Circolare dell’INPDAP n. 33
Circolare INPDAP n. 33
Liquidazione e pagamento della pensione in modalità definitiva da parte dell’Inpdap – Precisazioni.
Con le disposizioni impartite dall’inpdap con la circolare n. 33/2004, le pensioni dei dipendenti pubblici saranno liquidate, da subito, in forma definitiva e non piu’ provvisoria- sara’ vero? Vedremo …
Ricordiamo che oggi per ottenere la pensione definitiva i periodi variano da un minimo di 10 a 15 anni.
L’INPDAP con la circolare n.33, datata 27 maggio 2004, che di seguito si trascrive, per evitare di pagare interessi e rivalutazione monetaria, introduce una nuova procedura per la liquidazione immediata delle pensioni definitive.
Analoga procedura sarà applicata per la liquidazione degli altri trattamenti pensionistici, come quelli anticipati, di inabilità, privilegiati, o superstiti indiretti o di vecchiaia.
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica
DIREZIONE GENERALE
1.Premessa
Con Circolari n. 34 e n. 10 rispettivamente del 17 dicembre 2003 e 10 febbraio 2004 l’Inpdap ha fornito le prime disposizioni in merito alle nuove procedure concernenti la liquidazione ed il pagamento della pensione in modalità definitiva per i trattamenti di quiescenza decorrenti dal 1° giugno 2004 nonché la compilazione del nuovo modello “PA 04” di trasmissione delle informazioni da parte degli enti datori di lavoro.
Di seguito si forniscono ulteriori precisazioni riguardo a specifiche problematiche.
2. Avvio del procedimento
L’interessato è tenuto a presentare la domanda volta al riconoscimento di un trattamento pensionistico sia all’Ente o all’Amministrazione presso cui svolge attività lavorativa sia alla Sede provinciale o territoriale dell’Inpdap, competente in base alla sua residenza. Per il personale delle Università in indirizzo e di quello del comparto Scuola la Sede competente è quella coincidente con la sede dell’Università o della scuola presso la quale il dipendente presta servizio (cfr. Circolare n.23 del 30 marzo 2004 e Informativa n. 27 del giorno 11 marzo 2002).
Al fine di semplificare la procedura, solo la domanda indirizzata a questo Istituto deve essere corredata di tutti gli allegati facenti parte integrante dell’istanza stessa e contenenti tutte le informazioni necessarie per il pagamento della prestazione; alla copia da presentare all’ente datore di lavoro, invece, basterà allegare i modelli 2, 3, e 4 della stessa domanda di pensione allegata alla Circolare n. 10 del 10/02/04 contenenti la modalità prescelta di pagamento/accredito della pensione.
Si ribadisce che è nell’interesse dell’iscritto presentare la domanda di pensione con un congruo anticipo rispetto ai tre mesi richiesti all’ente datore di lavoro per l’invio all’Inpdap della documentazione informatica e cartacea ferma restando, in ogni caso, la facoltà di revoca dell’istanza di risoluzione del rapporto di lavoro da parte degli interessati secondo le modalità e termini previsti dai contratti collettivi di lavoro o dai regolamenti interni delle singole Amministrazioni o Enti di appartenenza.
In analogia alla procedura prevista per l’attribuzione di un trattamento pensionistico, anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps, le relative domande, facenti parte integrante del modello PA 04, a partire dal 1° giugno 2004 devono essere inoltrate sia alla sede Inpdap territorialmente competente che all’Ente o Amministrazione di appartenenza dell’interessato.
3. Adempimenti delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro
La presentazione della domanda all’ente datore di lavoro autorizza quest’ultimo ad avviare tutte le operazioni di propria competenza al fine di consentire all’Inpdap la liquidazione e la ammissione a pagamento del trattamento pensionistico, senza attendere formali e specifiche richieste da parte di questo Istituto (ciò vale anche per le altre prestazioni quali riscatti, ricongiunzioni, prosecuzione volontaria, computo e costituzione posizione assicurativa all’Inps).
Nell’ottica di non gravare l’ente datore di lavoro di incombenze non strettamente connesse alle sue competenze, si comunica che non deve essere più compilata la parte del modello “PA 04” riguardante la scelta del patronato in quanto il pensionato è già tenuto a manifestare in tal senso la propria volontà attraverso l’apposito modello di delega riportato nell’allegato n. 7 della domanda di pensione da trasmettere all’Inpdap. Quanto prima l’Istituto provvederà ad aggiornare l’applicativo eliminando nel modello PA 04 il riquadro inerente la scelta del patronato.
Ai fini della trasparenza dell’azione amministrativa e per una corretta informazione al dipendente sullo stato del procedimento, gli enti datori di lavoro sono tenuti a consegnare all’interessato, contestualmente alla trasmissione dei dati all’Inpdap, una copia cartacea del modello “PA 04”. Le Amministrazioni statali in indirizzo che abbiano già definito un provvedimento relativo a servizi o periodi computati o ricongiunti senza onere ovvero servizi e periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o relativi a prosecuzione volontaria, dovranno inserire negli appositi quadri 2 e 3 del modello PA 04 i soli elementi ivi richiesti, senza la necessità di trasmettere la relativa documentazione cartacea.
