Nota operativa INPDAP n. 46 del 03/08/2006

Nota operativa INPDAP n. 46 del 03/08/2006

Dopo 9 anni di continui ricorsi, in maggioranza tutti accolti, in materia di trattamento di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed a quello della Polizia Penitenziaria, anche il Ministero del Lavoro riconosce che alle citate categorie debbono essere applicati, come noi andammo affermando, i benefici previsti in favore del personale militare, Art. 67 del DPR 1092/73, in sede di richiesta di concessione di ppo. Segnaliamo la circolare n. 46 emanata dall’INPDAP.


OGGETTO: Trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.

Con la presente nota si scioglie la riserva in merito al trattamento pensionistico di privilegio del personale appartenente alla Polizia di Stato, al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria rispettivamente formulata con Circolare Inpdap n. 6 del 23 marzo 2005, n. 28 del 31 dicembre 2004 e n. 19 del 1° giugno 2005.
Per definire la tematica de quo, l’istituto ha ritenuto opportuno investire della problematica il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, con nota prot. 24/VI/0001804 del 19 luglio 2006, ha espresso parere favorevole circa la “…applicabilità dell’articolo 67 del d.P.R. 1092/1973 al personale della Polizia di Stato precisando, in aderenza a quanto osservato dal Ministero dell’economia con la nota …(12 luglio 2006), che la predetta disposizione di legge non è estensibile in via analogica al personale di altre forze di Polizia ad ordinamento civile”
Alla luce di quanto sopra esposto, le sedi INPDAP sono tenute a definire le pensioni di privilegio del personale in oggetto, dalle rispettive date di assunzione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici, secondo l’orientamento espresso dai dicasteri vigilanti e più precisamente:

  1. per il personale della Polizia di Stato si deve operare secondo quanto previsto dall’art. 67 del DPR 1092/73. Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il citato art. 67 non prevede tra i propri presupposti quello della inidoneità al servizio. A detto personale, infatti, continuano ad applicarsi, ai fini dell’acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare, in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 5, comma 6, del D.L. n. 387/1987, convertito con legge n. 472/1987,
  2. per il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato ed al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, invece, attesa la non estensibilità in via analogica del richiamato art. 5 del D.L. n. 387/1987 deve applicarsi l’art. 64 del DPR 1092/1973. Il trattamento di privilegio potrà pertanto essere riconosciuto solo a condizione che le menomazioni, ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313, subite in conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio, abbiano reso l’interessato inabile al servizio.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali si richiamano le disposizioni impartite dall’Inpdap con informativa n. 19 del 2 aprile 2003 e circolare n. 37 del 11 giugno 2004.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala