circolare n.68 in data 21 dicembre 2004

circolare n.68 in data 21 dicembre 2004

L’INPDAP con la Circolare n. 68, che integralmente di trascrive, ha fornito i chiarimenti necessari per l’applicazione dei benefici relativi alla legge 3 agosto 2004, n. 206.


OGGETTO: Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

Nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto c.a. – serie generale n. 187 – è stata pubblicata la legge 3 agosto 2004, n. 206, recante “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, entrata in vigore il 26 agosto 2004, con la quale sono stati introdotti ed ampliati un complesso di benefici economici, previdenziali e fiscali in favore delle vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tali matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.
Ciò premesso, si forniscono chiarimenti per l’applicazione della normativa indicata in oggetto con riferimento agli aspetti peculiari e agli adempimenti riguardanti i benefici pensionistici, affinché le sedi provinciali e territoriali assumano comportamenti uniformi nella definizione delle pratiche della specie.
Poiché l’art. 1, comma 2, della legge in questione rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonché all’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del comma 6, si è ravvisata l’esigenza di un coordinamento riassuntivo delle disposizioni concernenti le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
I benefici previsti dalla legge in esame si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961 e, quindi, per un ulteriore arco temporale (1° gennaio 1961 – 31 dicembre 1966) rispetto alle previgenti disposizioni in materia che l’art. 82, comma 5, della legge n. 388/2000 aveva, come è noto, già fatto retroagire al 1° gennaio 1967.
Per gli eventi che si sono verificati all’estero e che hanno coinvolto cittadini italiani, i benefici stessi trovano, invece, applicazione a far data dal 1° gennaio 2003.
Occorre quindi prendere in considerazione tutti gli eventi di natura terroristica verificatisi dal 1° gennaio 1961 e dal 1° gennaio 2003, accaduti rispettivamente sul territorio nazionale o all’estero, ed attribuire agli aventi diritto, con decorrenza dal 26 agosto 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 206/2004), i benefici previsti dalla legge stessa.

Benefici ex art. 2 legge n. 336/70
Coloro che subiscono ovvero hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, in conseguenza di atti di terrorismo o stragi, nonché il coniuge superstite e gli orfani, hanno diritto all’applicazione dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, (3 scatti pari al 7,5% complessivi delle voci stipendiali) sia ai fini della pensione che dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente (indennità di buonuscita, indennità premio di servizio etc.).
Tale maggiorazione della misura della pensione compete anche a coloro che sono stati collocati a riposo anteriormente al 26 agosto 2004 (art. 2, commi 1 e 2).
Ne consegue che le Amministrazioni di appartenenza degli aventi diritto dovranno provvedere alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici già liquidati, comprensivi del beneficio ex art. 2 della legge n. 336/1970 con riferimento allo stipendio spettante all’atto della cessazione: il beneficio economico sarà comunque attribuito dal 26 agosto 2004.
E’ appena il caso di sottolineare che per quanto riguarda la concessione dei su indicati benefici ai dipendenti e/o ai loro aventi diritto, iscritti alle Casse degli ex Istituti di Previdenza, e delle Amministrazioni dello Stato (dalla data del subentro dell’INPDAP nella liquidazione delle prestazioni), devono provvedere le competenti sedi INPDAP, previa acquisizione della documentazione attestante il riconoscimento di vittima del terrorismo e delle stragi di tale matrice (certificazione del competente Ufficio Territoriale del Governo).

Aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva (invalidità permanente inferore all’80%)
L’art. 3 della legge in esame riconosce, per coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa inferiore all’80%, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente; la pensione così rideterminata non è assoggettabile all’imposta sul reddito della persone fisiche.
Per effetto di quanto sopra, nel provvedimento predisposto per la rideterminazione della pensione con la nuova anzianità contributiva dovrà essere apposta l’annotazione che la pensione stessa è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Pertanto, all’atto dell’ammissione a pagamento dei trattamenti della specie, le sedi dovranno cliccare sulla casella che indica “pensione non soggetta a tassazione”, riportata nella maschera 28 del manuale operativo relativo alle procedure on-line su personal computer delle pensioni.

Equiparazione ai grandi invalidi di guerra (invalidità permanente pari o superiore all’80%)
Inoltre, la legge in argomento, all’art. 4:

  • equipara coloro che hanno subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, ai grandi invalidi di guerra di cui all’art. 14 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e riconosce agli stessi il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all’ultima retribuzione percepita dall’avente diritto, rideterminata con le maggiorazioni previste dal richiamato art. 2, vale a dire con i benefici di cui all’art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni. L’equiparazione ai grandi invalidi di guerra, previo accertamento sanitario circa l’ascrivibilità a categoria di pensione, comporta l’applicazione, relativamente ai civili, dei benefici della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
  • prevede che il medesimo calcolo previsto per la pensione diretta si applica alla pensione ai superstiti, stabilendo altresì che le stesse non sono decurtabili ad ogni effetto di legge (ad esempio non si applicano le riduzioni di cui alla tab. F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, le norme che prevedono contributi di solidarietà, etc.).
  • il comma 4 dell’articolo in argomento ribadisce l’esenzione totale dall’IRPEF delle pensioni di reversibilità e di quelle di invalidità relative alle inabilità pari o superiori all’80%, atteso che l’art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, per la cui attuazione è stata emessa l’informatica n. 837/M di protocollo in data 5 maggio 1999, alla quale – ad ogni buon fine – si rimanda, già prevedevano l’esenzione totale dall’IRPEF delle pensioni della specie.

