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Con sentenza n. 241/97/m la Corte dei Conti di Bologna ha riconosciuto, al nostro associato, il diritto ad una pensione privilegiata militare tabellare di 8^ categoria dal 19/10/1969 a vita.
A seguito di tale sentenza, all'assistito sono stati attribuiti gli arretrati sulla "neo concessa" pensione privilegiata militare tabellare.
Si precisa che l'assistito non ha però percepito l'IIS su tali arretrati in misura intera.
La Direzione provinciale dei servizi vari di Reggio Emilia ha infatti calcolato gli arretrati calcolando la pensione tabellare integrata al minimo INPS.
Ciò sulla base della considerazione che il socio percepiva già dal 1/1/1990 altro trattamento pensionistico quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato sul quale era erogata l'IIS.
Secondo la Direzione provinciale dei servizi vari di Reggio Emilia, ciò precluderebbe la corresponsione della IIS in misura intera anche sulla pensione militare tabellare. A nome e per conto dell'associato con ricorso elaborato dal nostro Legale Avv. Giorgio Fregni, abbiamo contestato tale errato opinamento.
Nel ricorso abbiamo chiesto la corresponsione in misura intera dell'IIS sugli arretrati della pensione tabellare nonché il riconoscimento a percepire l'IIS in misura intera sulla pensione tabellare anche per il futuro.
In ogni caso, non solo la Direzione provinciale dei servizi vari di Reggio Emilia ha concesso inizialmente al ricorrente solo la pensione integrata al minimo, ma ora pretenderebbe addirittura di negare anche questo trattamento.
Infatti recentemente l'assistito ha ricevuto l'atto 4/2/2002 Prot. n. 224 P.G. a firma del Direttore del Dipartimento provinciale del tesoro - Direzione provinciale dei servizi vari di Reggio Emilia (di qui in avanti, per brevità, DPSV). In tale atto si ricorda che il ricorrente è titolare, oltre che della pensione tabellare, anche di altra pensione quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, sulla quale viene corrisposta l'IIS.
Dopo avere ricordato ciò, la DPSV afferma, erroneamente, che il ricorrente non potrebbe pertanto percepire l'IIS anche sulla pensione tabellare, per effetto (sempre secondo la DPSV) dell'art. 99, comma 2, DPR 1092/73.
La DPSV ha pertanto accertato un credito erariale di complessive lire 78.073.955 a titolo di IIS non dovuta per il periodo dal 1/11/1990 (data di decorrenza della pensione erogata dalle Ferrovie dello Stato su cui il ricorrente ha percepito e percepisce l'IIS) al 28/2/2002 (data di cessazione del pagamento dell'IIS sul trattamento tabellare). La DPSV ha sospeso, dalla rata di marzo 2002, l'erogazione della integrazione al minimo INPS sulla pensione tabellare del ricorrente (lasciando solo la base stipendiale di lire 139.000 circa) e contestualmente ha cominciato ad effettuare la ritenuta cautelativa di lire 27.853, pari ad 1/5 della voce pensione.
Tale provvedimento lo abbiamo ritenuto gravemente lesivo nei confronti degli interessi del socio e deve ritenersi illegittimo.
Fa seguito un'ampia descrizione della motivazioni del diritto.
Nelle conclusioni del ricorso è stato chiesto all'Ill.mo Sig.Giudice:
"Alla luce di quanto sopra, è evidente, non solo che l'atto 4/2/2002 Prot. n. 224 PG della DPSV è totalmente illegittimo, ma addirittura che al ricorrente spettava ben di più della pensione tabellare integrata al minimo, come gli è stata corrisposta per il periodo dal 1/11/1990 (data di decorrenza della pensione erogata dalle Ferrovie dello Stato su cui il ricorrente ha percepito e percepisce l'IIS) al 28/2/2002 (data di cessazione del pagamento dell'IIS sul trattamento tabellare).
Gli spettava, infatti, l'IIS in misura intera (nonché la 13^ mensilità) anche sulla pensione tabellare, oltre che sulla pensione quale ex ferroviere.
Egli intende pertanto ottenere il riconoscimento di tale diritto in questa sede. Diritto che come si può leggere nella sentenza è stato integralmente accolto dall'Ill.mo Signor Giudice della Corte dei Conti di Bologna.

E' UNA SENTENZA CHE PREMIA IL NOSTRO MODO DI OPERARE IN FAVORE DELLA CATEGORIA

Pubblichiamo il testo della Sentenza


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

In funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica in persona dei consigliere Luigi Di Murro, ha pronunciato, nella pubblica udienza dei 21 gennaio 2004 e con l'assistenza dei segretario sig.ra Susanna Barbato, la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 027399/004708/Pensioni Militari dei registro di segreteria, proposto da S.G, classe ..., rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fregni, avverso la nota-provvedimento n. 224 dei 4 febbraio 2002 dei Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Generale dei Servizi Vari di Reggio Emilia. Uditi, alla pubblica udienza, l'avv. Maura Goletto delegata dall'avv. Giorgio Fregni per il ricorrente presente nonché‚ il dott. R. C. in rappresentanza dell'Amministrazione resistente.

FATTO

Con ricorso presentato in data 24 aprile 2002 S.G., già dipendente delle Ferrovie dello Stato in quiescenza dal 1° novembre 1990, ha lamentato che la pensione privilegiata ordinaria al medesimo conferita in esecuzione della sentenza n. 241/97/M dei 22 aprile 1997 gli è stata corrisposta decurtata di parte della indennità integrativa speciale spettante a fronte di detto trattamento in quanto l'indennità stessa è stata corrisposta limitatamente alla parte necessaria per equiparare la pensione privilegiata al trattamento minimo I.N.P.S., nella specifica considerazione che il ricorrente medesimo fruiva di altro trattamento pensionistico per il quale godeva della medesima indennità.
Inoltre, con nota-provvedimento n. 224 dei 4 febbraio 2002 il Direttore dei Dipartimento Provinciale dei Tesoro, Direzione provinciale dei servizi vari di Reggio Emilia, dopo aver affermato che, per effetto dell'art. 99, comma 2, dei d.P.R. n. 1092 dei 1973, il ricorrente non avrebbe diritto neppure a tale integrazione al minimo I.N.P.S. sulla pensione privilegiata per il periodo 10 novembre 1990 (data di collocamento in quiescenza quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato) - 28 febbraio 2002 (data dalla quale è stata sospesa l'erogazione dell'indennità integrativa speciale già corrisposta unitamente al trattamento privilegiato), ha accertato un credito erariale di complessive £.78.073.955 a titolo di indennità integrativa speciale non dovuta, provvedendo nel contempo a sospendere la corresponsione dell'integrazione al minimo I.N.P.S. e ad effettuare una ritenuta cautelare di £. 27.853 mensili pari ad un quinto della voce pensione.
Con l'atto introduttivo dei presente giudizio, notificato in data 12 aprile 2002 al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Generale dei Servizi Vari di Reggio Emilia, il sig. S.G. ha adito questa Corte dei conti lamentando la mancata corresponsione, da parte dell'Amministrazione intimata della indennità integrativa speciale in misura intera e della XIII^ mensilità sulla pensione privilegiata tabellare in cumulo con gli assegni di quiescenza quale ex dipendente di un Ente Pubblico nonchè‚ la illegittimità del provvedimento di sospensione della corresponsione dell'indennità in questione, di determinazione dei credito erariale e di effettuazione della ritenuta cautelare sul trattamento privilegiato.
Il ricorrente sostiene che, a seguito degli interventi della Corte costituzionale, recepiti dalla giurisprudenza di merito della Corte dei conti, la norma che vietava il cumulo dell'indennità integrativa speciale e della XIII^ mensilità spettanti sul trattamento pensionistico privilegiato tabellare con gli analoghi assegni spettanti sul contestuale trattamento di attività deve ritenersi espunta dall'ordinamento, non essendo stato fissato dai legislatore il limite al di sopra dei quale il divieto di cumulo in questione può essere ritenuto costituzionalmente legittimo. Il ricorrente chiede pertanto che, previa sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, venga dichiarato il diritto dei ricorrente medesimo alla indennità integrativa speciale ed alla tredicesima mensilità sia sulla pensione privilegiata tabellare in godimento sia sulla pensione percepita quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato nonchè‚ l'obbligo dell'Amministrazione di corrispondere al ricorrente anche per il futuro l'indennità in questione in misura intera e la tredicesima mensilità che devono essergli corrisposti sui ratei di pensione arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti e sino al saldo effettivo. L'Amministrazione resistente si è costituita nel presente giudizio con apposita memoria con la quale precisa i periodi per i quali l'indennità integrativa speciale è stata corrisposta per intero ovvero nella misura di un assegno integratore tale da garantire un trattamento pari al minimo I.N.P.S., e chiede il rigetto del gravame sostenendo che - in assenza di un intervento legislativo futuro volto alla fissazione di un limite al di sotto dei quale il divieto di cumulo delle indennità in parola non può essere operante - resta vietato il cumulo delle predette indennità In subordine l'amministrazione resistente eccepisce peraltro l'intervenuta prescrizione quinquennale degli assegni eventualmente dichiarati dovuti da questa Corte dei conti.
Con ordinanza n. 0304/02/M del 2 settembre 2002 questa Sezione giurisdizionale regionale ha disposto la sospensione dell'efficacia dei provvedimento impugnato e la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
Alla pubblica udienza l'avv. Maura Goletto insiste per l'accoglimento del gravame, con rivalutazione monetaria delle somme che risulteranno dovute ed interessi legali sulle somme rivalutate; il dott. R. C., nella spiegata qualifica, chiede, in via principale, il rigetto dei ricorso, in via subordinata, in ipotesi di accoglimento dei ricorso, prende atto della posizione assunta dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la decisione n. 14/QM /2003 ed eccepisce la intervenuta prescrizione delle somme spettanti al ricorrente per il quinquennio antecedente la data di notifica dell'atto introduttivo dei presente giudizio.
Si dà atto che il tentativo di conciliazione è stato inutilmente esperito.

DIRITTO

La vexata quaestio della cumulabilità o meno di più indennità integrative speciali (e quella alla medesima correlata della cumulabilità di più tredicesime mensilità) singolarmente spettanti per ciascun trattamento pensionistico o retributivo per attività di servizio erogati a favore di un unico percepente ha impegnato numerosissime volte sia i giudici di merito sia la Corte costituzionale alla quale detta questione è stata più volte deferita sotto diverse prospettazioni.
Ed anche le numerose pronunce dei giudice delle leggi sono state in vario modo interpretate dalla giurisprudenza formatasi al riguardo sia delle Sezioni regionali della Corte dei conti, sia delle Sezioni centrali d'appello sia delle Sezioni Riunite.
Allo stato attuale, può affermarsi che risulta maggioritaria la tesi favorevole al cumulo in assenza della indicazione, da parte dei legislatore, di un limite al di sopra del quale è costituzionalmente legittimo imporre il divieto di tale cumulo.
Tuttavia, sia per le variegate ipotesi di cumulo sia per la frammentarietà delle questioni via via rappresentate e decise, ritiene questo Giudice di dover tentare, per quanto possibile, una riduzione ad unità della materia.
Va innanzi tutto precisato che le ipotesi di cumulo possono concernere la contemporanea fruizione di una pensione ordinaria e di un trattamento di attività per lavoro subordinato svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni o di privati, di una pensione ordinaria e di altra pensione parimenti ordinaria (pubblica o I.N.P.S. integrata al minimo), di una pensione privilegiata ordinaria e di un trattamento di attività per lavoro subordinato svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni o di privati, di una pensione privilegiata ordinaria e di altra pensione ordinaria (pubblica o I.N.P.S. integrata al minimo), di una pensione privilegiata tabellare (o alla stessa equiparata) e di un trattamento di attività per lavoro subordinato svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni o di privati, di una pensione privilegiata tabellare (o alla stessa equiparata) ed altra pensione ordinaria (pubblica o I.N.P.S. integrata al minimo) o privilegiata ordinaria.
E' di tutta evidenza che la copiosissima giurisprudenza che si è formata in subiecta materia doveva necessariamente riferirsi ad ogni singola ipotesi proprio per la specificità delle posizioni rivestite dai singoli ricorrenti, venendo così meno una visione globale della questione che sembra opportuno, ora, quanto meno tentare di ricostruire. Ed il punto di partenza non può che essere costituito dalla norma che ha introdotto nell'ordinamento la indennità in argomento e, cioè, la legge 27 maggio 1959 n. 324 la quale contiene due distinte affermazioni di principio.
La prima, contenuta nel primo comma dell'art.1 e nel primo comma dell'art. 2, prevede che ai titolari di trattamento economico di lavoro previsto dalla tabella unica allegata al D.P.R. n. 19 del 1956 nonchè‚ ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di reversibilità, sia normali che privilegiati, sia attribuita l'indennità integrativa speciale in questione.
La seconda, contenuta nel quarto comma dell'art. 1 e nel sesto comma dell'art. 2, dispone che l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi o di pensioni.
Appare di tutta evidenza come le due disposizioni predette si pongano la prima quale norma di carattere generale e la seconda quale eccezione alla prima.
Per quanto concerne, in particolare, i titolari di trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato, l'art. 99 dei D.P.R. n. 1092 del 1972, assorbendo e sostituendo in toto le previgenti disposizioni, prevede, al secondo comma, che al titolare di più pensioni o assegni l'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo e, al quinto comma, che la corresponsione della suddetta indennità è sospesa nei confronti dei titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti pubblici anche se svolgono attività lucrativa.
Per semplificare quindi il concetto potrebbe dirsi che al titolare di trattamento economico di attività o di trattamento di quiescenza compete, quale diritto sorgente per il solo fatto della corresponsione dei trattamento, anche la indennità integrativa speciale nella misura stabilita dalla legge; tale diritto trova un limite, imposto anch'esso dal legislatore ordinario, nella percezione di altra retribuzione o altra pensione costituenti autonomo titolo alla fruizione di altra indennità integrativa speciale.
La Corte costituzionale è stata ripetutamente investita della questione della legittimità delle disposizioni legislative che prevedono il divieto di cumulo e le decisioni rese hanno dato origine ad una ridda di interpretazioni a ragione di un inciso contenuto nel dispositivo della sentenza n. 172 dei 1991 (tanto per citarne una): "pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali".
Va precisato che il giudice delle leggi, fino dall'emanazione della sentenza n. 566 dei 1989, aveva affermato il principio che la diminuzione dei trattamento pensionistico complessivo (comprendente quindi anche l'indennità in questione), può essere giustificata e compatibile coi principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione soltanto se correlata ad una retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la misura con la conseguenza che non sono legittime norme che implichino una sostanziale decurtazione dei complessivo trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata oltre il quale tale decurtazione diventa operante. Tale determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto dell'art. 36, primo comma, della Costituzione. Analogo principio è stato affermato dalla Corte costituzionale per quanto concerne la fruizione, da parte dei medesimo soggetto, di due distinti trattamenti pensionistici. La giurisprudenza della Corte dei conti aveva, originariamente, tentato di dare una lettura delle decisioni della Corte costituzionale che consentisse il mantenimento dei divieto di cumulo, pur espressamente dichiarato illegittimo dal giudice delle leggi, arrivando persino ad ipotizzare, in assenza della relativa determinazione da parte dei Legislatore, l'esistenza di un limite, individuato prima del minimo I.N.P.S. e, poi, nel requisito della "nullatenenza" previsto ad altri fini pensionistici.
Dopo l'ultimo, drastico intervento della Corte costituzionale, la quale ha rilevato come non competa al giudice di merito siffatta individuazione, le decisioni adottate nelle diverse sedi hanno finito per affermare l'intervenuta integrale espunzione dall'ordinamento, ad opera delle sentenze della Corte costituzionale, di un generalizzato divieto di cumulo dell'indennità in parola. Questo giudice ritiene di dover condividere appieno, e per tutte le ipotesi di consentito cumulo di retribuzioni e/o di pensioni, il principio suesposto sulla base dei seguente iter logico.
Il percettore di retribuzione o di pensione ha diritto alla corresponsione, in uno con il trattamento fondamentale, anche dell'indennità integrativa speciale essendo quest'ultima dovuta sulla base di un precetto normativo che assume valenza di disposizione di carattere generale, derogabile solo nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 36 della Costituzione.
La deroga a detta disposizione di carattere generale era contenuta proprio nelle disposizioni che vietavano indiscriminatamente il cumulo di più indennità integrative speciali; poichè‚ tale eccezione alla norma di carattere generale è stata ritenuta illegittima per violazione dell'art. 36 della Costituzione ed è stata espunta dall'ordinamento in virtù delle sentenze della Corte costituzionale, la suesposta norma di carattere generale non trova più, nell'ordinamento vigente, alcuna deroga, non essendosi ancora provveduto, da parte dei Legislatore, alla individuazione dei limite di reddito soltanto al di sopra dei quale è costituzionalmente consentito porre un divieto dei cumulo, totale o parziale.
Consegue da quanto detto che, per l'intervento abrogativo della Corte costituzionale in materia, non può essere opposto alcun legittimo rifiuto alla corresponsione dell'indennità in questione anche a favore di chi la percepisca già ad altro titolo.
Ragionamento sostanzialmente analogo deve esser fatto per quanto attiene alla XIII^ mensilità (che peraltro non rileva nel presente giudizio).
Quanto all'inciso di cui sopra ("pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali"), lo stesso deve essere letto nel senso che il divieto di cumulo non è incostituzionale in sè‚ ma unicamente in assenza di un limite minimo, al di sopra dei quale soltanto detto divieto può trovare applicazione, che assicuri il rispetto dei precetto contenuto nell'art. 36 della Costituzione.
La suesposta prospettazione consente di definire tutte le ipotesi di cumulo individuate all'inizio di questa parte motiva.
Quanto alla decisione n. 14/Q.M. dei 2003 delle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, con la quale è stato affermato che, in ipotesi di doppio trattamento di pensione, non è consentito il cumulo della indennità integrativa speciale e che il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l'indennità integrativa speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere l'integrazione della pensione sino all'importo corrispondente al trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (il cosiddetto minimo I.N.P.S.) osserva il giudicante che le motivazioni espresse nella predetta decisione sono state sottoposte ad attento esame critico dalla giurisprudenza sia dei giudici di primo grado che dalla Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello ed alle argomentazioni formulate nelle sentenze con le quali i giudicanti sono andati di contrario avviso rispetto alle Sezioni Riunite è sufficiente riportarsi (Sezione terza giurisdizionale centrale n. 329 dei 18 luglio 2003 e n. 403 dei 30 settembre 2003; Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria n. 792 adottata nella pubblica udienza dei 18 settembre 2003 e Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana n. 731/2003/PC dei 6 ottobre 2003).
Invero, quanto alla valenza delle decisioni delle Sezioni Riunite su identiche questioni giuridiche, è stato affermato (SS.RR n. 23/QM dei 24 settembre 1999) che il punto di diritto deciso dalle Sezioni riunite ¡n sede di soluzione d¡ questione d¡ massima non può considerarsi definito una volta per tutte, rivestendo efficacia vincolante nel solo giudizio nel quale è sollevata, mentre per i Collegi giudicanti (e, ovviamente, per i giudici monocratici in materia pensionistica) che valutano fattispecie analoghe costituisce un precedente autorevole dato l'organo da cui promana. Precedentemente le medesime Sezioni Riunite, con decisione n. 21/QM dei 16 luglio dello stesso anno, avevano sostenuto che le pronunce che conseguono al giudizio avanti alle SS. RR. in sede di soluzione di questioni di massima sono vincolanti solo con riferimento ai giudizi nei quali sono state poste, mentre per gli altri giudizi aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche esse hanno solo l'auctoritas dovuta alla peculiare funzione.
Ancora più incisiva appare la decisione n. 25/OM dei 17 novembre 1999 delle stesse Sezioni Riunite secondo la quale le pronunce delle Sezioni riunite in sede di risoluzione di questione di massima non hanno un valore meramente consultivo, nel senso di fornire un autorevole parere chiarificatone al giudice remittente, bensì quello di una decisione vincolante esclusivamente nel giudizio in corso (anche se dotata di un ruolo accessorio di indicazione ermeneutica a valenza generale).
Una notazione specifica merita il termine latino "auctoritas" utilizzato nella decisione n. 21/OM/1999 la cui traduzione assume nella nostra lingua due distinti significati: per un verso il termine indica la autoritarietà della decisione e, cioè, la capacità di imporsi fermamente a tutti i giudicanti impedendo ad essi l'espressione di un diverso convincimento e, per altro verso, significa la autorevolezza della decisione stessa, nel precipuo significato di godere di stima e credito notevoli, che ispirano fiducia.
Appare sufficientemente evidente che, nel nostro ordinamento vigente, le decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, alla stregua delle decisioni delle Sezioni Unite della Cassazione e dei Consiglio di Stato, non possiedono il requisito della autoritarietà e non sono quindi idonee ad imporsi a tutti i giudicanti (monocratici o collegiali, di primo grado o d'appello) che si trovino ad affrontare in giudizio identiche questioni giuridiche; possono peraltro possedere il requisito della autorevolezza, ma questo non promana nè‚ dalla funzione (SS.RR. n. 21/QM/1999) nè‚ dall'organo (SS.RR. n. 23/QM/1999) bensì unicamente dalla capacità della singola decisione di porsi quale indicazione ermeneutica a valenza generale (SS.RR. n. 25/OM/1999) in quanto basata su argomentazioni logico-giuridiche ineccepibili.
Nel caso che occupa, la decisione n. 14/2003/QM dell'1 1 luglio 2003 non possiede il requisito della autoritarietà nè‚ sembra possedere il carattere della autorevolezza nei termini sopra illustrati.
Inducono a siffatto convincimento le considerazioni espresse dai giudici dell'appello in materia pensionistica, prima fra tutte l'evidente sperequazione di trattamento, in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione, scaturente dalla decisione delle Sezioni Riunite che qui si esamina: nel caso di due dipendenti in attività di servizio entrambi titolari anche di un trattamento pensionistico, cessati l'uno il primo gennaio 1995 e l'altro il 31 dicembre 1994, il primo potrà beneficiare di doppia I.I.S. (quella sulla "nuova" pensione in essa conglobata e quella sulla precedente pensione in quanto non si potrebbe sostenere di trovarsi in presenza di cumulo) mentre il secondo si vedrà privato di una delle due I.I.S. in quanto nessuna delle due congiobata (o si vedrà corrisposto l'importo sufficiente a raggiungere, sul trattamento pensionistico di più limitato ammontare, il cosiddette I.N.P.S.).
Ma anche senza effettuare alcun raffronto con altre posizioni, non v'è chi non veda come il titolare di pensione e di trattamento economico di lavoro subordinato (presso datori di lavoro privati o preso Pubbliche Amministrazioni), finchè‚ permane il rapporto di lavoro subordinato avrà diritto (per espresso riconoscimento contenuto anche nella decisione di cui si controverte) a cumulare le due indennità, venendo a perdere (in tutto o in parte) l'indennità integrativa speciale sul trattamento pensionistico a decorrere dal momento in cui è stato collocato in quiescenza ed ha iniziato a godere di un secondo trattamento pensionistico. Una siffatta conclusione apparentemente poco in sintonia con i precetti di cui all'art. 36 della Carta fondamentale come costantemente interpretati dalla Corte costituzionale e sembra colpire il soggetto interessato proprio nel momento in cui, con la cessazione dei rapporto di lavoro, viene a trovarsi in quella posizione di maggiore debolezza che è sempre stata ritenuta dal giudice delle leggi meritevole di più attenta considerazione.
Nè‚ assume rilievo, ai fini dei decidere, la considerazione che, a decorrere dal 1995, il problema dei divieto di cumulo è stato di fatto superato dal legislatore con il conglobamento della indennità integrativa speciale nel trattamento economico di lavoro subordinato, così implicitamente riconoscendo l'intervenuto mutamento nella natura delle indennità di cui si controverte che hanno cessato di essere degli "accessori" al trattamento principale per essere entrati a farne parte integrante ed indifferenziabile, in quanto la questione della esistenza o meno dei divieto di cumulo deve essere indagata e risolta in maniera omogenea per tutto l'arco temporale nel corso dei quale avrebbe dovuto operare.
Le suesposte motivazioni appaiono quindi sufficienti a legittimare il contrario avviso di questo giudicante rispetto alla pronuncia delle Sezioni Riunite, ma non sembra fuor di luogo osservare che un'eventuale decisione del giudice di primo grado assecondante l'orientamento espresso dalle Sezioni Riunite non potrebbe che ingenerare ulteriore contenzioso atteso che, all'evidenza, il ricorrente - conoscendo l'orientamento di segno contrario delle Sezioni di secondo grado - provvedere ad interporre appello nei confronti di una decisione al medesimo non favorevole. Tanto premesso, poichè‚ l'oggetto della presente controversia concerne la cumulabilità della indennità integrativa speciale spettante insieme al trattamento pensionistico privilegiato tabellare fruito dal ricorrente con l'indennità integrativa speciale corrisposta al ricorrente insieme al trattamento economico di quiescenza quale ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, ritiene questo Giudice che debba farsi applicazione dei principio da ultimo enunciato, non potendo comunque trovare applicazione alla fattispecie il divieto di cumulo posto con le disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
Per ciò che attiene alla prescrizione dei ratei non corrisposti, eccepita dall'Amministrazione resistenten in via subordinata, per consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali d'appello che hanno riformato in tale sede il progresso contrario convincimento di questa Sezione giurisdizionale regionale, la stessa è quinquennale e deve essere computata a ritroso dalla data di notifica all'Amministrazione intimata dell'atto introduttivo dei presente giudizio (17 aprile 2002), salva l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti al ricorso da dimostrare direttamente all'Amministrazione competente a provvedere.
Nel caso di specie, peraltro, il provvedimento concessivo dei trattamento pensionistico privilegiato (decreto dei Ministero della Difesa, Direzione Generale delle Pensioni, n. 164 dei 15 giugno 1998), disponente anche per la corresponsione degli emolumenti arretrati decorrenti dal 19 ottobre 1965, è stato adottato dopo il 17 aprile 1997 conseguendone che non risulta maturata alcuna prescrizione nei confronti delle somme spettanti al ricorrente a titolo di indennità integrativa speciale e di tredicesima mensilità sulla pensione privilegiata ordinaria al medesimo concessa.
Deve esser altresì dichiarato il diritto dei ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto, per il medesimo titolo (indennità integrativa speciale e XIII^ mensilità), da parte dell'Amministrazione erogatrice dei trattamento di quiescenza.
Per i motivi sopra esposti il ricorso merita di trovare accoglimento nei limiti più sopra precisata, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese dei presente giudizio.
Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì gli interessi legali da computarsi come per legge da ciascuna scadenza all'effettivo soddisfo.
Quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, ritiene il giudicante, confermando così la pregressa univoca giurisprudenza di questa Sezione giurisdizionale regionale alle cui motivazioni è sufficiente dare rinvio, che il richiamo all'art. 429 c.p.c. contenuto nell'art. 5 della I. n. 205 dei 2000 non significhi totale omogeneizzazione di tutte le pensioni dovendo restare integra la differenziazione, operata a cura della più attenta giurisprudenza, tra le pensioni aventi natura retributiva, direttamente correlate ad un progresso rapporto di lavoro subordinato e le pensioni aventi, viceversa, natura indennitaria (pensioni di guerra e pensioni, come nella specie, militari c.d. tabellari), per ciò che concerne gli accessori al credito principale costituito da ratei di pensione corrisposti in ritardo rispetto alla data di naturale scadenza.
Per le prime non v'è dubbio alcuno che debba trovare applicazione il disposto di cui all'art. 429, 30 comma, c.p.c., mentre per le seconde la disposizione in parola non può trovare ingresso, conseguendo da ciò anche la inapplicabilità a queste ultime dei principio, peraltro valido per le prime, secondo il quale il maggior danno nell'eventuale importo differenziale costituisce una componente essenziale legata da automatismo giuridico al credito pensionistico soddisfatto con ritardo per cui, anche nel caso di pensioni di guerra e di pensioni militari c.d. tabellari, deve essere attribuita d'ufficio dal giudice, anche in sede d'appello senz'uopo di costituzione in mora o di richiesta di parte, nè prova dei danno, con decorrenza dell'eventuale credito differenziale, oltre che degli interessi, dal giorno della maturazione dei diritto. Per le pensioni di guerra e per quelle militari cosiddette tabellari, quindi, deve escludersi che possa riconoscersi il maggior danno da svalutazione monetaria ove non ne sia stata fornita idonea dimostrazione in base alla disciplina generale recata dall'art. 1224 c.c. (Sez. giurisd. Regione Toscana n. 131 dell'11 marzo 2002), potendo peraltro essere dimostrata l'appartenenza dei ricorrente alla categoria dei "modesto consumatore" (onde consentire il ricorso ad elementi presuntivi di prova ex art. 2729 c.c. che trovano fondamento sia nella destinazione dei credito alle comuni esigenze di vita, sia negli effetti che la svalutazione stessa determina sul patrimonio dei creditore in misura corrispondente al tasso di inflazione desumibile dagli indici ISTAT sul costo della vita, salva la prova da parte dei creditore di un maggior danno, ovvero, dell'inesistenza di alcun danno da parte dei debitore, come sostenuto dalla Sezione giurisdizionale d'Appello della Regione Sicilia con sentenza n. 13/A dei 13 febbraio 2002) anche attraverso l'esibizione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di prospetti relativi ad ulteriori trattamenti pensionistici in godimento (Sez. giurisd. Regione Molise n. 99 dei 2 maggio 2002).
Il ricorrente, tuttavia, non ha dato prova alcuna della propria appartenenza alla categoria dei modesto consumatore al fine dell'applicabilità della presunzione semplice dei maggior danno da svalutazione monetaria onde, per questa parte, la sua pretesa è giuridicamente infondata e non merita di trovare accoglimento.
Per i motivi sopra esposti il ricorso non merita di trovare accoglimento, sussistendo peraltro giusti motivi per compensare le spese dei presente giudizio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni in composizione monocratica nella persona dei consigliere Luigi Di Murro, visto l'art. 5 della L. 21 luglio 2000 n. 205 nonchè‚ gli artt. 420, 421, 429, 430 e 431 dei codice di procedura civile, definitivamente pronunciando,
ACCOGLIE
il ricorso iscritto al n. 027399/004708/Pensioni Militari dei registro di segreteria proposto da S.G. e, per l'effetto, dichiara la illegittimità dei provvedimento di recupero del credito erariale derivante dalla corresponsione di plurime indennità integrative speciali su pensione privilegiata ordinaria e su trattamento di quiescenza in qualità di ex dipendente delle Ferrovie dello Stato nonchè‚ il diritto dei ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto in via cautelare sul trattamento pensionistico in godimento ed alla corresponsione della indennità integrativa speciale in misura intera e della tredicesima mensilità su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento.
Sulle somme che risulteranno dovute spettano altresì gli interessi come per legge da calcolare da ciascuna singola scadenza all'effettivo soddisfo.
Spese compensate.

Cosi deciso in Bologna, nella camera di consiglio dei 21 gennaio 2004.

Il Giudice
F.to Consigliere Luigi Di Murro
Depositata in Segreteria il 19 febbraio 2004
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Valeria Sama