Novità previdenziali 2008
(fonte INPS)
La legge 247 del 2007 di attuazione del Protocollo di luglio in materia di previdenza, lavoro e competitività, ha previsto una serie di interventi nel sistema previdenziale e di welfare. Vediamo le principali novità.
Pensione di anzianità: abolito il cosiddetto scalone
Nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009 i lavoratori dipendenti possono andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi possono farlo con 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Dal 1° luglio 2009, invece, entrerà in vigore il sistema delle quote: si conseguirà il diritto alla pensione al raggiungimento di una determinata quota, ottenuta sommando età anagrafica e contribuzione (che non deve essere, comunque, inferiore a 35 anni)
La pensione di vecchiaia
Anche per la pensione di vecchiaia viene introdotto il sistema delle finestre, fino ad ora previsto soltanto per le pensioni di anzianità.
Lavoratori parasubordinati: anche per loro maternità e malattia
Le aliquote contributive della gestione separata sono ridotte da tre a due: 24% per i lavoratori non iscritti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria e non pensionati e 17% per tutti gli altri. Il contributo per il finanziamento dell’indennità di maternità, assegno per il nucleo familiare e indennità di malattia, passa dallo 0,50% allo 0,72%. Il diritto al congedo di maternità e all’astensione dal lavoro per motivi di salute, finora previsto soltanto per le lavoratrici dipendenti, viene esteso ad alcune tipologie di lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata (lavoratrici a progetto, associate in partecipazione) con determinati requisiti contributivi.
Ammortizzatori sociali: incrementi dei trattamenti di disoccupazione
È stata incrementata la misura e la durata dei trattamenti di disoccupazione ordinaria. Dal 1° gennaio la durata dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 (invece di 10) per chi ha superato i 50 anni di età. L’importo spettante è pari al 60% della retribuzione per i primi 6 mesi, 50% per settimo e ottavo mese e 40% per i mesi successivi.
Per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti , l’indennità passa dal 30% al 35% della retribuzione per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni.
Riscatto della laurea: facilitazioni e nuove possibilità per i giovani
Per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2008, è previsto il pagamento in 120 rate mensili anziché 60, senza interessi. Può riscattare il periodo di laurea anche chi non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza e non ha ancora iniziato un’attività lavorativa.
Totalizzazione più facile
Dal 1° gennaio 2008 la totalizzazione e può essere utilizzata per periodi contributivi accreditati in diverse gestioni assicurative di durata non inferiore a tre anni, invece dei sei previsti dalla precedente normativa.
Lavori usuranti e amianto: pensionamento anticipato
Per le attività lavorative particolarmente gravose è previsto l’accesso anticipato al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di tre anni (il requisito minimo rimane comunque di 57 anni di età in associazione con 35 anni di contributi). Tra le attività usuranti vengono incluse anche quelle di lavoratori dipendenti notturni, addetti alla catena di montaggio e conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Per i lavoratori esposti all’amianto è prevista la validità delle certificazioni di esposizione all’amianto Inail (legge 257/1992) presentate entro il 15 giugno 2005, relative ad attività lavorative non successive all’avvio della bonifica dei siti lavorativi (comunque, non oltre il 2 ottobre 2003).