Indennità integrativa speciale: modalità di calcolo della reversibilità per coloro che, già pensionati, sono deceduti dopo l’1-1-95

Indennità integrativa speciale: modalità di calcolo della reversibilità per coloro che, già pensionati, sono deceduti dopo l’1-1-95

Sentenza della Corte dei Conti sulle modalità di calcolo della reversibilità per coloro, che già pensionati, sono deceduti dopo l’1.1.1995

(a cura di Comm. Valentino Cidda)

Riteniamo doveroso segnalare ai nostri associati ed agli aventi diritto due importantissime pronunzie della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale, e della III Sezione Centrale della stessa Corte entrambe favorevoli ai ricorrenti circa il diritto a vedersi corrisposta, in misura intera, l’Indennità Integrativa Speciale sul trattamento pensionistico di reversibilità derivante da pensione diretta avente decorrenza anteriore all’1.1.1995.

Crediamo opportuno ricordare che l’indennità integrativa speciale, istituita con legge 324/59, è attribuita in quota parte sul trattamento di pensione. La stessa è stata rivista, nella sua forma di erogazione, con l’art. 15 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha previsto, a decorrere dall’1.1.1995, il congelamento dell’indennità in argomento nella base di calcolo della pensione. Detto articolo di legge cita testualmente:

Art. 15 – Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione.

  1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell’assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del Tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionistici con esclusione dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli art. 15, 16 e 22 della Legge 29 aprile 1976, n.177.
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con DPR 29 dicembre 1973, n.1092, e successive modificazioni ed integrazioni
  3. In attesa dell’armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l’indennità integrativa speciale, ovvero l’assegno per il costo della vita spettante
  4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all’aliquota in vigore nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e i superstiti.
  5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e sucessive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n.70.

Il citato art. 15 della Legge 724/94, modificato e integrato dalla Legge 335/95 e dalla Legge 449/97, ha previsto una deroga al congelamento nei seguenti casi:

  1. pensioni dirette liquidate fino al 31.12.1994 e pensioni di reversibilità ad esse riferite;
  2. dipendenti che avevano maturato il diritto a pensione di vecchiaia anteriormente all’1.1.1995 e che avevano presentato domanda di trattenimento in servizio anteriormente a tale data (Art. 2, comma 20 Legge 335/95);
  3. dipendenti che avevano acquisito al 31.12.1994 una anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (Art. 59, comma 36, Legge 449/97);
  4. dipendenti che all’1.1.1995 avevano in corso procedimento di dispensa dal servizio per invalidità ( Art. 2, comma 20, Legge 335/95).

Come noto, la Legge di riforma n. 335/95, all’Art. 1 comma 41, ha uniformato i requisiti e i criteri di calcolo delle pensioni di reversibilità per i decessi intervenuti successivamente al 16.08.1995 estendendo a tutte le forme previdenziali la normativa prevista nell’assicurazione generale obbligatoria; in parole povere la percentuale di pensione spettante ai superstiti viene calcolata sull’importo complessivo di pensione percepito dal dante causa – pensione base + indennità integrativa speciale.

