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Corresponsione ai soggetti beneficiari dell'assegno «una tantum» per danni da vaccino.
Si comunica che sulla G.U. n. 115 del 20 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 28/01/09, per la corresponsione dell'"assegno una tantum", ai superstiti di soggetti già deceduti per danni da vaccinazioni, alla data di entrata in vigore della legge 229/2005 . Ricordiamo che la Legge 222/2007 (conversione del d.l. 159/07), all'art. 33 comma 5, ha esteso la corresponsione dell' "assegno una tantum" di 150.000 Euro, agli "aventi diritto" di persone già decedute alla data di entrata in vigore della legge 229/2005 (20 novembre 2005) a seguito di complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni, e già titolari dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992. La domanda doveva essere presentata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 222/07, quindi dal 1°.12.2007, dai seguenti familiari "aventi diritto", indicati nell'ordine: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. In precedenza la legge 229/05 prevedeva questo assegno ai superstiti, solo nel caso il decesso dei soggetti danneggiati fosse avvenuto in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 229/05. Il Ministero, con il recente decreto, fa presente che sono pervenute nei termini previsti dalla legge n. 222/07, quarantaquattro istanze, e che procederà alla corresponsione agli aventi diritto dell'assegno una tantum, previo riscontro d'ufficio della documentazione comprovante la titolarità dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92.
Si riporta di seguito il testo del Decreto ministeriale, al quale rimandiamo per ulteriori approfondimenti.
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETA Art.1.
1. Ai soggetti gia' deceduti alla data di entrata in vigore della legge n. 229 del 2005, e che siano gia' titolari ell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, e' corrisposto in favore degli «aventi diritto», su domanda degli interessati, presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 29 novembre 2007, n. 222, un assegno una tantum il cui importo e' pari a 150.000 euro. 2. Ai sensi dell'art. 33, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro.
Art.2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, procede alla corresponsione ai soggetti aventi diritto dell'assegno una tantum di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, previo riscontro d'ufficio della documentazione comprovante la titolarita' dell'indennizzo previsto ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Art.3.
1.La spesa gravera' sul capitolo n. 2401 (ex salute), istituito nell'ambito della Missione «Tutela della salute» - Programma «Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana, - U.P.B. 6.1.2 «Interventi» C.D.R.
«Qualita'» dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, per l'anno 2008.
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