Altri successi |
Indennità speciale annua ai Grandi Invalidi L'ennesimo successo dell'UNMS Pubblichiamo il testo della sentenza. SENTENZA N.603 del 2006
REPUBBLICA ITALIANA in composizione monocratica, nella persona del consigliere dott. Pietro SULLO;
SENTENZA
sul giudizio instaurato con il ricorso n. 37571/PM R.G. - proposto da C.I., nato a... il ... ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Giorgio Fregni a Modena - contro l'atto dell'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell' Amministrazione Pubblica) del 19 settembre 2005.
FATTO Con il ricorso all'esame il sunnominato, Generale dell'Esercito Italiano, collocato in posizione di ausiliaria dal 24 maggio 1985 e nella riserva dal 24 maggio 1983, ha eccepito l'illegittimità del suindicato atto in quanto ritenuto negativo della indennità speciale annua (ISA) dovutagli, sulla pensione privilegiata di I. categoria, ai sensi dell' art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e degli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13. A sostegno della domanda si riportano le argomentazioni contenute nella sentenza della Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia di questa Corte dei Conti n. 713/2003. Conclusivamente nel ricorso si chiede il riconoscimento del diritto al calcolo dell'ISA nella misura di una mensilità del trattamento pensionistico complessivo spettante alla data del 1° dicembre di ciascun anno, compresi i relativi assegni accessori a norma degli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13. L'INPDAP si è costituito in giudizio depositando, in data 20 aprile 2006, una memoria nella quale, dopo un riepilogo delle vicende che hanno condotto al presente giudizio, ha affermato di aver già provveduto a soddisfare le richieste del ricorrente in base all'art. 111 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ed ha quindi chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e, in subordine, che sia respinto in quanto infondato in fatto e in diritto. Nell'odierna pubblica udienza l'avv. Maura GOLETTO, in difesa del ricorrente su delega dell'avv. Giorgio FREGNI, ha insistito per l'accoglimento del ricorso con l'attribuzione della indennità speciale annua nella misura prevista dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, mentre il dott. Lucia MAUCERI, in rappresentanza dell'INPDAP, ha ribadito il contenuto della memoria già depositata osservando che è stata applicata la normativa vigente. In tale stato la causa è stata riservata per la decisione. Considerato in DIRITTO La questione che con il ricorso all'esame viene sottoposta al giudizio della Corte concerne l'attribuibilità - a titolare di pensione privilegiata ordinaria - dell'indennità speciale annua prevista dall'art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13.
Al riguardo si deve ricordare che per l'art. 1 della legge 29 gennaio 1987, n. 13 (Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonché alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra) "Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge gli invalidi per servizio di 1 categoria appartenenti alle categorie dei militari in servizio di leva o richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi del Corpo delle ex guardie di pubblica sicurezza e gli allievi della Polizia di Stato, gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi della 1 classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i militari volontari o trattenuti nonché quelli appartenenti alle altre categorie di dipendenti dello Stato." PER QUESTI MOTIVI Il Giudice, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE
il ricorso in epigrafe. Così deciso in Bologna, il 5 maggio 2006.
IL GIUDICE |