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Altri successi

Prima dell'entrata in vigore della legge di riforma del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, le norme per la concessione della pensione privilegiata erano quelle contenute nell'art. 67, comma 1, del DPR 1092/73.
L'articolo di legge sopra riportato recita testualmente:

"Al militare, le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella "A", annesse alla legge 18 marzo 1968, n.313, e non siano suscettibili di miglioramento, spetta la pensione".

Quindi ad un appartenente alla Polizia che aveva ottenuto il riconoscimento di una lesione o infermità ascrivibile dalla 1^ all'8^ categoria competeva la pensione privilegiata.
Con la smilitarizzazione della Polizia, il legislatore, ma in particolare un'interpretazione del Ministero degli Interni, per quanto concerne la concessione della pensione privilegiata, fa riferimento all'art. 64 del DPR 1092 del 1973 che prevede, per il personale statale, il diritto alla pensione privilegiata solo nel caso che le menomazioni dell'integrità personale lo abbiano reso inabile al servizio al momento del collocamento in congedo.
Con l'entrata in vigore della legge 121/81, riforma della Polizia, il citato art. 64 del DPR 1092/73 è stato applicato integralmente anche al personale della Polizia di Stato, perché la legge 121/81 all'art. 3, comma 1 recita:

"il personale inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato ha acquisito per effetto della cennata legge lo "status" di civile ad ordinamento speciale."

Nel 1988, a seguito di numerose sollecitazioni di appartenenti alla Polizia di Stato, cercammo di saperne di più in quanto a nostro giudizio si stava creando una vera e propria discriminazione a danno degli appartenenti alla Polizia di Stato rispetto agli appartenenti agli altri Corpi: Carabinieri, Finanza, ecc.
Venimmo anche in possesso della direttiva del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Sanità Miliare, Prot. N. 8460/ML19/10 avente per oggetto: Accertamenti sanitari degli organi Medico Legali. Trattamento privilegiato ordinario.
La circolare era inviata al Ministero dell'Interno - Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale del Personale - Servizio trattamento di Pensione e di Previdenza in riferimento al f.n. 333/H/19 del 05.04.1988 e specificava:

"Facendo seguito alla lettera n. 8337/ML del 18/03/1988, questa Direzione Generale ritiene per completezza doveroso richiamare l'attenzione sulle modalità istruttorie delle pratiche medico legali da parte delle Commissioni Mediche Ospedaliere esclusivamente finalizzate al trattamento di pensione privilegiata al personale della Polizia di Stato.
Come è noto la legge 1° aprile 1981, n. 121, ha introdotto un nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, che ha trovato pratica attuazione a decorrere dal 1° giugno 1982, per effetto dei DD.PP.RR., 24 aprile 1982, n. 335, numero 337 e numero 338. Ai fini pensionistici ne è derivato che:

  1. il personale collocato in congedo anteriormente alla cennata data del 25 aprile 1982 ha mantenuto lo "status" di militare. Ad esso è equiparato quello transitato nei ruoli ad esaurimento di cui al D.P.R. 24.4.1982 n. 336 ( art. 43).
    Nei confronti di detto personale vanno applicate pertanto esclusivamente le normative previste per il personale militare ed in particolare si suggerisce anche per esso la dicitura: " ....è idoneo soltanto alla categoria di appartenenza (ausiliaria), nei casi in cui non è previsto il collocamento nella riserva o nel congedo assoluto";
  2. il personale inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato ha acquisito per effetto della cennata legge 121/1981 (art.3) lo "status" di civile ad ordinamento speciale.
    A tale personale ai fini del trattamento di pensione privilegiata continuano ad applicarsi le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ( art. 77 del DPR 24.04.1982, n. 335 ed art. 5, punto 6 del D.L. 21.09.87, n.38, convertito nella legge 20.11.1987, n.472). Non essendo prevista per tale personale la posizione di stato dell'ausiliaria la dicitura suggerita nel P.V. è la seguente: ....è idoneo soltanto alla categoria di appartenenza (congedo)".
    Per quanto riguarda infine il personale della Polizia di Stato in servizio per il quale, avendo contratto per causa di servizio delle infermità o lesioni, si debbano applicare le norme del D.P.R. 25.10.1981, n. 738. La scrivente ricorda che detto D.P.R. va applicato esclusivamente al personale in costanza di servizio.
    Al personale già collocato in quiescenza a qualsiasi titolo, non trova applicazione il già citato D.P.R. e pertanto non dovranno essere espresse valutazioni medico-legali di parziale inidoneità.

