DECRETO del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243

DECRETO del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.243

Con il Decreto n. 243, datato 7 luglio 2006, sono state emanate le nuove norme in tema di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati con specifico riferimento “ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 e quelli verificatisi all’estero dal 1° gennaio 2003”.
Il provvedimento si pone l’obiettivo di estendere progressivamente i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo anche ai caduti o feriti nell’adempimento del dovere, secondo quanto previsto dalla Legge 23 12.2005, n.266
Nel Decreto sono individuati:
i termini e le norme d’attivazione procedure;
l’ordine di corresponsione delle provvidenze;
il metodo di valutazione della percentualizzazione dell’invalidità permanente.
VEDERE NOTE.

Pubblichiamo il testo di Legge.


CAPO I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed in particolare l’articolo 1, commi 562, 563, 564 e 565;
VISTA la legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni;
VISTA la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;
VISTA la legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510;
VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l’articolo 82;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, di approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
VISTO il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56;
Visto il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369;
VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 206;
RITENUTO di dover disciplinare i termini e le modalità di attuazione dell’articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente ai richiamati commi 562, 563, 564 e 565, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere, come individuate in disposizione, ovvero ai familiari superstiti, nel limite massimo di spesa annua autorizzata, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2006;
RAVVISATA la necessita’ di acquisire, per la puntuale identificazione dei beneficiari, apposita istanza degli interessati ad integrazione dei procedimenti d’ufficio;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 22 maggio 2006;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;
Sulla proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art.1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono:

  1. per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206;
  2. per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
  3. per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.

Art.2.
Principi generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite di spesa annua autorizzata, stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a tutte le vittime del dovere, o categorie equiparate, come individuate dai commi 563 e 564 della citata legge, ovvero ai familiari superstiti, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.

2. In attuazione di quanto disposto dalla legge n. 266 del 2005 e fino a nuova autorizzazione di spesa, con riferimento ad eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1° gennaio 1961 ed all’estero dal 1° gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti, le provvidenze di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 3.
Termini e modalità delle procedure

1. Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime.

2. Le amministrazioni riceventi procedono alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, con riguardo alla situazione in essere dei componenti il nucleo dei familiari superstiti, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a cominciare dal piu’ remoto nel tempo e fino a tutto il 31 dicembre 2005.
Analogamente, procedono alla definizione delle posizioni riguardanti gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006. In mancanza della domanda si puo’ procedere d’ufficio secondo identico criterio.

3. Le posizioni degli interessati, come definite al comma 2, sono trasmesse al Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza che provvede a formare e ad aggiornare, entro il 31 ottobre per il primo anno di applicazione del presente regolamento ed entro il 30 marzo ed il 30 settembre per gli anni successivi, una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi indicato al comma 2.

4. Il Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, dopo aver verificato la compatibilità finanziaria generale con il limite massimo di spesa annuale e con le risorse in atto disponibili, trasmette alle amministrazioni di appartenenza delle vittime l’elenco nominativo dei destinatari delle provvidenze in favore dei quali puo’ farsi luogo alla corresponsione.

5. Le eventuali posizioni in soprannumero vanno a collocarsi immediatamente sopra alla prima delle posizioni utilmente censite nella graduatoria successiva.

6. Le amministrazioni di appartenenza delle vittime segnalano al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare delle risorse da inserire in bilancio sui singoli stati di previsione della spesa e necessari alla corresponsione delle provvidenze. In relazione agli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2006 e’ comunque riservata la somma di 500.000 euro l’anno, a gravare sul limite massimo di spesa stabilito dall’articolo 1, comma 562, della legge finanziaria 2006, per le provvidenze da corrispondere sempre nell’ordine previsto dall’articolo 4.

7. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 5

Art. 4.
Ordine di corresponsione delle provvidenze

1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l’ordine di cui alle seguenti lettere:

  1. in relazione alla legge 20 ottobre 1990, n. 302:
    1. liquidazione della speciale elargizione in favore degli invalidi, nella misura originaria prevista di 1,5 milioni di lire per punto percentuale di invalidità, pari ora a 774,69 euro, soggetta a rivalutazione ISTAT, di cui all’articolo 1, comma 1, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
    2. esenzione dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, di cui all’articolo 15;
  2. in relazione alla legge 23 novembre 1998, n. 407:
    1. assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti;
    2. i benefici in materia di assunzioni dirette, con le prerogative e le modalità di cui all’articolo 1, comma 2, come modificato dall’articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288;
    3. i benefici in materia di borse di studio, di cui all’articolo 4;
  3. in relazione alla legge 3 agosto 2004, n. 206:
    1. possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all’articolo 6, comma 1;
    2. il riconoscimento del diritto all’assistenza psicologica a carico dello Stato, di cui all’articolo 6, comma 2;
    3. il beneficio dell’esenzione dall’imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici, nonché quello dell’esenzione dell’erogazione delle indennità da ogni tipo di imposta, di cui all’articolo 8.

2. Ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti dalla vigente normativa in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, alle integrazioni ed alla corresponsione delle ulteriori provvidenze di cui alle leggi indicate al comma 1, si potrà far luogo subordinatamente a nuova autorizzazione di spesa.

Art. 5.
Percentualizzazione della invalidità permanente

1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni.

2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni.

CAPO II
Disposizioni particolari per i soggetti equiparati alle vittime del dovere

Art. 6.
Riconoscimento delle infermità per particolari condizioni ambientali od operative

1. L’accertamento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, nei casi previsti dall’articolo 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e’ effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, prescindendo da eventuali termini di decadenza.

