Sentenza n.7 del 8 gennaio 2008

Sentenza n.7 del 8 gennaio 2008

Il Giudice unico delle pensioni della sezione giurisdizionale dell’Emilia Romagna ritiene che l’ infermità “occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito di tipo 2” vada considerata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI ctg. tab. A.

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale per la regione Emilia Romagna

Il Giudice Unico per le pensioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con ricorso n. 11267/C presentato dal sig. N. R., rappresentato e difeso dall’ avv. to Giorgio Fregni e nel suo studio elettivamente domiciliato in Modena, , avverso la nota del Ministero di Grazia e Giustizia-Dipartimento dell’ amministrazione Penitenziaria n.166316/056942 del 5.6.1997 ed il verbale n. 474/AB del 5.12.1995 della C.M.O. di 2° istanza di Firenze;

UDITO all’udienza pubblica del 12.7.2007 il Giudice dott.ssa Elena Lorenzini ;

VISTI il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

VISTO il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

Ritenuto in FATTO e considerato in DIRITTO

Con la nota impugnata il Ministero ha comunicato al ricorrente che la C.M.O. di 2° istanza di Firenze, con l’ altresì impugnato verbale n. …, ha giudicato non dipendente da causa di servizio l’ infermità riscontrata.

Alla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’ infermità “trombosi vena retinica inferiore destra” e per la concessione dell’ equo indennizzo, il ricorrente fu sottoposto a visita il 2.4.1979 presso la C.M.O. di Bologna la quale, pose a diagnosi ” trombosi vena retinica inferiore destra”, giudicando l’ infermità dipendente da causa di servizio ma non ascrivibile a nessuna categoria ai fini dell’ equo indennizzo.

Successivamente, a seguito di aggravamento, il ricorrente fu nuovamente sottoposto a visita medica, prima presso la C.M.O. di Piacenza, con verbale del 9.6.1995, e poi della C.M.O. di 2° istanza, con verbale del 5.12.1995, le quali hanno giudicato l’ infermità “occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito di tipo 2” non dipendente da causa di servizio, essendo tale infermità di natura endogeno-costituzionale.

Con ordinanza n. 0255/05/C questo Giudice ha disposto supplemento istruttorio, al fine di acquisire il motivato parere del Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa sul quesito se possa considerarsi dipendente o interdipendente da causa di servizio l’ infermità ” occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito tipo 2″ riscontrata alla visita del 9.6.1995 dalla C.M.O. di Piacenza .

Il Collego Medico Legale presso il Ministero della Difesa, nella seduta del 26.10.2006, ha espresso il parere che l’ infermità “occlusioni venose retiniche bilaterali” non potesse rappresentare causa o concausa dell’ induzione e/o sviluppo della malattia , ne’ potesse essere ritenuta interdipendente con le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Questo Giudice rileva che il citato parere del C.M.L. non ha fornito alcuna giustificazione della negata interdipendenza delle occlusioni retiniche con l’ infermità “trombosi vena retinica” da cui il ricorrente era stato giudicato affetto alla visita della C.M.O. di Bologna del 2.10.1979, considerata dipendente da causa di servizio a quella data, in quanto egli era risultato sottoposto a gravosi disagi fisici ambientali e soprattutto all’ azione nociva di fattori perfrigeranti ed a condizioni climatiche ed atmosferiche avverse.

Pertanto, appare assolutamente non verosimile che il lungo perdurare delle avverse condizioni in cui il ricorrente ha prestato la propria attivita’ di servizio dal 1979 al successivo riscontro medico, avvenuto con la visita della C.M.O. di Piacenza il 9.6.1995, possa essere considerato del tutto ininfluente sull’ aggravamento delle infermità oculari.

Conclusivamente, quindi, questo Giudice ritiene che l’ infermità “occlusioni venose retiniche bilaterali in diabete mellito di tipo 2” vada considerata dipendente da causa di servizio ed ascrivibile alla VI ctg. tab. A.

Il ricorso, pertanto, si manifesta fondato e se ne dispone l’ accoglimento e per gli effetti si dichiara il diritto del ricorrente dalla data del primo giorno del mese successivo alla domanda a trattamento vitalizio di VI ctg. Tab. A.

Sulle somme arretrate andranno corrisposti interessi e rivalutazione, trattandosi di somme accessorie automaticamente connesse alla sussistenza del diritto principale, e nei limiti delle vigenti disposizioni.

Più precisamente, espressamente oggi l’art. 5 della legge n. 205/2000 richiama l’applicabilità in materia pensionistica dell’art. 429 comma 3 c.p.c., per cui esso trova applicazione per tutti i giudizi pensionistici avanti alla Corte dei Conti pendenti alla data del 10.8.2000, data di entrata in vigore della legge 205/2000. Tuttavia tale norma era ritenuta applicabile ancor prima della entrata in vigore di quella disciplina, dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, per cui interessi e rivalutazione spettano anche sulle somme maturate antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 205/2000 (da ultimo cfr sentenza SSRR n. 10/QM/2002).

Quanto al cumulo tra gli interessi e la rivalutazione, occorre osservare il disposto dell’art. 16/6 della l. n. 412/91, così come interpretato in via autentica dall’art. 44/6 della l. 23.12.1998 n. 448, e come applicato dalla costante giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn.7221, 8264 e 8616 del 1991). Tale disposizione limita la cumulabilità della pretesa al pagamento della rivalutazione con la richiesta di interessi sulle stesse somme, per cui l’importo dovuto a titolo di interessi deve essere portato in detrazione dalle somme spettanti a titolo di rivalutazione (ove queste ultime siano superiori) o, in altri termini, al creditore spetta il “maggior importo” tra interessi e rivalutazione; tale calcolo andrà effettuato tenuto conto delle percentuali di interessi legali e dell’indice ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento della maturazione del diritto pensionistico.

Spese compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’ Emilia-Romagna – giudice unico per le pensioni -, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, come in motivazione.

Accessori come in motivazione.
Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Bologna al termine dell’udienza del 12 luglio 2007.

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI
f.to Elena Lorenzini

Depositata in Segreteria il 08/01/2008

Il Direttore di Segreteria
f.to dr.ssa Valeria Sama