Nota operativa INPDAP N.11 del 19/3/2008

Nota operativa INPDAP N.11 del 19/3/2008

CONTRORDINE SI CAMBIA.


Con note operative n. 3 e 5, rispettivamente del 21 gennaio e 7 febbraio u.s., è stato portato a conoscenza di codeste sedi quanto disposto dall’art. 1, comma 221, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008), che, modificando l’art. 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2008 il richiedente l’attribuzione delle detrazioni per familiari a carico (art.12) e/o quelle per lavoro dipendente o per redditi da pensione (art.13) deve presentare annualmente apposita domanda con la quale dichiari di averne diritto, indichi le condizioni di spettanza nonché il codice fiscale dei soggetti per i quali intende usufruire delle detrazioni.

Sulla materia l’Agenzia delle Entrate ha emesso in data 5 marzo 2008 la circolare n. 15/E con la quale ha precisato che la richiesta annuale da parte del sostituito delle detrazioni per familiari a carico (art. 12) è condizione essenziale per il loro riconoscimento mentre, per quanto riguarda quelle per lavoro dipendente o per redditi da pensione (art.13), il sostituto di imposta è autorizzato a riconoscerle anche in assenza di una richiesta specifica del percipiente sulla base del reddito da lui stesso erogato. Resta fermo che il pensionato, qualora abbia interesse al riconoscimento delle detrazioni in misura diversa da quella definibile dal sostituto sulla base del reddito che questi eroga, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi ovvero perché ricorrono le condizioni per l’applicazione delle detrazioni minime, può darne comunicazione al proprio sostituto affinchè questi adegui le detrazioni rendendo la tassazione il più vicina possibile a quella effettiva.

Per la gestione della richiesta di detrazione, è stato comunicato che l’Istituto, al fine di limitare l’aggravio lavorativo delle sedi, ha inteso coinvolgere in detta operazione anche i soggetti già abilitati per legge alla certificazione delle denunce reddituali (CAF, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti, consulenti tributari), i quali assisteranno gratuitamente nella compilazione i pensionati, certificheranno la dichiarazione degli stessi e valideranno i codici fiscali comunicati, provvedendo, nel contempo, anche al successivo inoltro all’INPDAP per l’aggiornamento delle relative posizioni pensionistiche.

Con la presente nota si forniscono alcune precisazioni in ordine alle procedure predisposte per l’acquisizione delle suddette dichiarazioni, nel caso che i pensionati decidano di non avvalersi dei CAF o dei professionisti abilitati e presentino dette dichiarazioni direttamente alle sedi provinciali. E’ infatti assolutamente ovvio che le sedi sono tenute ad esaminare e trattare tutte le richieste ad esse pervenute nel caso che i pensionati abbiano deciso di presentare la dichiarazioni direttamente presso la sede che amministra la relativa pensione.

Nei prossimi giorni sarà reso disponibile per gli operatori delle sedi un applicativo per l’acquisizione semplificata delle dichiarazioni ricevute e dei codici fiscali dei familiari a carico.
Le sedi dovranno inserire, tramite detto applicativo, i dati di tutte le dichiarazioni ricevute entro il termine ultimo previsto per le segnalazioni della rata di agosto. Si sottolinea che i dati delle dichiarazioni possono non essere inseriti solo nel caso in cui il pensionato non chieda la detrazione per familiari a carico e dichiari di non avere altri redditi oltre alla/e pensione/i INPDAP.
Successivamente a tale data la struttura informatica elaborerà le informazioni pervenute dalle diverse fonti di acquisizione (sedi provinciali, CAF, professionisti abilitati), revocando le detrazioni per coloro per i quali non risulti acquisita, alla data della lavorazione di revoca, alcuna richiesta di detrazioni per familiari a carico (art. 12) per l’anno 2008.

Le detrazioni segnalate nel 2008 mediante l’applicativo GGP Web saranno in ogni caso acquisite dalla struttura informatica nella fase di elaborazione dei dati. La struttura informatica implementerà anche l’applicativo GPP Web con un link attraverso il quale le sedi dovranno segnalare i codici fiscali dei familiari a carico nel caso utilizzino detto programma per la segnalazione delle detrazioni.

Per quanto attiene alla compilazione del modello di richiesta detrazioni che è stato inviato ai pensionati, si precisa che si deve indicare, barrando l’apposita casella, “di non possedere altri redditi oltre la pensione INPDAP” solo se il pensionato ha una o più pensioni INPDAP ed eventualmente l’abitazione principale e relative pertinenze. Invece, nel caso in cui il pensionato abbia altri redditi oltre alla pensione INPDAP, anche se presenti nel casellario delle pensioni (es. pensione INPS), deve essere indicato il reddito complessivo contenente sia la pensione INPDAP che le altre, sempre senza indicare il reddito della casa di abitazione e delle relative pertinenze nella casella relativa al reddito presunto per l’anno 2008.

Roma, 19/03/2008