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Circolare INPDAP n. 69 del 24/12/2004
OGGETTO: Prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.
1.Premessa In sede di conversione è stato, tra l'altro, inserito l'articolo 1-quater che aggiunge ulteriori periodi al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, prevedendo la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età, senza obbligo di pagamento dei contributi pensionistici da parte dell'ente datore di lavoro. Con la presente Circolare si intendono fornire le prime istruzioni operative derivanti dall'applicazione della normativa in oggetto, con riferimento ai riflessi pensionistici.
2. Destinatari Dal tenore letterale del riformulato comma 1 dell'articolo 16 del d.lgs n. 503/1992 potrebbe sembrare che destinatari del trattenimento fino al 70° anno di età siano esclusivamente i dipendenti di pubbliche amministrazioni che abbiano già richiesto di permanere in servizio per un biennio oltre il limite di età, per essi previsti in virtù del citato articolo 16. Preliminarmente occorre precisare che tale limite era implicitamente individuato nei 65 anni di età dal momento che nella formulazione letterale del comma 1, articolo 16, i destinatari del trattenimento in servizio per un biennio erano i soli dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. Successivamente, con circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993, il Dicastero del Tesoro ha precisato che la norma in esame era "...estendibile a tutti i dipendenti pubblici, qualunque sia il comparto di provenienza". Lo spirito del novellato articolo 16, tuttavia, non è solo quello di consentire il trattenimento in servizio di tre anni, dal 67° al 70° anno di età, atteso che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 la legge, i regolamenti organici o i contratti collettivi nazionali di comparto prevedono diversi limiti di età o di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio. Così ad esempio, mentre per alcuni dipendenti pubblici il limite di età, sia per gli uomini che per le donne, è fissato a 65 anni (impiegati civili dello Stato o di enti pubblici non economici), per altri tale limite è previsto al compimento del 60° anno di età (donne del ruolo tecnico e sanitario non laureato del comparto sanità o del comparto Regioni ed autonomie locali, qualora il Regolamento organico non preveda limiti superiori) ovvero al raggiungimento di 40 anni di anzianità contributiva (comparto Regioni ed autonomie locali).
Occorre, altresì, rilevare che nel settore pubblico esistono diverse disposizioni normative che disciplinano la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre ai limiti di età o di servizio previsti per il collocamento a riposo d'ufficio, da utilizzare in modo alternativo o complementare a seconda dei requisiti oggettivi e soggettivi posseduti dal richiedente.
Fatta eccezione per l'ultima disposizione citata, la quale non si configura come un mero trattenimento in servizio ma rappresenta una forma di garanzia della parità di trattamento formale uomo/donna, i benefici di cui all'articolo 6 della legge n. 54/1982 e quelli relativi all'articolo 1, comma 2, del Dlgs n. 503/1992, non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 16, comma 1, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 503/1992 al fine di raggiungere il 67° anno di età. Tale interpretazione trova fondamento nella già citata circolare telegrafica n. 4 del gennaio 1993 del Ministero del tesoro con la quale è stato precisato che "... la predetta facoltà non può essere esercitata da quei dipendenti che, in base a particolari disposizioni di legge, risultino già destinatari di un trattenimento in servizio oltre la normale data di collocamento a riposo, non ritenendo cumulabili più benefici allo stesso titolo". Tutto ciò premesso, considerata l'incompatibilità delle diverse norme che regolano la prosecuzione del rapporto di lavoro, appare evidente che non tutti i pubblici dipendenti hanno la possibilità di permanere in servizio fino al 67° di età. Pertanto, al fine di consentire una concreta attuazione dall'articolo 1-quater in esame onde evitare disparità di trattamento tra i diversi dipendenti pubblici, si precisa che il trattenimento in servizio fino al 70° anno di età può essere richiesto non solo da coloro che abbiano esercitato la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti (art. 16, comma 1, primo periodo del Dlgs. n. 503/1992) ma anche da coloro che abbiano a qualsiasi titolo già utilizzato un trattenimento in servizio. Resta in ogni caso inteso che la facoltà di trattenimento di cui all'articolo 1-quater in esame è esercitabile a condizione che il lavoratore abbia già maturato il diritto ad un trattamento pensionistico di vecchiaia ed abbia già usufruito di tutte le norme vigenti in materia di prosecuzione del rapporto di lavoro volte a garantire la massima copertura previdenziale. Ad ogni buon fine, a titolo esemplificativo, si allega un prospetto riepilogativo delle norme inerenti il collocamento a riposo d'ufficio, anche con riferimento alle disposizioni vigenti in materia di trattenimento in servizio, per il personale dei comparti Regioni e Autonomie locali, Sanità ,Ministeri ed Università (Allegato 1).