Appena conosciuta la disposizione di legge nel 1995, chiedemmo al Ministero del Tesoro, se la nuova norma (calcolo della reversibilità sull’importo complessivo) superasse o meno la deroga prevista dall’art. 15, comma 5 della Legge 23 dicembre 1994, n.724.
Il Ministero del Tesoro – e precisamente la Ragioneria Generale dello Stato -IGOP, con circolare n. 187882 datata 28 settembre 1995 ha fornito, alle sedi periferiche, l’interpretazione da dare all’art. 15, comma 5 della più volte citata legge 724/94. Con la circolare la Ragioneria stabilisce che:“tutti i trattamenti ai superstiti, a prescindere dalla data di decorrenza della pensione del dante causa, vanno determinati, osservando le condizioni e le misure previste dalla normativa dell’assicurazione generale obbligatoria, con effetto dal !° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, senza soluzione di continuità con il pagamento della pensione diretta”.
Analoga disposizione in data 30 novembre 1995 veniva emanata dall’INPDAP con circolare n.62. L’interpretazione dei due Dicasteri, da chi scrive non condivisa, è stata posta in discussione da numerose ricorrenti, vedove di pensionati che avevano conseguito la pensione diretta con decorrenza ante 1.1.1995 e deceduti successivamente al 16 agosto 1995 – data di entrata in vigore della Legge 335/1995 – che si sono viste liquidare il trattamento di reversibilità con le modalità previste dall’assicurazione generale obbligatoria – come detto con inclusione, della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della pensione – con perdite che in certi casi variano dalle 460 alle 530 mila lire mensili. I legali delle ricorrenti hanno sostenuto la nostra tesi che la deroga di cui al comma 5, dell’art. 15 della Legge 724 del 23 dicembre 1974 – l’indennità integrativa speciale liquidata in quota parte ed in misura intera, ha mantenuto la sua validità anche successivamente alle modifiche intervenute con la Legge 335/95 in materia di pensione di reversibilità in quanto non espressamente abrogata.

DIRITTO

Afferma il Giudice: “La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, liquidata a suo favore a decorrere dall’1 agosto 1996, secondo i criteri e l’aliquota percentuale di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, chiede che il proprio trattamento di quiescenza venga riliquidato con l’attribuzione dell’indennità integrativa speciale già corrisposta sulla pensione diretta liquidata prima dell’1.1.1995.

L’interessata fonda la propria richiesta sulla ritenuta vigenza dell’art. 15, comma 5, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, secondo il quale “Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”.

Il Giudice non ritiene di condividere l’assunto dell’Amministrazione, secondo cui, ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, la disposizione invocata dalla ricorrente deve considerarsi implicitamente abrogata dalla legge n. 335/1995 di “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”, avendo la stessa provveduto a dare compiuta regolamentazione all’intera materia pensionistica.
Al riguardo, va infatti considerato che il comma cinque dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994 è una disposizione di carattere transitorio, destinata a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo regime di determinazione delle basi contributive e pensionabili dei dipendenti pubblici, regime anticipato dal medesimo testo legislativo ed attuato definitivamente dalla legge di riforma n. 335 del 1995. Per sua stessa natura, la norma transitoria non può ritenersi incompatibile con la susseguente disciplina definitiva, avendo la funzione di derogarvi eccezionalmente e per un arco di tempo limitato.
Ed invero, la legge n. 335/1995, nel completare il processo di armonizzazione degli ordinamenti pensionistici dei settori pubblico e privato, ha riproposto integralmente le disposizioni di omogeneizzazione delle basi pensionabili anticipate qualche mese prima dall’art. 15 della L. n. 274/1994 (ivi compresa quella sul conglobamento nelle stesse dell’indennità integrativa speciale), omettendo soltanto di reiterare il comma 5, che fissava il momento determinativo dell’applicazione del nuovo regime con riferimento all’avvenuta liquidazione della pensione diretta dopo il 31.12.1994, e ciò anche per le pensioni di reversibilità ad esse riferite.
L’assenza della reiterazione del contenuto dispositivo del comma 5 dell’art. 15 – presumibilmente ascrivibile al fatto che la disposizioni transitoria riguardava situazioni normalmente definite alla data del 17.8.1995 di entrata in vigore della nuova legge – non è, ad avviso di questo giudice, sufficiente a sancire l’abrogazione tacita della norma, tenuto anche conto che un indubbio riscontro testuale alla tesi della sua perdurante vigenza lo si rinviene nella medesima legge 335/1995 (art. 2, comma 20) e nella successiva legge 27.12.1997, n. 449 (art. 59,comma 36), le quali, nel dettare norme transitorie per i dipendenti, il cui diritto alla pensione era venuto a maturazione prima del 31.12.1994 (dipendenti che avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio anteriormente alla data del 1° gennaio 1995 o che, a tale data, avevano in corso il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità o avevano una anzianità utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni), prevedono espressamente la ultraoperatività delle disposizioni sull’indennità integrativa speciale, di cui all’art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modifiche ed integrazioni.
Le suindicate nuove disposizioni di diritto transitorio, relative ad ipotesi marginali, presuppongono con tutta evidenza la perdurante operatività del comma 5 dell’art. 15 della L. 724/1994, che prevede l’applicabilità del previgente ordinamento, in tema di corresponsione dell’I.I.S., “limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”. Per quanto concerne poi, specificamente, le pensioni dei superstiti, oggetto del presente giudizio, va sottolineato che la deroga transitoria al nuovo sistema di corresponsione dell’I.I.S. sul trattamento di quiescenza, posta dalla disposizione citata con riferimento al momento di liquidazione della pensione diretta, oggetto di reversibilità, anziché a quello di liquidazione di quest’ultima, trova la propria “ratio” – che permane immutata anche dopo la legge 335 del 1995 – nella circostanza che dopo il 31.12.1994 le pensioni dirette vengono liquidate globalmente sulla base di tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, mentre prima di tale data non tutti gli emolumenti stipendiali entravano a far parte della base pensionabile e l’indennità integrativa speciale veniva corrisposta per intero. Pertanto, l’applicazione tout court del nuovo regime alle pensioni di reversibilità, senza tener conto del momento in cui è stata liquidata la pensione diretta, avrebbe comportato – e comporterebbe – la indebita commistione di due sistemi con evidenti effetti distorsivi sul valore delle pensioni, specie per quelle più datate e d’importo modesto, la cui funzione previdenziale è assicurata in misura più accentuata dall’indennità di cui trattasi. D’altra parte, la Sezione ritiene di non poter condividere l’assunto dell’INPDAP, secondo cui il legislatore, statuendo all’art. 1, comma 41, ultima parte, della L. n. 335 del 1995 che “sono fatti salvi i trattamenti previdenziale più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento dei futuri miglioramenti”, avrebbe ritenuto abrogata la normativa in base alla quale detti trattamenti erano stati a suo tempo liquidati.
Al riguardo è, infatti, agevole rilevare che tale disposizione va riferita alle sole ipotesi in cui si verifica una riduzione del trattamento di quiescenza, come nel caso di decurtazione della pensione di reversibilità in conseguenza del cumulo con redditi propri, e non già a situazioni diverse con riferimento alle quali la riduzione del trattamento è esclusa dal sistema normativo risultante a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 335/1995.
Di conseguenza, sulla base delle considerazioni svolte, ritenuta la vigenza dell’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il ricorso in esame va accolto e deve, pertanto, essere riconosciuto all’interessata il diritto a percepire l’indennità integrativa speciale in misura intera sul trattamento pensionistico di reversibilità. Sulle maggiori somme che verranno corrisposte in esecuzione della presente sentenza dovranno essere altresì riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo le modalità previste dal regolamento adottato con D.M. 1° settembre 1998, n. 352.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione .., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, riconosce il diritto della ricorrente alla corresponsione sul trattamento pensionistico di reversibilità dell’indennità integrativa speciale in misura intera, oltre ad interessi e rivalutazione secondo i criteri indicati in parte motiva.

Precisiamo che l’orientamento dato dalla Corte dei Conti non produce effetti estensivi in tutti i casi.
Ricordiamo che il superstite che usufruisce di pensione “diretta” sulla quale viene erogata la IIS in quota parte è soggetto alla limitazione della norma che esclude la cumulabilità di due IIS. Nel caso specifico è necessario instaurare un contenzioso con l’Amministrazione avvalendosi delle numerose recenti sentenze favorevoli in materia di doppia Indennità integrativa speciale.
Sollecitiamo gli aventi diritto ad inviare al più presto istanza all’Amministrazione che ha in carico la o le partire di pensione onde non incorrere nel termine prescrizionale di 10 anni.