Sentenza n.1 del 13 gennaio 2009

Sentenza n.1 del 13 gennaio 2009

Pubblichiamo il testo della sentenza.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per Il Veneto
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Nella persona del Primo Referendario dott.ssa Elena Brandolini.
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 25059 del registro di Segreteria, promosso da C. G., nato ad OMISSIS il OMISSIS, residente a OMISSIS, OMISSIS, elettivamente domiciliato in Verona, Via Provolo n. 26, presso lo studio dell’avv. Saverio Ugolini, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell’atto introduttivo del giudizio, contro l’INPDAP in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2008 con l’assistenza del segretario sig.ra Nadia Tonolo, presente in aula l’avv. Saverio Ugolini per il ricorrente; esaminati gli atti e i documenti tutti della causa; considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe rubricato, depositato il 14 settembre 2007, parte ricorrente, premesso di essere titolare di pensione privilegiata ordinaria di 1^ categoria a vita, iscrizione n. 10220749, chiedeva l’accertamento del proprio diritto a percepire, su detta pensione, l’indennità speciale annua (ISA) nella misura di una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascuna anno, compresi i relativi assegni accessori Evidenziava che l’ istanza in tal senso formulata in via amministrativa nel 1996, successivamente reiterata nel gennaio 2005, non aveva trovato accoglimento e che, in particolare, alla seconda richiesta, l’INPDAP aveva risposto affermando testualmente che: “quanto richiesto in oggetto (..) viene già corrisposta sulla rata di dicembre di ciascuna anno in quanto la S.V. aveva già avanzato richiesta nell’anno 1996”.
Ne seguiva l’odierno gravame.
A supporto della propria pretesa, parte attrice, in relazione al diritto alla corresponsione dell’Indennità Speciale Annua (I.S.A), richiamava l’art. 2, comma 1, della legge n. 13/1987 nonchè la giurisprudenza di questa Corte, in particolare la sentenza n. 713/2003 della Sezione Puglia.
Con memoria ritualmente depositata, si costituiva l’INPDAP, contestando le avverse argomentazioni, rappresentando che sulla pensione privilegiata tabellare l’ Indennità Speciale Annua, è già corrisposta ai sensi dell’art. 111 del DPR n. 1092/1973. Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale, il rigetto del ricorso, e, in via subordinata, per l’applicazione della prescrizione quinquennale dei ratei non riscossi.
All’udienza pubblica odierna, udito l’avv. Saverio Ugolini per il ricorrente, la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto e di seguito trascritto.

