Circolare INPDAP n. 26 del 23/12/2004

Circolare INPDAP n. 26 del 23/12/2004

Si trascrive, l’informativa n. 26 datata 23.12.2004 dell’INPDAP sulle lavorazioni automatizzate in materia di trattamenti ordinari di quiescenza disposti sulla rata del mese di gennaio 2005.


  1. Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2003 e in via previsionale per l’anno 2004;
  2. Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici.
  3. Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.
  4. Maggiorazioni sociali di cui all’art.1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n.544.
  5. Conguaglio fiscale anno 2004: rilascio certificazione fiscale;
  6. Applicazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF;
  7. Contributo di solidarietà per il periodo 2004 – 2006 di cui all’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  8. Revoca, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle trattenute operate sulle pensioni per pagamento premio assicurazione sanitaria iscritti alla Assicurazione Nazionale Magistrati.
  9. Tassazione ratei insoluti liquidati dal 1° gennaio 2005.

 

Si informa che sulla rata scadente nel mese di gennaio 2005 il Centro Calcolo INPDAP di Latina ha provveduto, con procedura automatizzata, alle seguenti variazioni sulle pensioni amministrate da questo Istituto:

A) Attribuzione della perequazione automatica in via definitiva per l’anno 2003 e in via previsionale per l’anno 2004.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 20 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.289 del 10 dicembre 2004, è stata determinata, all’art. 1, la percentuale definitiva di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2003 in misura pari all’2,5 dal 1° gennaio 2004.
Con lo stesso decreto, all’art. 2, la detta percentuale di variazione è stata fissata in via previsionale per l’anno 2004 in misura pari all’1,9 dal 1° gennaio 2005, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo. Si ricorda che in virtù dell’art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, primo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (la rivalutazione opera, per ogni singolo beneficiario, in funzione dell’importo complessivo dei trattamenti corrispostigli a carico dell’A.G.O., nonché delle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima e, su ciascun trattamento pensionistico, l’aumento perequativo va attribuito in misura proporzionale al relativo ammontare rispetto all’importo complessivo delle pensioni facenti capo allo stesso soggetto):

  1. nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
  2. nella misura del 90 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
  3. nella misura del 75 per cento per le fasce di importi dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

Si fa inoltre presente che il terzo comma del citato art. 34 ha previsto che per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione da parte del Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS, ciascuna Gestione previdenziale determini, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul totale dei trattamenti dalla stessa erogati sulla base dei dati segnalati dal Casellario medesimo per l’anno precedente, salvo recupero delle somme in più corrisposte a tale titolo in sede di successivo conguaglio, anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa in vigore in materia. Tutto ciò premesso, si comunica che non occorre procedere ad alcun conguaglio per l’anno 2003, in quanto la percentuale provvisoria di variazione (2,5) è risultata dello stesso valore di quella definitiva, di cui al citato decreto. A tale proposito, si informa che l’ammontare mensile della pensione minima INPS, da prendere a riferimento per la determinazione delle fasce d’importo di cui all’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è pari a € 412,18 per l’anno 2003 (importo annuo € 5.358,34) e a € 420,02 per l’anno 2004 (importo annuo € 5.460,26). Pertanto, il calcolo della perequazione automatica sarà effettuato tenendo conto dei seguenti valori:

ANNO 2004

2,5% sull’importo mensile non eccedente € 1.206,36
2,25% sull’importo mensile compreso tra €1.206,37 e € 2.010,60
1,875% sull’importo mensile eccedente € 2.010,60

ANNO 2005

1,9% sull’importo mensile non eccedente € 1.236,54
1,71% sull’importo mensile compreso tra €1.236,55 e € 2.060,90
1,4255% sull’importo mensile eccedente € 2.060,90

