DECRETO del Ministero della Salute 28 gennaio 2009

DECRETO del Ministero della Salute 28 gennaio 2009

Si comunica che sulla G.U. n. 115 del 20 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28/01/09, per la corresponsione dell'”assegno una tantum”, ai superstiti di soggetti già deceduti per danni da vaccinazioni, alla data di entrata in vigore della legge 229/2005 . Ricordiamo che la Legge 222/2007 (conversione del d.l. 159/07), all’art. 33 comma 5, ha esteso la corresponsione dell’ “assegno una tantum” di 150.000 Euro, agli “aventi diritto” di persone già decedute alla data di entrata in vigore della legge 229/2005 (20 novembre 2005) a seguito di complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni, e già titolari dell’indennizzo di cui alla legge 210/1992. La domanda doveva essere presentata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 222/07, quindi dal 1°.12.2007, dai seguenti familiari “aventi diritto”, indicati nell’ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. In precedenza la legge 229/05 prevedeva questo assegno ai superstiti, solo nel caso il decesso dei soggetti danneggiati fosse avvenuto in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 229/05. Il Ministero, con il recente decreto, fa presente che sono pervenute nei termini previsti dalla legge n. 222/07, quarantaquattro istanze, e che procederà alla corresponsione agli aventi diritto dell’assegno una tantum, previo riscontro d’ufficio della documentazione comprovante la titolarità dell’indennizzo previsto dalla legge 210/92.

Si riporta di seguito il testo del Decreto ministeriale, al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti.


IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210, «indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati»;
VISTO l’art. 1, comma 3 della legge 20 novembre 2005, n. 229, recante «Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie»;
VISTA la legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equita’ sociale» ed in particolare l’art. n. 33;
VISTO il decreto ministeriale in data 17 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2007, di programmazione della spesa di 6 milioni di euro per la corresponsione dell’assegno una tantum agli «aventi diritto»;
VISTO il decreto dirigenziale 29 dicembre 2007 di impegno della spesa di euro 6 milioni di cui al decreto ministeriale sopra citato;
VISTO il decreto- legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
PRESO ATTO che sono pervenute nei termini previsti dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, quarantaquattro istanze;
COSIDERATO che dall’esame delle sopra citate istanze risulta che per dieci sono stati accertati i requisiti stabiliti dalla normativa in questione, per diciassette e’ in corso l’istruttoria per la verifica dei requisiti medesimi e diciassette istanze risultano presentate da eredi di danneggiati da trasfusioni infette o pervenute oltre il termine stabilito;
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 65541 del 20 giugno 2008 registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2008, registro 3, foglio 231, con il quale, tra l’altro, si istituisce per l’anno 2008 il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in luogo dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e della solidarieta’ sociale;

DECRETA

Art.1.

1. Ai soggetti gia’ deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia’ titolari ell’indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e’ corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati, presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, un assegno una tantum il cui importo e’ pari a 150.000 euro. 2. Ai sensi dell’art. 33, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

Art.2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, procede alla corresponsione ai soggetti aventi diritto dell’assegno una tantum di cui all’art. 1, comma 1, del presente decreto, previo riscontro d’ufficio della documentazione comprovante la titolarita’ dell’indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.

Art.3.

1.La spesa gravera’ sul capitolo n. 2401 (ex salute), istituito nell’ambito della Missione «Tutela della salute» – Programma «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, – U.P.B. 6.1.2 «Interventi» C.D.R. «Qualita’» dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, per l’anno 2008.

Il presente decreto verra’ inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 28 gennaio 2009
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Sacconi Il Ministro dell’economia e delle finanze
Tremonti