Circolare INPDAP n.18 del 18/9/2009

Circolare INPDAP n.18 del 18/9/2009

Con la circolare che di seguito si trascrive l’INPDAP ha impartito le disposizioni per il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.
l’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’INPDAP, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza che comprende, in applicazione dei decreti legislativi 19 marzo 2001, n. 69 e 12 maggio 1995, n. 199 rispettivamente gli ufficiali e il personale non direttivo e non dirigente del già citato Corpo.
A partire dal 1° gennaio 2010 l’Istituto assume le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale di detto Corpo che viene collocato direttamente nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto” (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. l’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap competente.
Restano a carico del Corpo della Guardia di Finanza, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.


OGGETTO: Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza
 Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.

1. Premessa

l’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale del Corpo della Guardia di Finanza  che comprende, in applicazione dei decreti legislativi 19 marzo 2001, n. 69 e 12 maggio 1995, n. 199 rispettivamente gli ufficiali e il personale non direttivo e non dirigente del già citato Corpo.
A partire dal 1° gennaio 2010 l’Istituto assume le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale di detto Corpo che viene collocato direttamente nella posizione di “riserva” o “congedo assoluto” (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.
Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini di pensione (domande di riscatto , prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010. l’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap  competente.
Restano a carico del Corpo della Guardia di Finanza , oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione delle domande di riscatto , prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per “Testo unico” si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092:

  • “Quota A” si fa rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;
  • “Quota B” si intende la quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503;

 

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni

Per la liquidazione delle pensioni del personale in riserva o congedo assoluto decorrenti dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate a partire da tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap  territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo si fa presente che la trasmissione dei dati giuridici ed economici relativa ai trattamenti pensionistici ordinari è di competenza dei Reparti Tecnici Logistici Amministrativi di cui all’allegato 1), dislocati a livello regionale mentre per gli Ufficiali che rivestono il grado da Colonnello in poi nonché per tutto il personale che all’atto del congedo è in forza al Comando Generale, la competenza ricade nello stesso Comando Generale.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap , i Reparti Tecnici Logistici Amministrativi (denominati TLA) o il Comando Generale, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente del Corpo avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it .

Il TLA o il Comando Generale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP  competente il modello cartaceo (certificazione dei servizi resi e delle retribuzioni corrisposte), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.

l’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap  competente.

La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

3. Trattamento pensionistico

La Guardia di Finanza  è uno speciale Corpo di Polizia, militarmente ordinato facente parte integrante delle FFAA che dipende dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i militari del Corpo sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.

Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 23 agosto 2004 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal Dlgs n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.

Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi necessari alla determinazione dei trattamenti di privilegio avverrà a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza  – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza – Via XXI Aprile 51 – 00162 ROMA .

l’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno a trasmetterla alla sede provinciale Inpdap  competente.

3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Preliminarmente occorre precisare che il personale del Corpo della Guardia di Finanza  è costituito dal personale militare suddiviso in ufficiali e personale non direttivo e non dirigente.

In particolare nei confronti degli ufficiali, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della G.d.F) ha previsto l’istituzione dei seguenti ruoli, ordinati in diversi gradi gerarchici:

  • Normale;
  • Aeronavale;
  • Speciale;
  • Tecnico – logistico – amministrativo.

l’articolo 36 del medesimo decreto legislativo ha fissato, distintamente per grado rivestito e ruolo di appartenenza, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente, secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

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le tabelle sono visibili nel formato PDF di questa circolare

In materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del personale della G.d.F., l’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal Dlgs n. 67/2001, ha istituito i ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, strutturati in diversi gradi gerarchici di seguito riportati:

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(le tabelle sono visibili nel formato PDF di questa circolare)

Ai fini che qui interessano, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattandosi di norme riferite ai soli dipendenti civili dello Stato, si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs n. 503/92 (trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro  fino al 70° anno di età), introdotti dall’art.1, quater del decreto legge n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004 (successivamente soppressa dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248).

Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.

3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.

Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza .

A) Ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri

Nei confronti di questo personale, per la determinazione della massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per cento della base pensionabile.

In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997.

Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:

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(le tabelle sono visibili nel formato PDF di questa circolare)

B) Ruolo Ufficiali

Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico.

In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.

Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.