Ritenemmo allucinante la direttiva sopra citata.
Nel frattempo la protesta e il disorientamento di numerosi nostri associati continuava. Chiedemmo invano lumi al Ministero. In seguito a sollecitazioni fatte a nostri associati affinché il Ministero si attivasse ad istruire i procedimenti di definizione dello stato invalidante, ci vedemmo pervenire delle comunicazioni per conoscenza, del seguente tenore:

Nei confronti del nominato in oggetto, cessato dal servizio per......con decorrenza dal...., questo ufficio deve provvedere alla risoluzione della pratica di pensione privilegiata eventualmente spettante. Al riguardo codesta Commissione, con verbale n. ..del .. che si restituisce, ha giudicato le infermità dipendenti da causa di servizio ascrivibili nel complesso alla Categoria di pensione privilegiata per.... Pertanto, per quanto sopra, si prega di voler riesaminare la questione riguardante il giudizio di idoneità al servizio specificando se l'interessato sia "IDONEO AL SERVIZIO" oppure "INIDONEO AL SERVIZIO".

A tale ultimo proposito si segnalano le considerazioni espresse dalla Direzione Generale della Sanità Militare con la nota n. 8460/ML 19/10 - Div. 4^ del 27/04/88 laddove suggerisce la dicitura "IDONEO SOLTANTO ALLA CATEGORIA DI APPARTENENZA (CONGEDO)".
Di lì a poco cominciarono a pervenire anche i decreti conseguenti emessi dal Ministero del seguente tenore:

VISTO l'art. 64 del T.U. approvato con DPR n. 1092/73;
CONSIDERATO che l'art. 64 del T.U. n. 1092/73 dispone che il dipendente statale ha diritto alla pensione privilegiata per infermità o lesione dipendente da causa di servizio, qualora le menomazioni dell'integrità personale subite lo abbiano reso inabile al servizio;
RITENUTO, pertanto, non potersi accogliere la domanda di pensione privilegiata presentata dall'interessato, mancando il presupposto della permanente inidoneità al servizio;
DECRETA
Per i motivi esposti nelle premesse, è respinta l'istanza di pensione privilegiata presentata il 02.12.1996 dal Sig. L.M. Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, nato a .... ecc.ecc.

Come ormai prassi consolidata, ci siamo subito attivati ricorrendo alla Corte dei Conti per fare affermare la nostra interpretazione che anche agli appartenenti alla Polizia di Stato dovevano e debbono essere riconosciuti gli stessi diritti che ancora oggi sono concessi ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, agli appartenenti alle Forze Armate e cioè l'applicazione autentica dell'art. 67, comma 1 del T.U. 1092/73.

CON LA SENTENZA CHE INTEGRALMENTE SI TRASCRIVE I GIUDICI CONFERMANO CHE AVEVAMO RAGIONE.


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai seguenti magistrati:
Dr. Gaetano PELLEGRINO Presidente
Dr. Silvio AULISI Consigliere relatore
Dr. Luciano CALAMARO Consigliere
Dr. Eugenio SCHLITZER Consigliere
Dr. Amedeo ROZERA Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso in appello iscritto al n. 15465 del registro di Segreteria proposto dal Ministero dell'Interno con il patrocinio dell'Avv. Generale dello Stato;

CONTRO

Il Sig. R. A., residente in XX;

AVVERSO

la sentenza n. 26/2001 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige - sede di Bolzano - depositata in data 24.03.2001;
VISTA la sentenza appellata resa tra le parti del presente giudizio;
VISTO l'atto di appello notificato il 16.03.2002 e depositato il 12.04.2002;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITO alla pubblica udienza del 30 maggio 2003, con l'assistenza del Segretario Signora Gerarda Calabrese, il consigliere relatore Silvio Aulisi,
Ritenuto in

FATTO

Con l'appellata sentenza la Sezione Giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige, sede di Bolzano - pronunciandosi sul ricorso proposto dal Sig. R. A., già ispettore di polizia a riposo dal 01.11.1995, avverso il decreto n. 9276 del 31.08.1999 con il quale il Ministero dell'Interno aveva negato allo stesso il richiesto trattamento privilegiato nell'assunto che le infermità riscontrate non lo avevano reso inidoneo al servizio - ha riconosciuto, dopo aver affermato che al personale della Polizia di Stato dovevano continuare ad applicarsi le disposizioni per il personale delle Forze Armate, il diritto del ricorrente ad ottenere trattamento privilegiato ordinario nei modi e termini espressi dalla C.M.O. di Verona (che, con p.v. n. 3995 del 12.11.1996, aveva ritenuto le riscontrate infermità "cervico-lombo-artrosi con discopatia e gastrite petacchiale-colecistosi" ascrivibili, per cumulo, alla 7° ctg per anni quattro), con corresponsione, ai sensi di legge, di rivalutazione monetaria ed interessi legali con decorrenza dalla data del provvedimento impugnato.
La sentenza è stata impugnata, come indicato in epigrafe, dal Ministero dell'Interno per: "violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1973, articoli 64, 65, 66 e 67" ed "errata condanna alla rivalutazione monetaria".
Con riferimento al primo motivo di appello parte appellante ricollega l'erroneità della sentenza alla circostanza che l'ex dipendente non era stato riconosciuto inidoneo al servizio alla data di cessazione, requisito questo al quale - stante diversa valenza degli articoli 64 (norma sul diritto alla pensione privilegiata) e 67 (norma concernente la misura del trattamento privilegiato) del D.P.R. 1092 del 1973 - doveva rimanere subordinata la concessione di trattamento privilegiato. Con riferimento al secondo motivo di appello viene denunciata l'incompatibilità della rivalutazione monetaria con le c.d. pensioni tabellari e, comunque, la violazione di quanto disposto dalla legge n. 205 del 2000 in punto di dimostrazione del maggior danno.
Il Ministero dell'Interno ha, conclusivamente, chiesto l'annullamento della sentenza appellata. Parte appellata si è costituita in giudizio rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Piccoli e Gianfrancesco Manunza che oppongono le seguenti considerazioni:

  1. al personale della Polizia di Stato non si applica l'articolo 64 del D.P.R. n. 1092 del 1973 bensì il successivo articolo 67 (e ciò in quanto l'articolo 5 del D.L. n. 387 del 1987, convertito con legge n. 472 del 1987, dispone che nei confronti del detto personale continuano ad applicarsi, ai fini del trattamento pensionistico privilegiato le norme previste per il personale delle Forze Armate) con la conseguenza che la concessione della pensione privilegiata non soggiace al requisito dell'inidoneità al servizio;
  2. la giurisprudenza ormai costante riconosce che anche per le c.d. pensioni tabellari va corrisposta la rivalutazione monetaria.
Parte appellata conclude chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria integrale delle spese di giudizio. All'odierna pubblica udienza, non presenti le parti, la causa è stata posta in decisione.
Considerato in

DIRITTO

L'atto di appello non merita accoglimento.
Come si evince da quanto sintetizzato in parte motiva le questioni demandate al giudizio di questo Giudice di appello concernono:
- l'interpretazione da dare agli articoli 64 e 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973 nel senso di valutare se gli stessi disciplinano disgiuntamente ovvero congiuntamente i presupposti per la concessione di trattamento privilegiato ordinario nei confronti del personale civile e del personale militare;
- la possibilità di attribuire sulle somme tardivamente corrisposte relative ad un trattamento c.d. tabellare anche la rivalutazione monetaria indipendentemente dalla dimostrazione del c.d. maggior danno.
In ordine alla prima questione si osserva.
Indiscusso che al personale della Polizia di Stato continuano ad applicarsi (ove più favorevoli) le disposizioni dettate per il personale militare (sesto comma dell'articolo 5 del D.L. 21.09.1987 n. 387, convertito con legge 20.11.1987 n. 472), la tesi dell'Amministrazione appellante - volta a dimostrare, che il trattamento privilegiato per i militari è subordinato (come per il personale civile) non solo alla circostanza che la lamentata infermità venga riconosciuta dipendente da c.s. (e, sì intende, ascrivibile a categoria di pensione), ma altresì alla circostanza che la stessa abbia reso il dipendente inidoneo al servizio - appare difficilmente sostenibile in quanto la disposizione di cui all'articolo 67, espressamente riferita al trattamento privilegiato dei militare, indica in se stessa (e tale indicazione non può che considerarsi esaustiva) tutti i presupposti in presenza dei quali il trattamento privilegiato per i militari può essere concesso.
E poiché tra detti presupposti non vi è quello dell'inidoneità al servizio (esclusione dettata in relazione al particolare status del militare che né presuppone l'assoluta integrità psico-fisica) e poiché ancora non appare possibile integrare una disposizione, a carattere sicuramente eccezionale, con un quid tratto da una disposizione, a carattere indubbiamente generale, non può che concludersi nel senso che il trattamento privilegiato dei militari non è subordinato alla circostanza che l'infermità sofferta abbia determinato l'inidoneità al servizio del soggetto interessato.

In ordine alla seconda questione ritiene il Collegio sufficiente richiamare la sentenza 10/QM/2002 con la quale le SS.RR. di questa Corte hanno affermato che a seguito della legge n. 205 del 2000, e delle disposizioni da essa richiamate, il beneficio della rivalutazione monetaria compete anche sulle somme tardivamente corrisposte con riferimento ad un c.d. trattamento tabellare.
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Terza Sezione Giurisdizionale Centrale, definitivamente pronunciando, respinge l'atto di appello proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza in epigrafe.

Spese compensate
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.05.2003.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Silvio Aulisi F.to Gaetano Pellegrino
Depositata in Segreteria il giorno 25 giugno 2003
IL DIRIGENTE F.to D.ssa Rossana Bernardini