Altri successi
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Delibera del Comitato di vigilanza INPDAP
Indennità integrativa speciale attribuita in misura intera ad una nostra vedova in applicazione della Legge 724/1994.
Pubblichiamo il testo della delibera del comitato di vigilanza dell'INPDAP, n.821 del 14.2.2003 emessa in favore di una nostra associata a seguito del ricorso amministrativo, da noi predisposto.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA
PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO E LORO SUPERSTITI
N. 821 del 14.02.03
OGGETTO: Ricorso al Comitato di Vigilanza proposto dalla Signora G. C., nata il ...
IL COMITATO DI VIGILANZA
PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO E LORO SUPERSTITI
VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1994, n.479, di istituzione dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica;
VISTO il D.P.R. del 4 maggio 1999 di nomina del Presidente;
VISTO il D.P.C.M. del 19 febbraio 1999 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;
VISTO il D.C.P.,M. del 4 agosto 1999 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;
VISTO I' art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTO il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento concernente norme per l'organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Previdenza per in Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ed in particolare l'art. 8, comma 7, dello stesso;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro, adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e
Programmazione economica dell'8 ottobre 1998, di costituzione - ai sensi dell'art 8 del citato D.P.R. 368/97 dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome dell'INPDAP;
VISTO i DD.MM. 20 dicembre 1999, 28/2/01 e 17/5/01 di sostituzione di tre membri del Comitato;
SOTTO la Presidenza del rag. Salvatore Bosco e alla presenza dei componenti: Dr. Antonio D. A. Dr. Aroldo G., Dr. Pasqule S. e Dr. Teodoro B.
VISTO il ricorso presentato in data 13/5/2002 dalla Signora G. C., titolare di trattamento pensionistico
di reversibilità iscrizione n. ..., avverso la determinazione n. 31 dei 14/3/2002 ricevuta il 22/4/2002,
concessiva della suindicata pensione, liquidata nella misura percentuale del 60% della pensione diretta, comprensiva dell'Indennità Integrativa Speciale;
VISTO che la ricorrente è titolare di pensione di reversibilità a decorrere dal 1/3/2002, in qualità di coniuge
superstite del Signor D. S. C., deceduto il ..., già titolare del trattamento pensionistico diretto con
n. ... di iscrizione;
TENUTO CONTO che il suindicato trattamento di reversibilità è stato liquidato nella misura del 60% dei trattamento pensionistico diretto, con l'Indennità Integrativa Speciale conglobata nella base pensionabile, ai sensi
delle disposizioni dettate dall'art. 1 - comma 41 - della Legge 8/8/1995 n. 335 e nei limiti stabiliti dalla Tabelle F allegata alla citata legge;
ACCERTATO che, con nota del 13/5/2002 la ricorrente ha chiesto la determinazione dei trattamento pensionistico di cui trattasi, ai sensi dell'art 15 - comma 5 - della Legge 23/12/1994 n. 724; detta norma di legge prevede la
valutazione, relativamente ai trattamenti pensionistici diretti liquidati sino al 31/12/1994 e alle pensioni di reversibilità ad essi riferiti, dell'Indennità Integrativa Speciale, determinata ai sensi dell'art. 2 della Legge 27/5/1959, n. 324, considerata quindi quale emolumento accessorio e scorporata dalla base pensionabile;
ATTESO CHE, la Legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma dei sistema previdenziale, con l'art. 1 - comma 41 - ha
esteso la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato in vigore nel regime generale obbligatorio gestito dall'INPS, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione, concludendo il processo di armonizzazione al regime dell' A.G.O., avviato con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che all'art. 15 - commi 3, 4 e 5 - ha stabilito, con effetto dal I'/1/1995, un nuovo sistema di calcolo delle pensioni dirette e di reversibilità, secondo le aliquote in vigore nel predetto regime;
VISTA la circolare I.N.P.D.A.P. n. 14 del 16/3/1998, pubblicata su G.U. Serie Generale - n. 73 del 28/3/1998, con la quale questo Istituto ha fornito l'indirizzo interpretativo in base al quale il legislatore, con la previsione normativa di cui all'art. 1 - comma 41 - della Legge 335/95 afferente la compiuta disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti, ha inteso operare l'abrogazione implicita della disposizione ex art. 15 - comma 5 - della Legge 724/94, limitando la corresponsione dell'Indennità Integrativa Speciale ai soli casi previsti dall'art 2 - comma 20 - della Legge 335/95 e dall'art. 59 - comma 36 - della Legge 449/97;
CONSIDERATO che la terza sezione giurisdizionale Centrale della Corte dei Conti, eccetto qualche caso, ha emesso tutte le sentenze di rigetto degli appelli proposti dall'Istituto per tali fattispecie e che successivamente, la stessa Conte dei Conti a Sezioni riunite, con sentenza n. 8/2002/QM ha statuito che "in ipotesi di decesso del pensionato, titolare di trattamento di riposo liquidato prima del 3 1/12/1994, il conseguenziale trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme di cui all'art. 15 - comma 5 - della legge 23/12/1994 n. 724;
CONDIVISE e fatte proprie le motivazioni della succitata sentenza;
RITENUTO che il caso in esame rientra nella fattispecie in parola;
DELIBERA
il ricorso presentato dalla Signora G. C., avverso la determinazione n. 31 dei 14/3/2002,
concessiva della pensione di reversibilità iscrizione n. ... , è accolto per i motivi indicati in premessa.
La presente deliberazione viene trasmessa al Direttore Generale dell'Istituto.
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