3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995. Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.

3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale della Guardia di Finanza  dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).

Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 18 legge n. 833/1961 per il personale Appuntati e Finanzieri).

Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.

Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.

3.4. Maggiorazione dei servizi

l’articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

  • articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;
  • articolo 3, comma 5, della legge n.284/1977, servizio di istituto;
  • articolo 144 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate.

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

3.5. Valorizzazione diploma di laurea

Si rappresenta che l’articolo 32 del Testo unico (valutazione ex se del corso di laurea) prevede il computo nei confronti degli ufficiali la cui nomina in servizio permanente effettivo o l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea ovvero a studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, rispettivamente di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ovvero agli anni corrispondenti al corso degli studi di durata inferiore

3.6 Disposizioni particolari

In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato a metà ai fini del del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.

4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi

La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:

Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 10 gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.
Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.

Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;

– eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n.193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);

retribuzione individuale di anzianità;

eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;

assegno funzionale;

indennità pensionabile mensile;

indennità di imbarco;

assegno di valorizzazione, viene corrisposto per tredici mensilità a decorrere dal 1 gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale della Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, dell’indennità pensionabile mensile:, dell’indennità di imbarco e dell’assegno di valorizzazione.

Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell’art. 18 bis e quater del DL 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l’indennità di imbarco spetta al personale della Guardia di finanza nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l’indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l’indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.

Da gennaio 2002, l’indennità di imbarco, è divenuta pensionabile, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 52, comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell’accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione dell’articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.

L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di imbarco venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base (spettante al personale dell’Esercito, Marina militare e Aeronautica militare) maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di imbarco prestato con percezione della relativa indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.

Per il personale della Guardia di Finanza a decorrere dal 2002 l’indennità di imbarco, quale emolumento fisso e continuativo non soggetto alla maggiorazione del 18%, è valutato in pensione secondo le seguenti modalità:br>

  • Quota A nella misura del 55% dell’indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione, nel rispetto del limite di cumulabiltà del 50% con l’indennità mensile pensionabile, maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco;
  • Quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.

Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell’indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l’indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.

Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge n .177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’Indennità perequativa ai colonnelli e ai Generale di brigata delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

Tale indennità compete per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota A di pensione. Ai generali di divisione e di corpo d’armata e gradi corrispondenti delle Forze armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui, all’articolo 1 della legge n. 334/1997; ai dirigenti generali di livello B compete, altresì, un ulteriore emolumento denominato maggiorazione dell’indennità di posizione.

Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.

Occorre tenere presente che, in virtù dell’articolo 43, commi 22 e 23, e 43ter della legge n. 121/1981 e successive modificazioni, agli Ufficiali dell’Arma, qualora abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

  • dopo 13 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) spettante al primo dirigente ( colonnello);
  • dopo 15 anni l’intero trattamento economico spettante al primo dirigente;

Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:

  • dopo 23 anni lo stipendio iniziale ( con esclusione dell’indennità pensionabile) del dirigente superiore ( Generale di Brigata);
  • dopo 25 anni l’intero trattamento economico spettante al dirigente superiore.

 

5. Maggiorazione base pensionabile

In virtù dell’articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.

5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in “quote” introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al Dlgs n.165/1997.

Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.

6. Indennità di aeronavigazione e di volo

Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983, sono cumulabili con l’indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l’indennità risultante più favorevole, mentre l’altra è conferita nell’importo corrispondente al 50 per cento.

Occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’ indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.
Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.

L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico.

Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di “trascinamento” che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

7. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscita

In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.

A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare:

  • Quadro 2 – servizi e periodi computati
    In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20, legge n. 958/86)
  • Quadro 3 – servizi e periodi riscattati
    In questa sezione vanno indicati nello spazio “tipologia del servizio” i riscatti buonuscita richiesti dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento.
  • Quadro 4 – periodi di servizio e loro caratteristiche
    In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS

Si richiama, inoltre, l’attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS – del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:

  • Stipendio
  • Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente
  • Quote mensili
  • Eventuale assegno personale
  • Retribuzione individuale di anzianità
  • Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950
  • Assegno funzionale
  • Indennità di posizione
  • Indennità perequativa

In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell’ultimo “atto dispositivo” stipendiale disponibile.

Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)