4. Interessi legali e/o rivalutazione monetaria
4.1. Prime liquidazioni
Preliminarmente si ritiene utile ricordare che il provvedimento di conferimento del trattamento di quiescenza è un atto amministrativo complesso, alla cui formazione concorrono manifestazioni di volontà o dichiarazioni di scienza di più soggetti pubblici per la cui adozione sono, pertanto, necessari imprescindibili tempi tecnici, come riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale principio è stato recepito dal decreto ministeriale 1° settembre 1998, n. 352, recante i criteri e le modalità per la corresponsione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, per ritardato pagamento dei trattamenti pensionistici, il quale prevede all’articolo 3 che “Gli interessi legali o la rivalutazione monetaria decorrono dalla data di maturazione del credito principale, ovvero dalla scadenza del termine previsto ai sensi dell’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per l’adozione del relativo provvedimento…”
In merito si ricorda che con l’entrata in vigore del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140), avvenuta il 29 marzo 1997, i predetti termini di adozione del provvedimento pensionistico sono stati fissati – per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazione ed integrazioni – in trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione dal servizio del dipendente.
Delineati i principi generali, occorre tenere conto dell’evoluzione normativa in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l’accesso al pensionamento anticipato è stabilito alle date espressamente indicate dall’articolo 59, comma 8, legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed è correlato alla data di maturazione dei requisiti contributivi e/o anagrafici prescritti per il diritto a pensione, indipendentemente dalla data di cessazione dal servizio. E’ di tutta evidenza che in tale ipotesi la maturazione del diritto alla prestazione non coincide con la cessazione dal servizio ma bensì con la data di decorrenza del trattamento pensionistico; pertanto, il dies a quo dal quale computare gli interessi coincide con il 31° giorno successivo alla decorrenza della pensione. Resta inteso che qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente alla data prevista per la decorrenza del relativo trattamento, il termine dal quale far decorre gli interessi legali e/o rivalutazione monetaria si individua nel 31° giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza stessa, ferma restando la prescrizione di durata quinquennale.
Tale disposizione vale anche ai fini della concessione della pensione di privilegio; infatti, quantunque al momento della cessazione dal servizio sussista ope legis il diritto all’attribuzione del relativo trattamento, essendo tale beneficio collegato ad un’infermità contratta in servizio, in tale momento non sorge, comunque, alcun credito nei confronti di questo Istituto, da cui discenda il diritto alla corresponsione degli oneri risarcitori in questione. In tale ipotesi rileva la circostanza che il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza dell’interessato che determina l’avvio del procedimento per il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio.
Ne discende che nei casi di liquidazione di un trattamento pensionistico di privilegio, la data da prendere a base per il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coinciderà con il 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, indipendentemente dagli ulteriori tempi tecnici occorrenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità o lesioni da causa di servizio, in quanto questi ultimi non hanno rilevanza esterna, ma solo endoprocedimentale. Resta fermo il diritto agli interessi legali e/o rivalutazione monetaria, qualora spettanti, sulla pensione ordinaria già in godimento qualora questa sia stata erogata in ritardo rispetto alla data di decorrenza della stessa.
Al fine di agevolare l’individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il calcolo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria si ritiene utile riportare il seguente quadro sinottico:
Tipologia di prestazione | Dies a quo |
Trattamento pensionistico anticipato | ¤ 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; ¤ 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico di vecchiaia | ¤ 31° giorno successivo alla cessazione dal servizio; ¤ 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico ai superstiti | ¤ 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; ¤ 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data di decorrenza. |
Trattamento pensionistico di inabilità: – Ex articolo 7, comma 1, lettera a) e b) Legge n. 379/1955 – Ex articolo 42 DPR 1092/1973 |
¤ 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione; ¤ 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda qualora successiva alla data decorrenza. |
Trattamento pensionistico ex articolo 2, comma 12 legge n. 335/1995: | ¤ 31° giorno successivo alla cessazione dal servizio se l’iter è avviato in costanza di attività lavorativa; ¤ 31° giorno successivo alla data di decorrenza della pensione se l’iter è avviato successivamente al collocamento a riposo. |
Trattamento pensionistico privilegiato | 31° giorno successivo alla data di presentazione della domanda. |
Non sussistono particolari problemi in merito all’individuazione del termine finale (dies ad quem) per il computo degli interessi e/o rivalutazione monetaria, stante la precisa disposizione recata a tal fine dal citato DM 352/1998 e consistente nella data in cui è avvenuto il pagamento del credito principale.
Per ragioni di correntezza amministrativa, questo Istituto erogherà anche le quote di interessi legali e/o rivalutazione monetaria non di propria competenza che comunque saranno oggetto di successiva rivalsa verso l’Ente o Amministrazione già datore di lavoro del pensionato che abbia concorso con ritardo nella trasmissione della documentazione cartacea.