 

Alla detassazione e alla revoca di eventuali riduzioni effettuate in applicazione della tab. F dei trattamenti pensionistici della specie, devono provvedere d’ufficio le sedi INPDAP: l’istanza degli interessati ha carattere esclusivamente sollecitatorio. Si ricorda che della avvenuta detassazione deve essere data immediata comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’INPS, per i conseguenti adempimenti.

Adeguamento delle pensioni alla retribuzione dei lavoratori in attività
L’art. 7 della legge n. 206/2004 prevede altresì l’adeguamento costante della misura delle pensioni corrisposte alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari superstiti al trattamento retributivo corrisposto ai lavoratori in attività e che si trovino in posizioni economiche corrispondenti e con pari anzianità. E’ appena il caso di precisare che destinatari dei benefici previsti dalla disposizione in commento sono i familiari di quei dipendenti non riguardati dall’art. 93, comma 6, del D.P.R. 29 dicembre 1973, 1092 (che già prevede analogo beneficio per alcune categorie di dipendenti statali).

Termine per la liquidazione dei benefici e delle pensioni
Da quanto precede consegue che la concessione dei benefici pensionistici sopra riportati, nonché le correlate rideterminazioni, sono subordinate alla emissione dei prescritti provvedimenti formali da parte delle Amministrazioni competenti (amministrazioni di appartenenza o sedi Inpdap, come prima indicato), che le sedi provinciali e territoriali INPDAP devono applicare con la massima tempestività, atteso che i procedimenti per il riconoscimento dalle infermità, per il calcolo delle pensioni dell’avvenuto aggravamento e per ogni liquidazione economica devono essere conclusi entro quattro mesi dalla presentazione della domanda dell’avente diritto all’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente (art. 14).
Si ricorda che, ai fini del pagamento, in sede di applicazione dei decreti della specie dovrà essere indicato “M” nel campo perequazione della maschera 20 del richiamato manuale operativo relativo alle procedure on-line.
In considerazione del termine (quattro mesi) stabilito dall’art. 14 della legge in commento per il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge stessa, in caso di ritardo, sui provvedimenti di concessione e/o rideterminazione della pensione dovrà essere indicato il dies a quo dal quale far decorrere gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, a norma del decreto 1° settembre 1998, n. 352 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Tenuto conto che le pensioni della specie non sono assoggettate all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ne consegue che, per effetto del combinato disposto degli artt. 49 (ex 46), comma secondo, e 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i su indicati oneri indennitari sono esenti da imposizione fiscale.

Altre disposizioni
Per completezza di informazione, non essendo prestazioni gestite dall’Istituto, si fa presente che l’art. 5 della più volte riferita, legge n. 206/2004 ha inoltre:

  1. elevata la misura massima della elargizione (200.000 euro) e il valore (2.000 euro) per ogni punto di percentuale della invalidità subita, previsti dall’art. 1, comma 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in favore delle vittime di atti di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
  2. rivalutata la misura della elargizione ai superstiti e quella già erogata prima della entrata in vigore della legge n.206/2004 di cui all’art. 4, comma 1, e all’art. 12, comma 3, della legge n.407/1998;
  3. previsto, per chi subisca o abbia subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi gli orfani maggiorenni, oltre alla attribuzione della elargizione di cui al punto 1), la concessione di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile e soggetto alla perequazione automatica.

In caso di decesso dei soggetti di cui al punto 3), ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del trattamento pensionistico stesso. Detto importo, pari a quello determinato all’atto del decesso del dante causa, spetta al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico, ed è comunicato dall’Ufficio INPDAP che amministra la pensione di reversibilità alla competente Amministrazione (che ha attribuito lo speciale assegno vitalizio) per la conseguente attività di liquidazione e pagamento, secondo le modalità stabilite dagli art. 2 e 15 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, a istanza di parte ovvero su richiesta dell’Amministrazione stessa.
A tale proposito, si fa presente che alla attribuzione delle speciali elargizioni e dell’assegno vitalizio in favore degli aventi diritto provvedono le seguenti amministrazioni:

  1. il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – per gli appartenenti alla Polizia di Stato, all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo forestale dello Stato, al Corpo di polizia penitenziaria, alle polizie municipali; il Ministero dell’interno – Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi – per gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  2. il Ministero della giustizia per i magistrati ordinari, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i giudici popolari ed il personale civile dell’Amministrazione penitenziaria non appartenente al corpo di polizia penitenziaria;
  3. il Ministero della difesa per gli appartenenti alle forze armate dello Stato.

Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza è, altresì, competente in ordine all’attribuzione dei benefici su indicati in favore delle persone che, legalmente richieste, abbiano prestato assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.
All’attribuzione dei benefici previsti in favore dei cittadini italiani che non rientrano in alcuna delle categorie per le quali è determinata l’amministrazione competente, nonché degli stranieri e degli apolidi, ovvero dei loro superstiti, provvede il Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi civili.

Per debita e opportuna conoscenza, si elencano, da ultimo, gli ulteriori diversi benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari, ancorché gli stessi non comportino adempimenti da parte degli Uffici INPDAP:

  • alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato (art. 6, comma 2);
  • i documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla legge in esame sono esenti dall’imposta di bollo (art. 8);
  • gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica (art. 9);
  • nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato (art.10).

IL DIRETTORE GENERALE