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Riconosciuta la pensione privilegiata a un socio
Grazie anche alla collaborazione del nostro legale, avv.to Giorgio Fregni, continuiamo a mietere successi. Di seguito pubblichiamo il testo della sentenza REPUBBLICA ITALIANA
In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona del consigliere Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza del 12 maggio 2004 e con l'assistenza del segretario dott. Maria Cassadonte, la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 026073/001464/Pensioni Militari del registro di segreteria, proveniente dalla Sede centrale ed ivi iscritto al n. 0.124.534, proposto da S. G., classe 1953, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, avverso il decreto n. 485 del 18 ottobre 1984 del Ministero della Difesa.
FATTO Con ricorso presentato in data 13 febbraio 1985 presso la Sede centrale il Carabiniere in congedo S. G. ha impugnato il decreto n. 485 del 18 ottobre 1984 del Ministero della Difesa negativo di trattamento pensionistico privilegiato ordinario per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Gastroduodenite ed ulcera" diagnosticata in sede di visita collegiale del 29 aprile 1978 presso la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna. Risulta dagli atti che il ricorrente, allievo Carabiniere in ferma triennale dal 12 febbraio 1972, in data 14 aprile 1977 è stato collocato in congedo, in patria, per rescissione della rafferma triennale, a domanda, ai sensi dell'art. 26, lett. e) della legge 18 ottobre 1961 n. 1168. A seguito di istanza pensionistica, il S. è stato sottoposto in data 29 aprile 1978 a visita collegiale presso la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna che, con verbale n. 646 in pari data, ha reso diagnosi di "Gastroduodenite e ulcera" con giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell'affezione la quale, qualora in altra sede giudicata dipendente da causa di servizio, sarebbe ascrivibile alla sesta categoria tab. A per quattro anni. Con memoria depositata in data 22 febbraio 2003 l'avv. Giorgio Fregni, nel richiamare tutte le destinazioni di servizio del ricorrente, attribuisce l'insorgenza dell'affezione ulcerativa gastroduodenale alla serie interminabile di trasferimenti in sedi spesso sperdute e disagiate e nel gravoso servizio svolto, caratterizzato da enormi disagi dovuti soprattutto all'alimentazione disordinata ed irregolare, turni massacranti, ecc, confortando la propria tesi con la produzione di apposita perizia medico legale del dott. Luigi Garzia e richiamando un precedente giurisprudenziale di questa stessa Sezione vertente su fattispecie analoga. Con ordinanza istruttoria n. 0126/03/M del 26 maggio 2003 questa Sezione giurisdizionale regionale, considerato che la questione da decidere si sostanzia nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio nonché della classifica pensionistica eventualmente spettante per l'infermità "Gastroduodenite e ulcera" diagnosticata in sede di visita collegiale del 29 aprile 1978 presso la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna e che il fascicolo di causa risultava, allo stato, sprovvisto di un foglio matricolare dell'interessato completo della indicazione delle sedi di servizio alle quali il ricorrente è stato destinato nel corso della ferma ultraquinquennale e della durata dei rispettivi servizi, nonché delle dichiarazioni dei Comandanti delle singole sedi in merito al tipo di servizio svolto dal ricorrente con riferimento agli eventuali disagi alimentari ed incongruenze dietetiche subiti dal ricorrente a causa del servizio svolto nonché dei responsabili del Servizi Sanitari dell'Arma territorialmente competenti, onde non era possibile in alcun modo verificare o smentire le affermazioni del difensore del Saldutto, ha ritenuto necessario acquisire i predetti elementi di giudizio. L'istruttoria è stata eseguita ed in data 12 gennaio 2004 il Ministero della Difesa ha depositato la documentazione richiesta comprensiva delle attestazioni rese, riguardo alla questione di cui è causa, dalla Compagnia Carabinieri di Agrigento, dalla Tenenza Carabinieri di Vizzini, dalla Compagnia Carabinieri di Catania Fontanarossa, dalla Tenenza Carabinieri di Randazzo e dal Servizio Sanitario della Legione Carabinieri di Messina. Con memoria depositata dall'avv. Giorgio Fregni in data 25 febbraio 2004 per l'odierna udienza il difensore del ricorrente evidenzia come i rapporti informativi ora forniti dimostrino in modo inequivocabile l'incidenza delle modalità di prestazione del servizio nell'insorgenza dell'affezione di cui si controverte. Alla pubblica udienza l'avv. Katia Ceccarelli si riporta alle memorie depositate ed insiste per l'accoglimento del ricorso, con declaratoria del diritto del ricorrente a trattamento pensionistico privilegiato ordinario di sesta categoria tab. A vitalizia con riferimento alla visita collegiale del 29 aprile 1978, con rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme che risulteranno dovute. Si dà atto che, per l'assenza dell'Amministrazione resistente, non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione. DIRITTO La questione che questa Sezione è chiamata a decidere si sostanzia nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio nonché della classifica pensionistica eventualmente spettante per l'infermità "Gastroduodenite e ulcera" diagnosticata in sede di visita collegiale del 29 aprile 1978 presso la Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna. Tale questione risulta adeguatamente circoscritta con l'ordinanza istruttoria indicata nella narrativa in fatto e la documentazione prodotta dall'Amministrazione in esecuzione di detta ordinanza appare idonea a risolvere il quesito i merito alla dipendenza da causa di servizio dell'affezione di cui si discute. Invero, le relazioni dei Comandanti dei Reparti presso i quali il ricorrente ebbe a prestare servizio sono concordi nell'affermare che le modalità di prestazione del servizio, i ripetuti trasferimenti presso disagiate Sedi, le fatiche conseguenti a prolungati e gravosi servizi perlustrativi e di battuta a largo raggio, spesso in condizioni atmosferiche avverse, la frequente consumazione di pasti in ore disordinate, con viveri a secco e con acque di dubbia potabilità, hanno quanto meno concorso, quali concause efficienti e determinanti, a favorire l'insorgenza della malattia diagnosticata in sede di visita collegiale di riferimento. In particolare, il Servizio Sanitario della Legione Carabinieri di Messina, preso atto che il ricorrente, per necessità di servizio, è stato costretto continuamente ad irregolarità alimentari adoperando cibi disadatti e consumando i pasti fuori orario, ha precisato che l'alimentazione irrazionale ed incongrua, per il disturbo che apporta al normale svolgimento della funzione digestiva e per la generica azione irritativa sulla mucosa gastrica, si deve considerare concausa preponderante dell'infermità in diagnosi. Tanto premesso, osserva il giudicante che la giurisprudenza della Corte dei conti si è spesse volte pronunciata in senso affermativo della dipendenza delle affezioni dell'apparato digerente da causa di servizio, in particolare allorquando la prestazione sia stata particolarmente stressante ed impegnativa, con servizi di battuta e rastrellamenti a largo raggio per la cattura di latitanti, repressione di attività delinquenziale, moti di piazza, ecc., resa per di più in zone disagiate con alimentazione insufficiente e disordinata (Sezione IV giurisdizionale pensioni militari n. 73582 del 4 dicembre 1989, n. 77009 del 30 maggio 1991, n. 78019 del 6 aprile 1992; Sezione giurisdizionale Regione siciliana n. 209/M del 2 luglio 1990). Ed anche questa stessa Sezione, in fattispecie analoghe giudicate precedentemente a quella di cui si controverte, ha riconosciuto nelle modalità particolari e nella durata del servizio svolto la sussistenza di fattori idonei ad ingenerare, e non solamente a manifestare, l'affezione di cui trattasi che deve, pertanto, essere riconosciuta dipendente da causa di servizio. Quanto alla classifica spettante, non soccorrono motivi per contrastare, né sono stati forniti dall'Amministrazione resistente elementi di giudizio idonei a tal fine, la valutazione espressa dalla Commissione Medica Ospedaliera dell'Ospedale Militare di Bologna che ha giudicato l'infermità diagnosticata meritevole di ascrizione alla sesta categoria tab. A per quattro anni La indubbia inemendabilità della malattia e dei suoi esiti induce a ritenere che il proposto trattamento pensionistico privilegiato tabellare debba essere concesso, in questa sede, per il massimo della rinnovabilità e quindi in forma vitalizia. Per i motivi sopra esposti il ricorso merita di trovare accoglimento, con declaratoria della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Gastroduodenite ed ulcera", meritevole di esser ascritta, con riferimento alla visita collegiale del 29 aprile 1978, alla sesta categoria tab. A per il massimo della rinnovabilità e quindi a vita. Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì gli interessi come per legge da calcolare, per le rate scadute alla data di emanazione del provvedimento impugnato (18 ottobre 1984), a decorrere da detta data e, per le rate successive, da ciascuna singola scadenza all'effettivo soddisfo. Quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, ritiene il giudicante, confermando così la pregressa univoca giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale regionale alle cui motivazioni è sufficiente fare rinvio, che il richiamo all'art. 429 c.p.c. contenuto nell'art. 5 della l. n. 205 del 2000 non significhi totale omogeneizzazione di tutte le pensioni dovendo restare integra la differenziazione, operata a cura della più attenta giurisprudenza, tra le pensioni aventi natura retributiva, direttamente correlate ad un pregresso rapporto di lavoro subordinato e le pensioni aventi, viceversa, natura indennitaria (pensioni di guerra e pensioni militari c.d. tabellari), per ciò che concerne gli accessori al credito principale costituito da ratei di pensione corrisposti in ritardo rispetto alla data di naturale scadenza. Per le prime non v'è dubbio alcuno che debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 429, 3° comma, c.p.c., mentre per le seconde la disposizione in parola non può trovare ingresso, conseguendo da ciò anche la inapplicabilità a queste ultime del principio, peraltro valido per le prime, secondo il quale il maggior danno nell'eventuale importo differenziale costituisce una componente essenziale legata da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo per cui, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c.d. tabellare, deve essere attribuita d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, né prova del danno, con decorrenza dell'eventuale credito differenziale, oltre che degli interessi, dal giorno della maturazione del diritto. Questo giudicante non ignora che la Sezione seconda giurisdizionale centrale, sullo specifico tema della spettanza o meno rivalutazione monetaria a fronte di tardiva corresponsione di ratei di pensione privilegiata ordinaria, con sentenza n. 75/2004/A dell'8 marzo 2004, ha riformato una precedente sentenza di questa stessa Sezione giurisdizionale regionale con la quale era stato negato il diritto agli accessori del credito principale di cui si controverte. Peraltro la sentenza d'appello si manifesta, sul punto, ancor meno condivisibile della decisione n. 10/QM/2002 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti dalla quale, infatti, si discosta in modo significativo. Dopo aver affermato che le pensioni tabellari miliari, prescindendo da un monte contributi accumulato a fronte di prestazioni lavorative rese, hanno natura di risarcimento di un danno subìto dai militari nella prestazione di un servizio obbligatorio e sono assimilate alle pensioni contributive unicamente per le modalità con cui vengono erogate, puntualizza che la normativa che le riguarda non può aver subìto alcun effetto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/91, la quale si riferisce esclusivamente alle pensioni erogate dagli enti previdenziali, e non sono contemplate nell'art. 16.6 della legge n. 412/1991, il quale si riferisce "agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria", né dall'art. 22.36 della legge n. 724/1994, la quale menziona "emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale .... spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza", né alcuna rilevanza può avere il fatto che esse siano contemplate dall'art. 1 del D.M. n. 352/1998 ai fini dell'applicazione della rivalutazione, poiché il detto atto, per la sua natura di provvedimento amministrativo e per la sua funzione limitata alla fissazione dei criteri e delle modalità di applicazione della citata norma della legge n. 724/94, non può costituire fonte di diritto. Richiamando quindi la decisione n. 10/QM/2002 secondo la quale l'art. 429.3 deve essere esteso al settore delle pensioni militari privilegiate tabellari, per via del richiamo indistintamente operato dall'art. 5 della legge n. 205/2000, che ha doppia natura, processuale e sostanziale, i giudici dell'appello, preso atto che la decisione predetta tace sul problema dell'applicabilità del nuovo sistema ai ratei pensionistici maturati anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 205/2000 pur essendo applicabile ai giudizi pendenti per la sua natura processuale, traggono dalla natura sostanziale, e cioè creativa del diritto alla rivalutazione automatica, della norma in parola, la conseguenza che tale diritto non possa essere riconosciuto alle fattispecie consumate anteriormente alla sua entrata in vigore, giacché non esiste alcun diritto soggettivo prima che la legge lo abbia sancito. Pertanto la Sezione seconda centrale d'appello ha fatto applicazione analogica dei princìpi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13/1977, secondo la quale si deve tener conto soltanto della svalutazione posteriore alla data di entrata in vigore della l. n. 533/1973 di modifica dell'art. 429 c.p.c., affermando che la rivalutazione può e deve essere attribuita, anche d'ufficio e indipendentemente dalla prova del maggior danno, ai crediti ed ai ratei pensionistici maturati posteriormente al 10 agosto 2000, data di entrata in vigore della legge n. 205/2000, restando vigente per i ratei scaduti a quella data il precedente regime, che impone al ricorrente l'onere di provare il maggior danno subìto. In aggiunta alle perplessità sopra manifestate in merito ai contenuti della decisione n. 10/QM/2002 e che debbono essere estese, in parte qua, anche alla sentenza n. 75/2004/A della Sezione seconda giurisdizionale centrale, non appare affatto chiaro, ed è per ciò stesso non condivisibile, il passaggio logico ed ermeneutico secondo il quale una norma (art. 5 l. n. 205/2000), alla quale viene apoditticamente riconosciuta ad un tempo natura processuale, e quindi applicabile a tutti i giudizi pendenti, e sostanziale, in grado quindi di innovare l'ordinamento previgente, possa esplicare i propri effetti sostanziali solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione stessa in assenza di una esplicita valenza retroattiva, ferma restandone la applicabilità ai giudizi pendenti. Ritiene questo giudicante che, nonostante l'espresso rinvio operato senza alcuna limitazione dall'art. 5 della l. n. 205/2000 all'art. 429 c.p.c., il terzo comma di detto articolo non possa comunque trovare ingresso nel giudizio pensionistico. Infatti la norma in questione dispone testualmente che "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi in misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal girono della maturazione del diritto". Tale disposizione non può non essere letta in correlazione con il successivo art. 431 c.p.c. (parimenti applicabile al giudizio pensionistico in virtù del rinvio operato dall'art. 5 della ripetuta l. n. 205/2000) secondo il cui primo comma le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti da rapporti di cui all'art. 409 (controversie individuali di lavoro) sono provvisoriamente esecutive, ed a mente del secondo comma, all'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Non può non risultare evidente la differenza tra il giudizio in materia di controversie individuali di lavoro, al termine del quale la pronuncia favorevole al dipendente è una sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di una somma di denaro che viene determinata dal giudicante in tutte le sue componenti, sorte capitale ed accessori, ed il giudizio in materia pensionistica dianzi alla Corte dei conti, al termine del quale la pronuncia favorevole al ricorrente si sostanzia nelle declaratoria di un diritto il cui contenuto patrimoniale, al momento sia della lettura del dispositivo sia del deposito della sentenza, non è affatto determinato né per ciò che concerne la sorte capitale (pur essendo determinabile dopo che l'Amministrazione avrà provveduto alla corretta applicazione delle norme sostanziali regolanti lo specifico rapporto pensionistico controverso) né tanto meno per quanto attiene agli accessori di cui all'art. 429, 3° comma, c.p.c. Ne consegue che, nella materia pensionistica per la quale è giudice unico la Corte dei conti, non può procedersi alla esecuzione di cui all'art. 431 c.p.c. potendosi solo ricorrere, in ipotesi di inerzia dell'Amministrazione soccombente, al procedimento giudiziario per l'ottemperanza alla sentenza resa. Tanto basta per affermare che, per le pensioni di guerra e per quelle militari cosiddette tabellari, quindi, deve escludersi che possa riconoscersi il maggior danno da svalutazione monetaria ove non ne sia stata fornita idonea dimostrazione in base alla disciplina generale recata dall'art. 1224 c.c. (Sez. giurisd. Regione Toscana n. 131 dell'11 marzo 2002), potendo peraltro essere dimostrata l'appartenenza del ricorrente alla categoria del "modesto consumatore" (onde consentire il ricorso ad elementi presuntivi di prova ex art. 2729 c.c. che trovano fondamento sia nella destinazione del credito alle comuni esigenze di vita, sia negli effetti che la svalutazione stessa determina sul patrimonio del creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ISTAT sul costo della vita, salva la prova da parte del creditore di un maggior danno, ovvero, dell'inesistenza di alcun danno da parte del debitore, come sostenuto dalla Sezione giurisdizionale d'Appello della Regione Sicilia con sentenza n. 13/A del 13 febbraio 2002) anche attraverso l'esibizione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di prospetti relativi ad ulteriori trattamenti pensionistici in godimento (Sez. giurisd. Regione Molise n. 99 del 2 maggio 2002). Il ricorrente, tuttavia, non ha dato prova alcuna della propria appartenenza alla categoria del modesto consumatore al fine dell'applicabilità della presunzione semplice del maggior danno da svalutazione monetaria onde, per questa parte, la sua pretesa è giuridicamente infondata e non merita di trovare accoglimento. Soccorrono peraltro giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio. PER QUESTI MOTIVI La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona del consigliere Luigi Di Murro, visto l'art. 5 della l. 21 luglio 2000 n. 205 nonché gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 del codice di procedura civile, definitivamente pronunciando, ACCOGLIE il ricorso iscritto al n. 026073/001464/Pensioni Militari del registro di segreteria, proposto da S. G. e, per l'effetto, dichiara la dipendenza da causa di servizio dell'infermità "Gastroduodenite ed ulcera", meritevole di essere ascritta, con riferimento alla visita collegiale del 29 aprile 1978, alla sesta categoria tab. A per il massimo della rinnovabilità e quindi a vita. Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì gli interessi come per legge da calcolare, per le rate scadute alla data di emanazione del provvedimento impugnato (18 ottobre 1984), a decorrere da detta data e, per le rate successive, da ciascuna singola scadenza all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.
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