Infine, per effetto dell’applicazione delle suindicate percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2004 rimarrà invariata a € 631,27 e verrà elevata a € 643,26 dal 1° gennaio 2005, e l’importo della stessa indennità annessa alla 13^ mensilità sarà determinato rispettivamente in € 611,27 per l’anno 2004 e in € 623,26 per l’anno 2005.
In attuazione pertanto delle riferite disposizioni legislative, il Centro Calcolo INPDAP, sulla rata di pensione del mese di gennaio, ha provveduto ad attribuire l’aumento di perequazione nella misura percentuale suindicata su tutte le partite in corso di pagamento, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2005.
Si fa altresì presente che, nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte da questo Istituto, ai fini della individuazione del trattamento pensionistico “PRINCIPALE” rimangono tuttora validi i criteri contenuti al punto A1) della circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro e con la scrivente.
A tale proposito, si ritiene utile ricordare che è stata considerata “PRINCIPALE” la partita di pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. La restante o le restanti partite sono state conseguentemente considerate come “SECONDARIE”.
Pertanto, in sede di calcolo, sulla pensione “PRINCIPALE” l’aumento di perequazione automatica è stato attribuito nella misura effettivamente spettante in relazione all’ammontare annuo lordo, mentre su ciascuna delle pensioni “SECONDARIE” è stato applicato un incremento in misura differenziale tra l’aumento di perequazione riferito all’importo complessivo delle pensioni erogate e quello in concreto attribuito sulla pensione “PRINCIPALE”.
Al fine di rendere possibile un successivo ricalcolo della perequazione automatica come sopra conferita, per la pensione “PRINCIPALE” deve essere indicato il codice “SE”, ed è conservato in banca dati l’importo mensile perequabile della o delle pensioni secondarie, mentre per ciascuna di queste, identificate con il codice “PE”, è conservato il medesimo importo della “PRINCIPALE”.
In caso di cumulo tra una pensione, sulla quale viene corrisposta l’I.I.S. in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge n. 843/1978, e un’altra provvista della stessa indennità in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione, la prima è stata considerata “PRINCIPALE” e l’altra “SECONDARIA”, sulla quale la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata secondo il criterio sopra descritto, è stata portata per il suo intero ammontare ad incremento della sola voce pensione annua lorda. Quindi, sulla medesima partita l’importo dell’annessa indennità integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre 1998. Tale situazione è stata individuata mediante l’apposizione del codice “Y” nel campo “PQ” della maschera 20 della partita di pensione stessa.
Si ribadisce che in caso di nuovi “cumuli”, aventi decorrenza dal 1999 in poi, le sedi devono sempre inserire il codice “PE” sulla partita di pensione considerata “SECONDARIA”, in quanto il programma informatico non provvede in automatico all’abbinamento dei nuovi codici ai fini dell’attribuzione della perequazione automatica.
In merito alla perequazione automatica delle pensioni relative a beneficiari di due o più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi, si comunica che l’INPS, che, come è noto, gestisce il Casellario centrale dei pensionati, per tutte le pensioni interessate dalla disciplina del cumulo, ha fornito direttamente al Servizio informativo l’aliquota di rivalutazione automatica; detto aumento è stato calcolato, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all’ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all’ammontare complessivo.
In concreto, la percentuale di perequazione segnalata dall’INPS è stata attribuita sull’importo mensile totale del trattamento pensionistico e l’incremento dovuto, qualora della pensione l’indennità integrativa speciale costituisca emolumento a sé stante, è stato corrisposto soltanto sull’importo mensile della voce pensione; in tal caso, quindi, la misura dell’I.I.S. rimane invariata.

Per tutti i cumuli intervenuti successivamente al 31/12/2003 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla P.A.L. e sull’I.I.S., sull’importo mensile della sola voce pensione.
Qualora l’indennità integrativa speciale è risultata già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’art. 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, il blocco in questione è stato confermato.
Le situazioni come sopra riferite sono state contraddistinte dal codice “B3”, “B2″,”B0”, “B9”, “B8” e “B7” che identificano, rispettivamente, i trattamenti pensionistici con I.I.S. invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2004, al 31 dicembre 2003, al 31 dicembre 2002, al 31 dicembre 2000, al 31 dicembre 1999, al 31 dicembre 1998 ovvero al 31 dicembre 1997.

A1) Cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario – art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 – tabella F.

Si riportano, qui di seguito, gli importi dei limiti delle fasce di reddito previste dalla tabella F annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335, debitamente aggiornati in base alle misure della pensione minima INPS, fissati in € 412,18 e in € 420,0 da applicare rispettivamente per gli anni 2003 e 2004.

