DECRETO del Ministero dell’Economia e Finanze 7 marzo 2007, n.45

DECRETO del Ministero dell’Economia e Finanze 7 marzo 2007, n.45

Il decreto che segue prevede l’accesso al credito da parte dei pensionati previa trattenuta dello 0,15% non rimborsabile. Da un attento esame riteniamo che si tratti dell’ennesimo balzello all’italiana e che altro non sia che una tassa occulta.
Noi consigliamo di inviare da subito un’istanza di non adesione come da modello allegato

Pubblichiamo il testo del Decreto.


IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, recante approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del medesimo articolo;
VISTO l’articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in base al quale con il medesimo decreto di cui al citato articolo 13-bis, comma 2, sono altresi’ stabilite le modalita’ di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP), senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP;
VISTO il decreto ministeriale n. 313 del 27 dicembre 2006 recante regolamento di attuazione del predetto articolo 13-bis, nelle cui premesse si precisa l’opportunita’ di procedere con separato decreto all’attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 347 dell’articolo unico delle legge n. 266 del 2005, dopo aver sentito l’INPDAP;
VISTE le note dell’INPDAP del 27 dicembre 2005, del 28 marzo 2006 e i successivi messaggi di posta elettronica del 14 luglio 2006, del 21 settembre 2006 e del 25 gennaio 2007;
VISTO l’articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
UDITO Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 21 dicembre 2006;
VISTA la nota del 9 febbraio 2007 con la quale, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, lo schema di regolamento e’ stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art.1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica:

  1. ai pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP;
  2. ai dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Regolamento di attuazione dell’articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP.
Premesse:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni) e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O.
– Il comma 347 dell’articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).” e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, S.O. e’ il seguente:
“347. Con il medesimo decreto di cui all’art. 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresi’ stabilite le modalita’ di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i pensionati gia’ dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione alla gestione unitaria autonoma di cui all’art. 1, comma 245, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall’INPDAP”.
L’art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2005, n. 62 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80 e’ il seguente:
“Art. 13-bis. (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180). – 1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. all’art. 1:
    1) al primo comma, dopo le parole: “salve le eccezioni stabilite nei seguenti articoli” sono inserite le seguenti: “ed in altre disposizioni di legge”;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    “I pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e intermediari finanziari di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, valutato al netto delle ritenute fiscali e per periodi non superiori a dieci anni.
    Possono essere cedute ai sensi del precedente comma le pensioni o le indennita’ che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidita’ e vecchiaia corrisposti dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.
    I prestiti devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario”;
  2. all’art. 52:
    1) al primo comma, le parole: “per il periodo di cinque o di dieci anni” sono sostituite dalle seguenti:
    “per un periodo non superiore ai dieci anni” e sono soppresse le parole: “ed abbiano compiuto, nel caso di cessione quinquennale, almeno cinque anni e, nel caso di cessione decennale, almeno dieci anni di servizio utile per l’indennita’ di anzianita’”;
    2) dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:
    “Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non puo’ eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere.
    Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al presente comma non si applica il limite del quinto.
    I titolari dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all’art. 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purche’ questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non puo’ eccedere il periodo di tempo che, al momento dell’operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all’art. 545 del codice di procedura civile”;
  3. all’art. 55:
    1) al primo comma, la parola: “13,” e’ soppressa;
    2) al quarto comma, nel primo periodo, e’ soppressa la parola: “Non” e le parole: “Istituto nazionale per l’assistenza dei dipendenti degli enti locali” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’Amministrazione pubblica”;
    nel secondo periodo le parole: “Lo stesso divieto vale per” sono sostituite dalle seguenti: “Non si possono perseguire”.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni di categoria degli operatori professionali interessati, sono dettate le disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente articolo”.
– Si riporta il testo del comma 3 dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
“3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita’ sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu’ Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.”
– Il comma 245 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O. e’ il seguente:
“245. E’ istituita presso l’INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari.”.
– Si riporta il testo del comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.:
“2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita’ montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.
– Il decreto ministeriale 27 dicembre 2006, n. 313 recante: “Regolamento di attuazione dell’art. 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80” e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2007, n. 32.

Nota all’art. 1:
– Per il testo del comma 2 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.

Art.2.
Iscrizione alla gestione credito

1. I dipendenti in servizio ed i pensionati di cui all’articolo 1 sono iscritti di diritto alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali di cui all’articolo 1, comma 245 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con obbligo di versamento dei contributi nelle misure previste dall’articolo 3, a decorrere dal mese successivo alla scadenza di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora entro questo termine non comunichino all’INPDAP la loro volonta’ contraria.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono recedere dall’iscrizione entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilita’ di retribuzione o pensione sulla quale e’ stata applicata la ritenuta di cui all’articolo 3.

3. La contribuzione e’ stabilita a totale carico dell’interessato e non e’ rimborsabile.

Nota all’art. 2:
– Per il testo del comma n. 245 della legge n. 662 del 1996 si veda nelle note alle premesse.

Art. 3.
Aliquote contributive

1. Per i dipendenti in servizio, l’iscrizione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,35% della retribuzione contributiva di cui al comma 242 della legge n. 662 del 1996, determinata ai sensi dell’articolo 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2. L’aliquota contributiva applicabile ai pensionati e’ pari allo 0,15% dell’ammontare lordo della pensione. Nessun contributo e’ dovuto dai titolari di pensione fino a 600 euro lorde mensili. Tale ultimo importo e’ adeguato dall’INPDAP prendendo a riferimento le variazioni del trattamento minimo delle pensioni a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

3. Il contributo e’ prelevato mediante ritenuta mensile sugli emolumenti corrisposti all’iscritto e decorre dalla data di iscrizione.

Note all’art. 3:
– Si riporta il comma 242 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: “242. Il contributo obbligatorio per il credito previsto dall’art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e’ pari allo 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile determinata ai sensi dell’art. 2, commi 9 e 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
– Si riportano i commi 9 e 10 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, S.O.:
“9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l’inclusione nelle predette basi delle indennita’ e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all’estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell’art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l’incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall’art. 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994”.

Art. 4.
Prolungamento della cessione

1.In caso di cessione contratta dal dipendente in servizio per un periodo eccedente il limite di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la medesima si estende sulla pensione in misura non superiore al quinto valutato al netto delle ritenute erariali.

2. Qualora l’importo della cessione superi la misura di cui al comma 1, l’INPDAP procede a ridurre la trattenuta da operare sulla pensione in misura corrispondente a tale limite, comunicando l’avvenuta variazione all’istituto creditore ed al pensionato.

3. Il prolungamento sulla pensione e’ comunicato all’INPDAP dall’amministrazione di appartenenza dell’interessato all’atto del suo collocamento a riposo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 marzo 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 399

Nota all’art. 4:
– Si riporta il testo dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 (Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1950, n. 99, S.O. “Art. 23 (Casi di limitazione della durata dei prestiti). – L’impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non puo’ contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.
Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di eta’ per il loro collocamento a riposo.
Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all’art. 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale”.