stemma unms


Altri successi

L'ennesimo successo dell'UNMS

Pubblichiamo il testo della sentenza.


REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale regionale per l'Emilia Romagna

in composizione monocratica, nella persona del consigliere dott. Pietro SULLO;
Compiuta nella pubblica udienza del 5 maggio 2006 la relazione sulla causa ed uditi, con l'assi-stenza del Segretario sig.ra Paola AGOSTINI, l'avv. Maura GOLETTO, in difesa del ricorrente su delega dell'avv. Giorgio FREGNI ed il dott. Lucia MAUCERI in rappresentanza dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica);
Visti gli atti della causa;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio instaurato con il ricorso n. 37571/PM R.G. - proposto da C.I., nato a... il ... ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Giorgio Fregni a Modena - contro l'atto dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell' Amministrazione Pubblica) del 19 settembre 2005.
Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'esame il sunnominato, Generale dell'Esercito Italiano, collocato in posizione di ausiliaria dal 24 maggio 1985 e nella riserva dal 24 maggio 1983, ha eccepito l'illegittimità del suindicato atto in quanto ritenuto negativo della indennità speciale annua (ISA) dovutagli, sulla pensione privilegiata di I. categoria, ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e degli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.

A sostegno della domanda si riportano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia di questa Corte dei Conti n. 713/2003.

Conclusivamente nel ricorso si chiede il riconoscimento del diritto al calcolo dell'ISA nella misura di una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori a norma degli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.

L'INPDAP si è costituito in giudizio depositando, in data 20 aprile 2006, una memoria nella quale, dopo un riepilogo delle vicende che hanno condotto al presente giudizio, ha affermato di aver già provveduto a soddisfare le richieste del ricorrente in base all'art. 111 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ha quindi chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia respinto in quanto infondato in fatto e in diritto.

Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Maura GOLETTO, in difesa del ricorrente su delega dell'avv. Giorgio FREGNI, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con l'attribuzione della indennità speciale annua nella misura prevista dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, mentre il dott. Lucia MAUCERI, in rappresentanza dell'INPDAP, ha ribadito il contenuto della memoria già depositata osservando che è stata applicata la normativa vigente.

In tale stato la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

La questione che con il ricorso all'esame viene sottoposta al giudizio della Corte concerne l'attribuibilità - a titolare di pensione privilegiata ordinaria - dell'indennità speciale annua prevista dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.

Al riguardo si deve ricordare che per l'art. 1 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 (Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra) "Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1 categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1 classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato."
Per l'art. 2 delle stessa legge "A decorrere dal 1º luglio 1986, gli assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di cui all'articolo 1 sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra".
Si deve inoltre ricordare che per l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra) il primo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è stato sostituito dal seguente: "Agli invalidi di prima categoria è corrisposta una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori".
Il quadro normativo sopra riportato non consente dubbi circa l'intenzione del Legislatore di estendere i benefici, già riconosciuti ai grandi invalidi di guerra, agli invalidi per servizio sicché anche a questi - come il ricorrente, titolare di pensione privilegiata di I. categoria - deve essere attribuita l'indennità speciale annua di cui trattasi nelle stessa misura prevista per i grandi invalidi di guerra.
Sulle somme accordate in esecuzione della presente sentenza compete il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme già rivalutate) dalle rispettive scadenze al saldo. Per i ratei maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi legali di cui all'art. 16 (comma 6) della stessa legge così come interpretato dal sesto comma dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Alla stregua delle alle suesposte considerazioni il ricorso de quo deve giudicarsi fondato; sussistono peraltro apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare la compensazione delle spese giudiziali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso in epigrafe.
Per l'effetto riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennità speciale annua nella misura prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13, e dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834,.
Sulle somme accordate in esecuzione della presente sentenza compete il beneficio della rivalutazione monetaria e degli interessi legali (sulle somme già rivalutate) dalle rispettive scadenze al saldo nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Dispone il rinvio degli atti all'Amministrazione per i conseguenti adempimenti di esecuzione.

Così deciso in Bologna, il 5 maggio 2006.

IL GIUDICE
f.to Pietro Sullo
Depositata in Segreteria in data 22.5.2006
Il Direttore della Segreteria
ff.to dr.ssa Valeria Sama