ANNO 2004

Fino a € 16.075,02 100%
da € 16.075,03 a € 21.433,36 75%
da € 21.433,37 a € 26.791,70 60%
da € 26.791,71 in poi 50%

ANNO 2005

Fino a € 16.380,78 100%
da € 16.380,79 a € 21.841,04 75%
da € 21.841,05 a € 27.301,03 60%
da € 27.301,04 in poi 50%

 

A2) Adeguamento dei limiti di reddito per l’integrazione al trattamento minimo delle pensioni INPS (art.6 legge 11/11/1983, n.638) delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità liquidate ai sensi dell’art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Mentre si ribadiscono i limiti di reddito già stabiliti in via provvisoria per l’anno 2004, si comunicano quelli stabiliti in via previsionale per l’anno 2005 per l’applicazione alle pensioni suindicate della disciplina prevista per il trattamento minimo nel regime dell’A.G.O.:

Reddito personale

ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
DA A
2004 Fino a € 5.358,34 oltre € 5.358,34 fino a € 10.716,68 Oltre € 10.716,68
2005 Fino a € 5.460,26 Oltre € 5.460,26 fino a € 10.920,52 Oltre € 10.920,52

 

Reddito cumulato con quello del coniuge

ANNO PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE INTERA PER AVERE DIRITTO ALLA INTEGRAZIONE RIDOTTA NON SPETTA ALCUNA INTEGRAZIONE DA
DA A
2004 Fino a € 16.075,02 Oltre € 16.075,02 fino a € 21.433,36 Oltre € 21.433,36
2005 Fino a € 16.380,78 Oltre € 16.380,78 fino a € 21.841,04 Oltre € 21.841,04

 

Per completezza di informazione e maggiore chiarezza, si richiamano, ancorché brevemente, le norme che riguardano la materia in questione.

  1. L’istituto dell’integrazione al minimo è disciplinato dall’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638 e successive modificazioni e integrazioni.
    Ai sensi del terzo comma del citato art. 6, in caso di concorso di due o più pensioni integrabili al minimo, l’integrazione spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione sulla quale è dovuto il trattamento minimo di importo più elevato.
    A parità d’importo, se trattasi di pensioni a carico di gestioni diverse, l’integrazione viene corrisposta dalla gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota.
    Nel caso in cui concorrano una pensione diretta e una indiretta o di reversibilità a carico della stessa gestione, di ammontare inferiore al minimo, l’integrazione compete sulla sola pensione diretta.
    In relazione a quanto sopra, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, ai fini dell’attribuzione del beneficio in questione sul trattamento di quiescenza a proprio carico, avranno cura di verificare previamente se il titolare sia provvisto di pensione erogata dall’INPS o da altra forma di previdenza esclusiva dell’A.G.O., accertandone, in caso affermativo, l’importo e la decorrenza.
  2. In base al comma 1 del richiamato art. 6, come modificato dall’art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dall’art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e infine dall’art. 2, comma 14, della legge n. 335/1995, con effetto dal 1° gennaio 1995, l’integrazione al minimo compete:
    1. alle persone non coniugate, ovvero coniugate ma legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo non superiore a due volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; vale a dire per un importo non superiore a 26 volte l’ammontare mensile del trattamento minimo.
    2. alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate, che posseggano redditi propri per un importo inferiore al limite di cui al precedente punto 1), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a quattro volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, come sopra calcolato.
      A tale riguardo, si precisa che a tali soggetti l’integrazione al minimo non può comunque essere attribuita qualora il reddito personale posseduto superi il limite individuale stabilito nel ripetuto punto 1), anche se il reddito cumulato con quello del coniuge sia inferiore al limite previsto nel presente punto 2).
      Analogamente, l’integrazione non può essere concessa anche se il reddito personale sia inferiore al primo limite, ma il reddito cumulato superi il secondo.
      Per effetto di quanto previsto dal comma 11 bis del ripetuto art. 6, le limitazioni di cui sopra non si applicano alle pensioni ai superstiti (indirette e di reversibilità) attribuite contemporaneamente a più compartecipi, le quali vengono quindi integrate comunque al minimo, qualunque sia la situazione reddituale dei contitolari.
      Naturalmente tali trattamenti vengono prima integrati al minimo nel loro importo unitariamente considerato e quindi suddivisi tra gli aventi diritto.
      Resta inteso che, qualora per il progressivo venir meno del diritto a pensione degli altri compartecipi, della stessa venga a fruire un unico superstite, il diritto all’integrazione da parte di quest’ultimo torna ad essere disciplinato dalle norme di carattere generale sopra descritte.
  3. Ai fini del diritto alla integrazione rileva il reddito assoggettabile all’IRPEF, considerato al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d’imposta.
    Ne consegue che non concorrono a formare il reddito suindicato i redditi stessi esenti da IRPEF, quali le pensioni di guerra; le pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva ed equiparati; le rendite INAIL; l’indennità di accompagnamento; le pensioni e le indennità percepite da ciechi, invalidi civili e sordomuti; le pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria; giusta quanto stabilito dal comma 1 bis dell’art. 6, sono altri esclusi dal computo dei redditi valutabili:
    – l’importo della pensione da integrare al minimo;
    – il reddito della casa d’abitazione;
    – le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
    – i trattamenti di fine rapporto, comunque denominati, e le relative anticipazioni.
    Il reddito, come sopra costituito, che va preso in considerazione, è quello complessivamente conseguito dal pensionato nello stesso anno solare per il quale deve essere attribuita la integrazione. Trattandosi, quindi, necessariamente di situazione reddituale denunciata dal percipiente in via presuntiva, dovrà procedersene alla necessaria verifica in conformità anche a quanto stabilito per il settore privato dall’art. 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
    Pertanto, le sedi provinciali e territoriali INPDAP, in sede di concessione del beneficio, che dovrà essere disposto d’ufficio ove ne ricorrano i presupposti di legge, avranno cura di acquisire preventivamente, da parte dei pensionati aventi titolo, apposita dichiarazione reddituale, resa ai sensi dell’art.46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Inoltre, entro il mese di aprile degli anni successivi a quello di liquidazione dell’integrazione, gli interessati dovranno essere invitati a rendere analoga dichiarazione di conferma o di modifica della condizione reddituale denunciata, nonché di quella presunta per l’anno in corso.

B) Limiti di reddito ai fini della liquidazione della pensione agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici avente decorrenza dal 17 agosto 1995:

Per l’anno 2005 il limite di reddito per la concessione del trattamento pensionistico agli orfani maggiorenni inabili di dipendenti o pensionati pubblici è pari all’importo annuo di € 13.417,68.
Inoltre, per i figli inabili che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 5 della legge 12 giugno 1984, n. 222, vale a dire siano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, non essendo in grado di compiere atti quotidiani della vita, abbiano bisogno di un’assistenza, il limite suindicato va aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento, che ammonta, per l’anno 2005, a € 406,99 mensili.

Con l’occasione, si ricorda che, secondo i criteri adottati in materia dall’I.N.P.S. contenuti nelle “Norme coordinate concernenti la materia delle pensioni di riversibilità erogate in regime di assicurazione generale obbligatoria” (Atti Ufficiali INPS – Supplemento al mese di luglio 1992), la sussistenza delle condizioni economiche per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei genitori e dei collaterali, può essere verificata “in assenza di una specifica previsione legislativa in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite” e che, a tal fine, occorre preliminarmente distinguere tra la condizione di convivenza, intesa come “effettiva comunione di tetto e di mensa”, e quella di non convivenza.

Nella prima ipotesi, l’accertamento del “mantenimento abituale” può ritenersi superfluo ove la situazione reddituale dell’avente diritto alla riversibilità sia pari o inferiore al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.

Invece, in assenza del requisito della convivenza, è necessario verificare sia la condizione della non autosufficienza economica che del mantenimento abituale accertando, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del secondo.