3. Esercizio della facoltà di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età Considerato che la facoltà di cui all'articolo 1-quater è subordinata al relativo accoglimento da parte dell'ente datore di lavoro, l'istanza deve essere prodotta rispettando i tempi tecnici necessari affinché l'amministrazione possa predisporre apposito provvedimento dal quale deve risultare, tra l'altro, la data di decorrenza del nuovo trattenimento in servizio; la mancata adozione del formale provvedimento entro la prevista data di cessazione dal servizio si configura come un diniego dell'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa.
4. Effetti del di trattenimento in servizio fino al 70° anno di età Con ciò il legislatore, oltre all'esplicita esclusione nelle fattispecie in esame di ulteriori incentivi al posticipo del pensionamento, ha stabilito che i periodi di lavoro prestati in virtù della disposizione in oggetto sono ininfluenti sia ai fini del diritto che della misura del trattamento pensionistico; quest'ultimo, pertanto, rimane cristallizzato nella misura spettante alla data di inizio del periodo di posticipo sulla base dell'anzianità contributiva maturata a tale data. Per i medesimi periodi, infatti, non si provvede al pagamento dei contributi pensionistici né per la quota a carico dell'ente datore di lavoro né per la quota a carico del dipendente.
Si ribadisce che per il suddetto periodo viene meno ogni obbligo di versamento contributivo pensionistico all'Inpdap da parte del datore di lavoro, in corrispondenza dell'erogazione della retribuzione scaturente dal rapporto di lavoro; di conseguenza l'ente o l'amministrazione non dovrà più operare la trattenuta per contributi pensionistici a carico del dipendente.
5. Modalità operative In ogni caso la Gestione Entrate e B.D.U. dovrà segnalare nella posizione contributiva del datore di lavoro la cessazione di obbligo di versamento dei contributi ai fini pensionistici con effetto dalla data di inizio del trattenimento esercitata dal lavoratore ai sensi del più volte citato articolo1-quater. La denuncia annuale e le denunce mensili di cui all'art. 44, comma 9, del d.l. 269/2003 convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003 conterranno le istruzioni e i nuovi codici per segnalare quanto sopra nella posizione assicurativa del personale interessato.
La pensione verrà liquidata solo alla data di definitiva risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal giorno successivo al compimento del 70° anno di età ovvero dal 1° giorno successivo alla cessazione dal servizio, qualora questa avvenga prima del compimento della suddetta età o per accertata inabilità o decesso del dipendente. Gli incrementi retributivi derivanti da rinnovi contrattuali avranno effetto sul trattamento pensionistico e saranno corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi ivi previsti solo nei confronti del personale che risulti trattenuto in servizio in virtù della disposizione in esame nel periodo di vigenza del biennio economico cui i benefici stessi si riferiscono. Per quanto riguardano le modalità e i termini di trasmissione del modello PA 04 da parte degli enti datori di lavoro si rinvia alle istruzioni impartite dall'Inpdap con circolari n. 34 del 17 dicembre 2003, n. 10 del 10 febbraio 2004 e n. 33 del 27 maggio 2004. Nelle more della completa acquisizione delle competenze in materia di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte dell'Inpdap, si invitano tutte le amministrazioni statali, al fine di evitare difformità di comportamento relativamente all'applicazione di una medesima norma, ad uniformarsi alle istruzioni impartite con la presente Circolare. IL DIRETTORE GENERALE |