A tal fine si rinvia alle istruzioni impartite da questo Istituto con Informativa n. 13 del 5 marzo 2003 con la quale è stato disposto che le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap curino direttamente la rivalsa limitatamente alle pensioni relative agli iscritti alle Casse pensioni della ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza mentre permane la riserva di fornire ulteriori disposizioni in ordine all’analoga azione di rivalsa da esperire nei confronti delle amministrazioni statali.
4.2 Riliquidazioni
Analogamente ai provvedimenti di prima liquidazione anche nell’ipotesi di riliquidazione di un trattamento pensionistico i tempi procedimentali per l’adozione del relativo provvedimento sono quelli ordinari di 30 giorni decorrenti dall’insorgere del diritto.
Il dies a quo, pertanto, per l’erogazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide con il 31° giorno dalla maturazione del diritto che dà titolo alla riliquidazione, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti dell’ente datore di lavoro per il periodo intercorrente tra l’insorgere del dies a quo e la data di invio a questo Istituto della documentazione informatica e cartacea.
Fra le cause che generano il provvedimento di riliquidazione, quella che ricorre più frequentemente si può identificare nell’applicazione di miglioramenti economici disposti dal contratto di comparto, in particolare per i dipendenti cessati nell’arco della vigenza contrattuale.
In tale ipotesi assume rilevanza la data di pubblicazione del CCNL nella Gazzetta Ufficiale; per le cessazioni già intervenute alla medesima data, il dies a quo decorre dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione del contratto mentre per le cessazioni successive a tale data il termine iniziale per il computo degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria coincide con il 31° giorno successivo alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti dell’ente datore di lavoro con le modalità sopra indicate.
L’individuazione dies ad quem non presenta, anche in questo caso, alcuna difficoltà consistendo nella data in cui avverrà il pagamento del credito principale.
E’ di tutta evidenza che saranno solo i valori monetari differenziali tra la prima liquidazione e la riliquidazione ad essere assunti a base per il calcolo degli oneri risarcitori.
Si ricorda, infine, che in ordine alla corresponsione dei maggiori ratei di pensione che scaturiscono da un provvedimento di riliquidazione e degli eventuali interessi collegati al ritardato pagamento del provvedimento stesso, vige la prescrizione di durata quinquennale da calcolarsi con le modalità già indicate con Circolare Inpdap n. 31 del 17 maggio 1999.
5. Revoca o modifica del provvedimento
Con Circolare n. 10 del 10 febbraio 2004, questo Istituto ha precisato che l’impiego della nuova procedura informatica consente l’esonero da ogni responsabilità da errori di calcolo o di diritto da parte degli enti datori di lavoro, fatti salvi i casi di parziale o inesatta trasmissione dei dati, cui deriva la ripetibilità di eventuali indebiti pensionistici.
Ciò vale anche nei confronti delle Amministrazioni statali per le quali l’Inpdap ha assunto le competenza in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici configurandosi queste ultime esclusivamente quali enti datori di lavoro del dipendente.
In particolare, in merito alle ipotesi in cui si può verificare una revoca o modifica del provvedimento, il comma 1 dell’articolo 8, del DPR 8 agosto 1986, n. 538 nel rinviare espressamente alle disposizioni contenute negli articoli 204, 205, 206, 207 e 208 del DPR 1092/1973, conferma i motivi e i termini già previsti dalla legge 3 maggio 1967, n. 315 e dall’articolo 3 della legge 7 agosto 1985, n, 428, ivi compreso il termine di 10 anni dalla data di notifica del provvedimento qualora siano stati rinvenuti documenti nuovi dall’emissione del provvedimento ovvero quest’ultimo sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
Per quanto riguarda gli effetti derivanti da una riliquidazione che comporti un trattamento pensionistico inferiore a quello originariamente concesso o che neghi il diritto al trattamento di quiescenza, in un primo momento riconosciuto, sia nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli ex Istituti di previdenza che nei confronti degli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 206 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni;
quest’ultimo sancisce che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento revocato o modificato, siano state riscosse rate di pensione o di assegno ovvero indennità, risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte a seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato.
Il mancato recupero derivante dall’applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all’impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave”.
Qualora questo Istituto abbia erogato un trattamento pensionistico in misura superiore a quella dovuta e ciò sia derivato non da dolo dell’interessato ma da errore od omissione di dati contenuti nella documentazione cartacea o informatica trasmessa, l’ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte.
Si invitano le Sedi provinciali e territoriali dell’Inpdap a sensibilizzare tutti gli Enti e Amministrazioni iscritte, ricadenti nel territorio di propria competenza, ad utilizzare solo ed esclusivamente il pacchetto informatico PA 04; ciò in quanto il pagamento di un trattamento di quiescenza decorrente dal 1° giugno 2004 non deve più essere effettuato sulla base dei dati rilevabili dal vecchio modello 775 ma può avvenire solo a seguito della determinazione elaborata dalla procedura S7 che attiva il passaggio delle informazioni dall’applicativo liquidazione a quello che gestisce il pagamento.
IL DIRETTORE GENERALE