Legge n.30 del 26 febbraio 2001

Legge n.30 del 26 febbraio 2001

Di enorme interesse per i dipendenti pubblici l’articolo 5 della legge.

Pubblichiamo il testo di Legge.


Art.1.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

  1. agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell’esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;
  2. ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;
  3. ai militari che sono stati collocati a riposo d’autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

Art.2.

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

  1. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
  2. un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  3. un rappresentante del Ministero dell’interno;
  4. un rappresentante del Ministero della difesa;
  5. un rappresentante dell’istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
  6. quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all’articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell’amministrazione o dell’ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all’articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

4. Dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art.3.

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 1, all’amministrazione o all’ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all’istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall’organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all’epoca del licenziamento o delle dimissioni.

2. L’amministrazione o l’ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all’articolo 2.

Art.4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all’articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Art.5.

1. L’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall’articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all’atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell’interno provvede d’ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l’eventuale trattamento economico più favorevole.

Art.6.

1. L’erogazione dei benefìci previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2002.

2. L’erogazione delle somme relative agli anni precedenti all’anno 2002 è effettuata nell’anno 2003. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l’anno 2003.

Art.7.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l’anno 2002, a lire 57.547 milioni per l’anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 – 2003, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.