Infine, si evidenzia che, sempre in applicazione dei soprarichiamati criteri applicativi dettati dall’I.N.P.S., in fattispecie particolari di non convivenza, come in caso di ricovero del superstite in istituto di cura o di assistenza con retta di degenza a carico di ente o persona diversa dal de cuius, non è necessario procedere all’accertamento che il lavoratore o pensionato deceduto abbia provveduto in vita al mantenimento in via esclusiva del congiunto, purché gli abbia comunque fornito, con carattere di continuità, i necessari mezzi di sostentamento.

C) Adeguamento degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria.

Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria saranno elevati, con effetto dal 1° gennaio 2005, in misura pari al 3,09% corrispondente all’incremento percentuale dell’adeguamento automatico per l’anno 2005 delle pensioni di guerra, fissato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro-Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro con circolare n. 466 del 24 novembre 2004. A tal fine il Centro Calcolo INPDAP ha tenuto conto degli importi riportati nelle tabelle allegate alla circolare stessa; detti importi sono stati inseriti in banca dati e possono essere visualizzati attivando il pulsante “tabelle” su Personal Computer.
In esecuzione di tale adempimento sulla rata del mese di gennaio si è provveduto quindi all’aggiornamento degli assegni annessi alle pensioni di privilegio di prima categoria in corso di pagamento.

D) Maggiorazioni sociali di cui all’art. 1, comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544.

Fermo restando quanto comunicato con informative n. 14 del 12/3/2001 e n. 5 del 15/1/2002, in relazione alla parte normativa, si riportano, di seguito, i limiti di reddito relativi all’anno 2004 (definitivi) e 2005 (provvisori):

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2004

1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 5.694,13
Limiti di reddito personale (¹)
€ 5.694,13Limiti di reddito cumulato (²)
€ 10.477,74
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2004 pari a € 5.358,34 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2004 dell’assegno sociale pari a € 4.783,61.

 

2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 74° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.432,66
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.432,66Limiti di reddito cumulato (²)
€ 11.216,27
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2004 pari a € 5.358,34 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2004 dell’assegno sociale pari a € 4.783,61.

 

LIMITI DI REDDITO VALIDI PER L’ANNO 2005

1) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 60° E IL 64° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 5.796,05
Limiti di reddito personale (¹)
€ 5.796,05Limiti di reddito cumulato (²)
€ 10.579,66
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2005 pari a € 5.460,26 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 335,79.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2005 dell’assegno sociale pari a € 4.874,61.

 

2) PENSIONATO DI ETA’ COMPRESA TRA IL 65° E IL 74° ANNO DI ETA’

Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
Limite di reddito personale (¹)
€ 6.534,58
Limiti di reddito personale (¹)
€ 6.534,58Limiti di reddito cumulato (²)
€ 11.409,19
(1) Somma dell’importo annuo del trattamento minimo anno 2005 pari a € 5.460,26 e della maggiorazione sociale per 13 mensilità pari a € 1.074,32.
(2) Somma del limite di reddito personale e dell’importo annuo 2005 dell’assegno sociale pari a € 4.874,61.

 

L’importo delle pensioni in favore dei soggetti disagiati (informative n. 15 e 8 rispettivamente del 15/1/2002 e 13/2/2003)ammonterà, per l’anno 2005, a € 543,79.
Si fa da ultimo presente che nel prossimo mese di gennaio ai titolari dei trattamenti pensionistici sarà inviato tramite POSTEL la certificazione fiscale (CUD) relativa ai redditi percepiti nell’anno 2004, in duplice copia.

E) CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2004: rilascio certificazione fiscale.

Con provvedimento in data 15 novembre 2004 del Direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre successivo, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica (modello CUD 2005), concernente l’attestazione dell’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questi assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell’anno 2004, delle ritenute di acconto operate, delle deduzioni e delle detrazioni effettuate.

La certificazione, compilata in euro esponendo i dati in centesimi, arrotondati per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite, sarà inviata in duplice copia, unitamente ad una copia delle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel mese di gennaio p.v.

Ciò premesso, si informa che il Centro Calcolo INPDAP di Latina, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2004, rimborserà direttamente l’importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di gennaio 2005, con l’avvertenza che nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali, risultino di importo superiore a € 1.500,00, l’importo complessivo derivante dal conguaglio, previa verifica delle risultanze contabili, dovrà essere interamente corrisposto dalle Sedi provinciali e territoriali INPDAP.

Viceversa, le somme risultanti a debito saranno recuperate in unica soluzione sulla stessa rata, tenendo presente che, in caso di incapienza delle competenze nette mensili dovute per lo stesso mese, il citato Centro effettuerà il prelievo sulle competenze spettanti fino a tutto il mese di febbraio 2005.

Il residuo debito, previa verifica contabile da parte delle sedi provinciali e territoriali, sarà recuperato direttamente dalle sedi stesse, con maggiorazione dell’interesse dello 0,50 mensili.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e riportate in appositi tabulati che verranno trasmessi alle Sedi provinciali e territoriali INPDAP, con l’avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle Sedi medesime, le quali avranno cura di integrare i dati presenti in banca dati.

F) APPLICAZIONE DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

Per opportuna conoscenza, si ricorda che la applicazione delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF è disciplinata dalle seguenti norme:

  1. art. 50, comma 3, del decreto legislativo 1997, n. 446;
  2. art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506;
  3. art. 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56;
  4. art. 4, comma 3 – bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, nella legge 16 novembre 2001, n. 405.

Da ultimo, l’art. 3, comma 1, lettera a) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni fino a quando non si raggiunge un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

Si allega, ad ogni buon fine, un prospetto riepilogativo delle addizionali regionali relative all’anno 2004 (all. 1).

Si sottolinea che nei confronti dei soggetti residenti in taluni comuni delle provincie di Campobasso e di Foggia, interessati dagli eventi sismici verificatesi alla data del 31 ottobre 2002, nonché nei confronti dei soggetti residenti nei comuni della provincia dei Catania alla data del 29 ottobre 2002, interessati direttamente dall’eruzione del vulcano Etna, le addizionali regionale e comunale all’IRPEF è stata calcolata ma non recuperata, giusta ordinanza del PCM 7 maggio 2004 n. 3354 (vedi circolare INPDAP n. 32 del 25/5/2004): in concreto, nella certificazione fiscale (CUD 2005) l’importo determinato sarà indicato nelle caselle addizionali sospese.

Tutto ciò premesso, si fa presente che l’addizionale regionale all’IRPEF va calcolata sul reddito complessivo individuato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta e non deve essere trattenuta se, ultimate le operazioni di conguaglio fiscale, per l’anno considerato l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 del TUIR.

Per effetto del combinato disposto dell’art. 50, comma 4, del decreto legislativo n.446/97, dell’art. 6, comma 12, della legge n. 448/99 e dell’art. 1, comma 4, lettera r) del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, il sostituto d’imposta, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai redditi di lavoro dipendente, di cui agli artt. 49 e 50 del richiamato TUIR approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, determina le addizionali regionale e comunale all’IRPEF in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio e trattiene le stesse a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in cui la detta operazione è compiuta in un numero di rate che è pari al massimo a 11.

Premesso quanto sopra, circa gli adempimenti che saranno effettuati dal Centro Calcolo Pensioni dell’Istituto, ai fini della determinazione e del successivo recupero delle addizionali, che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma, non sono dovute sui redditi assoggettati a tassazione separata, si forniscono le seguenti indicazioni che valgono anche per il recupero dell’addizionale comunale.

Per completezza di informazione, si ricorda che l’addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce l’addizionale stessa; le variazioni del domicilio hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Le addizionali saranno determinate all’atto delle operazioni del conguaglio fiscale relativo all’anno 2004 applicando le aliquote stabilite alla stessa base imponibile individuata ai fini della determinazione dell’IRPEF, comprensiva anche di eventuali redditi corrisposti da altri soggetti che il pensionato abbia chiesto di conguagliare. L’importo delle addizionali così determinato sarà indicato sulla certificazione unica. Si informa che in sede di rilascio delle certificazioni fiscali (CUD 2005) saranno applicate le aliquote dell’addizionale comunale istituite ovvero modificate con delibera dai relativi Comuni, e pubblicate sul sito www.finanze.it, come stabilito dal decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130 – serie generale.

Tenuto conto che le operazioni di conguaglio saranno effettuate sulla rata di pensione di gennaio, ne consegue che il recupero sarà effettuato in 11 rate, vale a dire dal mese di gennaio a quello di novembre.

Con l’occasione, si precisa quanto segue:

  1. l’importo della singola addizionale, qualora inferiore a € 11,00, sarà recuperato in unica soluzione;
  2. il recupero delle addizionali sarà operato anche sulle partite di pensione per le quali non è stato effettuato il conguaglio fiscale;
  3. le ritenute applicate a titolo di addizionale regionale e comunale saranno contraddistinte, rispettivamente, dal codice “AD” e “AC”.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il rimborso dell’importo delle addizionali trattenuto, le Sedi provinciali e territoriali INPDAP avranno cura di effettuare dette segnalazioni in banca dati mediante la scelta n. 9 del menù “Segnalazioni varie” giusta nota del 6/6/2000 prot. n. 146 della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni – Area applicativa – Uff. II°; in alternativa, mediante la “maschera 100”, utilizzando il codice “AD” ovvero “AC”.

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione degli Uffici in ordine alla corretta compilazione della suindicata “maschera 100”, nel senso che la somma da rimborsare deve essere moltiplicata per 12, atteso che i settori della più volte richiamata “maschera 100” sono in stretta relazione tra di loro.

Esempio: la Sede INPDAP deve rimborsare l’importo di € 16 per addizionale regionale all’IRPEF, trattenuta e non dovuta:

Dal Al Tipo assegno Tred./ISA Tassazione Importo Revoca Dal OK
1 01.04.2005 30.04.2005 AD Ø N 192,00 Annulla

Qualora le Sedi provinciali e territoriali dovessero disporre la ritenuta per il recupero delle addizionali in questione, si ricorda che dovranno essere utilizzati i codici “AD e AC”.

G) Contributo di solidarietà per il periodo 2004 – 2006 di cui all’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350

L’art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2004, e per un periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, cui concorrono i trattamenti pensionistici integrativi nonché complementari, per la parte a prestazione definitiva, i cui importi risultino complessivamente superiori ad un importo pari a 25 volte quello stabilito dall’art. 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita dal successivo comma 5, lettera d) della predetta legge n. 388, è dovuto un contributo di solidarietà nella misura del 3 per cento.

In attuazione del comma 103 dell’art. 3 della richiamata legge finanziaria 2004, con decreto interministeriale del 1° aprile 2004 (Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 aprile c.a. serie generale – n. 95, sono state definite le modalità ed i termini per la trattenuta del contributo di solidarietà.

Al riguardo, si sottolinea che il contributo in questione opera dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. u), della legge 23 agosto 2004, n. 243, il Governo ha previsto di stabilire, in via sperimentale per il periodo 1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2015, sui trattamenti pensionistici della specie un contributo di solidarietà nella misura del 4 per cento, non deducibile dall’importo sul reddito delle persone fisiche.

Le quote pensionistiche che dal 1° gennaio eccedono € 13.398,75 mensili (€ 535,95 x 25), pari a 174.183,75 euro annui nell’anno 2004 (€ 13.398,75 x 13 mensilità), sono pertanto assoggettate al contributo in questione.

Per il computo del contributo di solidarietà è preso a riferimento il trattamento pensionistico imponibile ai fini IRPEF per l’anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, sull’intero importo annuo.

Poiché la norma nulla ha stabilito in ordine al trattamento fiscale del contributo in questione, l’importo del contributo medesimo sarà dedotto dall’imponibile IRPEF nel momento in cui viene calcolato il conguaglio fiscale, in analogia, peraltro, a quanto a suo tempo disposto per l’applicazione dell’art. 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 448 (contributo di solidarietà periodo 2000 – 2002).In concreto, il contributo di solidarietà è assimilabile agli oneri deducibili di cui all’art. 10 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei casi di più trattamenti pensionistici, per la determinazione della quota da assoggettare al contributo di solidarietà, i relativi importi vengono sommati. L’importo complessivo del trattamento pensionistico da riconoscersi al titolare non potrà comunque risultare inferiore, al netto del contributo di solidarietà, all’importo di € 174.183,75.

