);
  • Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
  • Indennità di rischio e di posizione (articolo 44, CCNL del personale dirigente comparto aziende autonome parte normativa 1994/97 e parte economica 1994/95, sottoscritto il 10/11/1997).

Gli elementi retributivi che rientrano nella base pensionabile da incrementare della maggiorazione del 18 per cento di cui all’articolo 15 della legge n. 177/1976 sono rappresentati esclusivamente dallo stipendio tabellare annuo lordo e dalla retribuzione individuale di anzianità con esclusione, pertanto, dell’indennità integrativa speciale e dell’indennità di rischio e di posizione.
Le voci retributive che concorrono alla determinazione della quota di pensione, di cui all’art. 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992, secondo le modalità indicate nell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, sono a titolo esemplificativo:

  • Retribuzione di risultato;
  • Indennità per mancato preavviso;
  • Ferie non godute;
  • Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota A).

9. Particolari disposizioni
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 del Dlgs 165/1997, nei confronti del personale del settore operativo ed aeronavigante che cessa dal servizio per limiti di età il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi deve essere determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento.
Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata.

Al personale del settore operativo con profilo professionale corrispondente a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza un’indennità speciale annua lorda non reversibile. Tale indennità, corrisposta per importi differenti in relazione al profilo rivestito all’atto della cessazione di servizio (allegato n.2), viene erogata fino al compimento del 65° anno di età (articolo 84 della legge n.469/1961 e s.m.i.).

Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione assicurativa.

La presente è diramata d’intesa con il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

IL DIRETTORE GENERALE