Nota operativa INPDAP n. 11 del 16/02/2007

Nota operativa INPDAP n. 11 del 16/02/2007

L’INPDAP con la circolare che segue ha impartito le disposizioni per la liquidazione dei benefici in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.


OGGETTO: Legge 3 agosto 2004, n. 206 “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, come integrata dalla legge finanziaria 2007

Con la nota operativa n. 3 del 17 gennaio c.a. sono state portate a conoscenza di codeste sedi le integrazioni apportate dalla legge 27/12/2006, n. 296 alla legge indicata in oggetto.

Ciò posto, nel rinviare alle istruzione già impartite sulla materia con circolare n. 68/2004 e nota operativa n. 48/2005, con la presente si forniscono ulteriori precisazioni e chiarimenti in ordine alla attuazione delle nuove disposizioni.

Il legislatore ha disposto l’applicazione in toto delle norme previste per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 ed ai familiari ed ai superstiti della cosiddetta “Banda dello Uno bianca”, ancorché i suindicati soggetti, come già precisato nella richiamata nota operativa n. 72/06, siano già stati destinatari di taluni benefici, con compensazione delle somme agli stessi già erogate.

L’art. 3 della riferita legge n. 206/2004, come modificato dal comma 794 dell’art. unico della legge finanziaria 2007, riconosce a tutti coloro che hanno subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi tali matrice (e non più soltanto a coloro che hanno subito una invalidità permanente inferiore all’80%), un aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva ai fini del diritto e della misura della pensione, nonché del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.

Rammentato che il trattamento pensionistico così determinato non è assoggettato all’IRPEF, si precisa che il beneficio dell’aumento figurativo, a norma del novellato art. 3, compete ai familiari, anche superstiti, di coloro che hanno subito un’invalidità permanente della capacità lavorativa, anche sui loro trattamenti diretti.

Ai sensi del citato articolo, le categorie di familiari cui spetta l’aumento figurativo sono esclusivamente il coniuge ed i figli, anche maggiorenni, del dante causa, ed in mancanza, i genitori, siano essi dipendenti pubblici, privati ovvero autonomi.

Ne consegue che non rientrano tra gli aventi diritto al più volte citato aumento figurativo gli altri familiari che, viceversa, ai sensi dell’art. 88 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, dell’art. 6 della legge 26 luglio 1965 n. 965 e dell’art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno titolo alla pensione indiretta e/o di reversibilità.

Si ritiene utile ricordare che l’aumento figurativo di dieci anni della contribuzione utile ai fini pensionistici andrà ad incrementare l’anzianità contributiva posseduta dall’avente diritto all’atto della cessazione dal servizio; in ogni caso non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore ai quaranta anni.

Le suindicate categorie di familiari hanno altresì diritto all’applicazione dell’art. 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, vale a dire 3 scatti pari al 7,5% complessivi degli emolumenti espressamente previsti dai CC.NN.LL.

Inoltre, il comma 2-bis inserito nell’art. 4 della legge n. 206/2004 dalla legge n. 296/2006 (art.1, comma 792), ha stabilito per i soggetti sottoindicati:

  1. coloro che abbiano continuato l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto prima del 26 agosto 2004, data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 206/2004;
  2. sono equiparati alla fattispecie considerata al punto a) i casi di revisione o prima valutazione, a condizione che l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore al 25% della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale che tenga anche conto del riconoscimento del danno biologico e morale;

che al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, compresi gli anni di contribuzione figurativa, la misura del trattamento pensionistico è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata con l’applicazione dei benefici ex art. 2 della legge n. 336/1970, e successive modificazioni.

Nel sottolineare che i nuovi benefici decorrono dal 1° gennaio 2007 (comma 1364 della legge finanziaria n. 296/2007), si fa presente che il riconoscimento di “vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice” deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Prefettura – Ufficio territoriale del Governo). Anche per i familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica nonché per i familiari e per i superstiti della cosiddetta “Banda della Uno bianca”, la prescritta attestazione dovrà essere rilasciata dall’Ufficio territoriale del Governo competente in base alla residenza anagrafica del richiedente.

Nelle more delle modifiche che dovranno essere apportate sul modello di comunicazione dei dati occorrenti per la liquidazione della pensione, le sedi provinciali e territoriali sono autorizzate a provvedere a calcolare i trattamenti pensionistici in questione sulla base della documentazione cartacea.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala