Disposizione INPDAP

Disposizione INPDAP


OGGETTO: Cumulo dell’indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa. – Ricorsi pendenti

In merito alla problematica concernente la corresponsione dell’indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di opera retribuita nonché l’erogazione della corrispondente tredicesima mensilità, si comunica quanto segue.
Nell’attesa di una definitiva soluzione di carattere legislativo, questa Direzione ha adottato una soluzione amministrativa, prevedendo la corresponsione del valore capitale, interessi legali e/o rivalutazione monetaria – nei limiti della prescrizione quinquennale – della indennità integrativa speciale in misura intera sulla pensione nonché della corrispondente tredicesima mensilità per coloro i quali, alla data del 31 ottobre 2004, hanno proposto ricorso giurisdizionale, previa espressa dichiarazione di rinuncia alla prosecuzione del contenzioso.
La soluzione in argomento, predisposta sulla base della precedente iniziativa dell’ottobre 2002 (nota della D.C.T.P n. 71 del 27.11.2002), assunta dall’Istituto previa condivisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è resa necessaria per l’assenza di interventi legislativi nonché per il persistere di una giurisprudenza consolidata e non modificabile nella materia.
La medesima è improntata a criteri di economicità, posto che l’affermarsi di un diniego indiscriminato in relazione a fattispecie ormai pacificamente valutate dalla Magistratura contabile in senso favorevole ai ricorrenti, oltre a cagionare rilevanti aggravi di spesa per l’Istituto in termini di corresponsione dei benefici accessori per il protrarsi a dismisura dei relativi giudizi, produce un appesantimento operativo sulle Strutture produttive dell’Istituto.
Si descrivono, di seguito, le modalità operative relative alla procedura.
Le Sedi provvederanno ad individuare i soggetti interessati alla procedura stessa, esaminando i ricorsi presenti nelle Sedi e prendendo gli opportuni contatti con le Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti, al fine di accertare la priorità nell’avvio della procedura relativamente alla prossimità della discussione del ricorso.
Successivamente alla individuazione degli interessati, sarà cura degli Uffici trasmettere agli stessi nonché al legale che eventualmente li rappresenta, l’allegata comunicazione di proposta, unitamente al modello di richiesta.
Acquisita la richiesta dell’interessato, la Sede dovrà tempestivamente adottare la lettera provvedimento di ripristino degli importi di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità nonché di corresponsione degli arretrati dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale ovvero del minor periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data del primo atto interruttivo della prescrizione.
Copia dell’atto, unitamente al relativo elaborato meccanografico attestante l’avvenuto ripristino e il pagamento degli importi dovuti, dovrà essere immediatamente depositata presso la Segreteria della competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti ai fini della richiesta della cessazione totale o parziale della materia del contendere.
Al riguardo, si rende opportuno precisare che la cessazione parziale dovrà essere richiesta nel caso in cui il ricorso riguardi anche la rivendicazione della corresponsione dell’indennità integrativa speciale in misura intera su plurimi trattamenti di pensione. Relativamente a quest’ultima fattispecie pende, infatti, questione di legittimità costituzionale; pertanto, qualora il ricorso attenga esclusivamente al cumulo di I.I.S. su plurime pensioni non dovrà essere avviata alcuna procedura.
Sarà cura dei Dirigenti Generali Compartimentali monitorare lo stato della procedura. I Dirigenti delle Sedi provinciali e territoriali sono invitati ad avviare con sollecitudine la procedura in argomento.
Si trasmettono a tale fine, in allegato alla presente, i fac-simili di comunicazione di proposta e di richiesta di corresponsione della indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità.

IL DIRIGENTE GENERALE