Quanto sopra, al fine di evitare disparità nei confronti di coloro che hanno pensioni di importo leggermente inferiore, sulla quale non viene effettuata la trattenuta del contributo di solidarietà.

Il comma 4 dell’articolo unico del decreto in commento stabilisce inoltre che l’INPS, sulla base dei dati risultanti dal Casellario centrale dei pensionati, è tenuto a fornire a tutti gli enti i necessari elementi per la effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati.

Per l’anno 2004 la trattenuta del più volte citato contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici che eccedono € 174.183,75 sarà applicata in sede di conguaglio fiscale.

Per gli anni 2005 e 2006, viceversa, la trattenuta per contributo di solidarietà sarà effettuata mensilmente e le somme trattenute saranno versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui è erogato il trattamento sul quale è effettuata la trattenuta, dalla D.C.S.I.T. – Coordinamento S.I. all’entrata del bilancio dello Stato, Capo XXVII, capitolo n. 3670.

Da ultimo, le sedi provinciali e territoriali INPDAP dovranno indicare il codice ZL per la segnalazione dell’importo del contributo di solidarietà da trattenere od eventualmente da rimborsare.

H) Revoca, a decorrere dal 1° gennaio 2005, delle trattenute operate sulle pensioni per pagamento premio assicurazione sanitaria iscritti alla Assicurazione Nazionale Magistrati

Come già segnalato con nota n. 12743 del 4 agosto 2004, la D.C.S.I.T.- Coordinamento S.I. provvederà, ove non vi abbiano già provveduto le sedi, a revocare, a far data dal 1° gennaio 2005, la trattenuta operata a titolo di premio “polizza sanitaria” pensioni del personale di Magistratura. Detta ritenuta era accreditata, come è noto, a favore della Assicurazioni Generali s.p.a. Agenzia Generale Venezia Centro, contraddistinta dal codice Ente Creditore n.10251.

I) Tassazione ratei insoluti liquidati dal 1° gennaio 2005.

Si ricorda che i ratei di pensione lasciati insoluti e liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2005, indipendentemente dalla data di decesso dei titolari, vanno assoggettati alla aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, vale a dire al 23 per cento.

Con l’occasione, si comunica che la D.C.S.I.T. – Coordinamento S.I. ha provveduto a rideterminare l’aliquota media delle partite di pensione in pagamento sulla base di quanto stabilito dall’art. 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“… per i redditi assoggettabili a tassazione separata la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004”).

Si coglie l’occasione per ricordare i requisiti anagrafici e contributivi che i lavoratori pubblici iscritti alle forme pensionistiche esclusive debbono raggiungere per conseguire il diritto a pensione nell’anno 2005 (art.59, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

Requisiti per il diritto Decorrenza della pensione
35 anni di contributi, congiuntamente a 57 anni di età maturati entro il 30/09/2004, oppure 38 anni di sola contribuzione, 1 gennaio 2005
35 anni di contributi, congiuntamente a 57 anni di età, maturati entro il 31/12/2004 oppure 38 anni di sola contribuzione 1 aprile 2005
35 anni di contributi, congiuntamente a 57 anni di età, maturati entro il 31 marzo 2005, oppure con 38 anni di contributi al 31/03/2005 e 57 anni di età compiuti entro il 30/6/2005 1 luglio 2005
35 anni di contributi, congiuntamente a 57 anni di età, maturati entro il 30 giugno 2005, oppure con 38 anni di contributi al 30/6/2005 e 57 anni di età compiuti entro il 30/9/2005 1 ottobre 2005

Gli operai e i lavoratori precoci conseguono il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio 2005 con 56 anni di età e 35 di contributi raggiunti entro il 30/9/2004, ovvero a decorrere dal 1 aprile 2005 con i requisiti sopra indicati maturati al 31/12/2004.
Le finestre suindicate non devono intendersi, come è noto, date fisse.
Il personale della scuola che matura anche entro il 31 dicembre 2005 (art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) 35 anni di contributi e 57 anni di età ovvero 38 anni di contributi consegue il diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2005.

Il Dirigente Generale