DIRITTO

Con l’odierno gravame, parte attrice chiede la corresponsione, sulla pensione privilegiata ordinaria in godimento, dell’Indennità Speciale Annua prevista dall’art. 25 del DPR n. 915/78, in applicazione di quanto stabilito dagli artt. 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.
Innanzi tutto appare necessario determinare il thema decidendum al fine di esaminare il merito della domanda attorea.
Dall’analisi degli elementi di fatto che connotano la presente controversia, come puntualmente ricostruiti e documentati dalla difesa del ricorrente e confermati, sostanzialmente, anche dall’Amministrazione convenuta, emerge che il quadro normativo di riferimento è costituito, oltre che dall’articolo 111 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, dall’ articolo 7 del D.P.R. nr. 834 del 1981, che ha sostituito il comma 1 dell’articolo 25 del D.P.R. nr. 915 del 1978, e dagli articoli 1 e 2 della Legge nr. 13 del 1987.
La tesi prospettata dalla difesa del ricorrente propugna il principio secondo il quale il legislatore, con il richiamato provvedimento normativo del 1987, avrebbe inteso estendere i benefici già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra anche ai grandi invalidi per servizio; ne discenderebbe, quale immediato corollario, che agli invalidi di servizio, quale il ricorrente, titolare di pensione privilegiata di 1° categoria, dovrebbe essere attribuita l’Indennità speciale annua nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra, cioè comprensiva degli assegni accessori e dell’Indennità integrativa speciale, secondo l’indirizzo interpretativo che emergerebbe da alcune pronunce di questa Corte allegate dal legale di parte attrice.
Ne consegue che la questione che rappresenta l’oggetto specifico della domanda del ricorrente, non attiene, quindi, alla spettanza del diritto alla corresponsione dell’Indennità speciale annua, che è stata effettivamente erogata dall’Istituto previdenziale, ai sensi dell’articolo 111 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, bensì al diverso profilo concernente il calcolo dell’Indennità in parola con l’applicazione dell’Indennità integrativa speciale.
Al riguardo si osserva quanto segue.
Ai sensi dell’art. 1 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 recante “Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra” sono destinatari “delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1 categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1 classe dell’Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato.” Per l’art. 2 della stessa legge “A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all’articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra”. Si deve inoltre ricordare che per l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra) il primo comma dell’art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato sostituito dal seguente: “Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori”.
L’art. 111 del DPR n. 1092/1973, invocato dall’Inpdap, prevede, invece, a favore dei mutilati ed invalidi per servizio la concessione di “un’indennità speciale annua pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo in godimento, compresi gli assegni accessori, e l’importo della tredicesima mensilità”. Il quadro normativo sopraricordato e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza prevalente (Sez. Veneto n. 917/2006, n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008; Sez. Emilia Romagna n. 603/2006; Sez. Puglia n. 713/2003; Sez. Marche n. 21/2007; più recentemente, Sez. Emilia Romagna nn. 260/2008 e 35/2008; Sez. Veneto n. 696/2008, n. 710/2008, n. 1045/2008) fanno ritenere che le norme citate abbiano esteso i benefici – già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra – agli invalidi per servizio, cosicché anche al ricorrente deve essere riconosciuta l’indennità speciale annua di cui trattasi, nella stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra. La domanda è pertanto fondata e va accolta sia pure nei limiti della eccepita prescrizione quinquennale, ritualmente proposta dall’amministrazione convenuta.
Ritiene, infatti, questo giudice che debbano dichiararsi prescritti i ratei maturati nel quinquennio antecedente alla data di ricezione da parte dell’Amministrazione convenuta, della istanza del 10 gennaio 2005 avanzata dall’interessato per rivendicare il diritto in via amministrativa, cui va riconosciuta efficacia interruttiva della prescrizione (salvezza dei ratei rientranti nel quinquennio precedente e prescrizione dei ratei anteriori). Nei limiti della prescrizione quinquennale, sui ratei arretrati spettano rivalutazione monetaria (secondo indici Istat, ex art. 150 Disp. Att. c.p.c.) ed interessi legali da liquidarsi ai sensi e nei limiti della sentenza 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, facendo comunque salva, per il periodo successivo al 31 dicembre 1991, l’applicazione del divieto di cumulo dei benefici de quibus, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991 n. 412, come interpretato dall’art. 45, comma 6, legge 23 dicembre 1998 n. 448.
Sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per disporre la compensazione delle spese giudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto- Giudice Unico delle Pensioni, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, così provvede:

– accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a percepire la Indennità Speciale Annua (ISA) nella misura prevista dagli artt. 1 e 2 della legge n. 13/1987 e dall’art. 7 del DPR n. 834/1981, il tutto nei limiti della prescrizione quinquennale da farsi decorrere come in motivazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati da computarsi ai sensi della sentenza delle SS.RR della Corte dei Conti 10/QM/2002.

– Compensa le spese di lite.

Manda alla Segreteria della Sezione per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia, nella pubblica udienza del 12 dicembre 2008.
Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to dott.ssa Elena Brandolini

Il G.U.P. ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, avente ad oggetto “Codice in materia di protezione di dati personali”

Dispone

Che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti e se esistenti del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice Unico delle Pensioni
F.to dott.ssa Elena Brandolini

Depositata in Segreteria il 13/01/2009

p. Il Dirigente della Segreteria
F.to Tonolo

In esecuzione del provvedimento del G.U.P. ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.
Venezia, 13/01/2009
p. Il Dirigente della Segreteria