2. Le Commissioni mediche ospedaliere di cui all’articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nella composizione e con le modalità previste dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, esprimono il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell’invalidità, di cui all’articolo 5.

3. Le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante.

4. Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, di seguito denominato: “Comitato”, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione e si pronuncia con parere da comunicare all’amministrazione entro quindici giorni.

5. Il parere di cui al comma 4 e’ motivato specificamente in ordine alla ricorrenza dei requisiti previsti dal comma 3 ed e’ firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.

6. Nell’esame delle pratiche in cui le infermità non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 4.

7. Per l’esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente regolamento, il Comitato e’ integrato di volta in volta da un ufficiale superiore o da un funzionario, scelti tra esperti della materia, dell’arma, corpo o amministrazione di appartenenza.

8. Sulle domande per le quali vengono accertati i requisiti previsti dal comma 564 della citata legge n. 266 del 2005, l’amministrazione adotta, nei termini e secondo le competenze previste dall’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, per particolari condizioni ambientali od operative di missione, delle infermità permanentemente invalidanti, percentualizzandole ai fini della corresponsione delle pertinenti provvidenze. p class=”corsivocentrato”>Art. 7.
Clausola di salvaguardia

1. Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure del presente regolamento, che devono risultare nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 10 milioni di euro annui. Ciò ai fini, nel caso di eventuali eccedenze di spesa, della adozione delle conseguenti correzioni del regolamento medesimo per ricondurre la spesa annua complessiva entro i predetti limiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 luglio 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell’interno
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 321


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

Si riporta il testo dell’art. 1, comma 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2006):
«565. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.»

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

– Si riporta il testo dell’art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

– Si riporta il testo dell’art. 1, commi 562, 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 262:
«562. Al fine della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, e’ autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità’; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità ;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.».

Per il comma 565 della stessa legge, vedi nella nota al titolo.

– La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca “Speciali relargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”.

– La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca “Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

– La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, e’ intitolato “Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita’ organizzata”.

– Si riporta il testo dell’art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001):
«Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
1. Al personale di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e’ assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l’applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia’ corrisposte dal Ministero dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato “Banda della Uno bianca”. Il Ministero dell’interno e’ autorizzato, fino al limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al comma 1, dopo le parole: “l’eventuale involontario concorso” sono inserite le seguenti: “,anche di natura colposa,”.
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 2, comma 1, dopo le parole: “nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche” sono inserite le seguenti: “e della criminalità’ organizzata”;
b) all’art. 4, comma 1, dopo le parole: “nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo” sono inserite le seguenti: “e della criminalità organizzata”».

– Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2003, n. 56, reca “Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”.

– Il decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, reca “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero”.

– La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca “Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”.

Nota all’art. 1:

– Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, la legge 23 novembre 1998, n. 407 e la legge 3 agosto 2004, n. 206, vedi nota alle premesse.

Nota all’art. 2:

– Per l’art. 1, commi 562, 563 e 564, della legge23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.

Nota all’art. 3:

– Per l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, vedi nota alle premesse.

Note all’art. 4:

– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1, e 15 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
«Art. 1 (Casi di elargizione). – 1. A chiunque subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell’art. 12 del codice di procedura penale, e’ corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale.».
«Art. 15 (Esenzione dai ticket sanitari). – 1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all’art. 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’interno, le modalità di attuazione dell’esenzione di cui al comma 1.».

– Si riporta il testo dell’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407:
«Art. 2. – 1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificati dall’art.1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacita’ lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e’ concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all’art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l’anno 1998, di lire 2.092 milioni per l’anno 1999, di lire 2.193 milioni per l’anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
1-bis. L’assegno vitalizio di cui al comma 1 e’ corrisposto ai soggetti individuati dall’art. 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell’azione, ovvero la suconnotazione di fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonché il nesso di causalità tra l’azione stessa e l’evento invalidante o mortale.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell’art. 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, come sostituito dall’art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l’ordine ivi indicato.
3. (omissis).
4. L’assegno vitalizio di cui al comma 1 ha natura di indennizzo ed e’ esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
5. – 6. (omissis).»

– Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni:
«2. I soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonche’ il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono gia’ un’attività lavorativa le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all’ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all’ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all’art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l’aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell’organico.».
«Art. 4.
– 1. A decorrere dall’anno scolastico 1997-1998 e dall’anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall’art. 1, comma 1, della presente legge, nonche’ agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l’attuazione del presente articolo e’ autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 1998.»

– Si riporta il testo degli articoli 6, commi 1 e 2, e 8 della legge 3 agosto 2004, n. 206:
«”Art. 6. – 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2004.
2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro familiari e’ assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine e’ autorizzata la spesa di 50.000 euro a decorrere dall’anno 2004.».
«Art. 8. – 1. I documenti e gli atti delle procedure di liquidazione dei benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall’imposta di bollo.
2. L’erogazione delle indennità e’ comunque esente da ogni imposta diretta o indiretta.».

Note all’art. 5:

– Il decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992 reca “Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti”.

– Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, reca “Approvazione di “Tabella delle menomazioni”; “Tabella indennizzo danno biologico”; “Tabella dei coefficienti”; relative al danno biologico ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali”.

Note all’art. 6:

– Per l’art. 1, comma 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e per il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, vedi nota alle premesse.

– Si riporta il testo dell’art. 165, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). – Il giudizio sanitario sulle cause e sull’entita’ delle menomazioni dell’integrita’ fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e’ espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell’Aeronautica militare.»

– Si riporta, di seguito, il testo dell’art. 6 e quello degli articoli 10, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Nota all’art. 7:

– Per l’art. 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, vedi nota alle premesse.