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Circolare INPDAP n. 40 del 13/09/2005
Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale
del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
1.Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito
presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei
trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero
dell’Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Nell’intesa sottoscritta tra il Ministero dell’Interno per il personale del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e l’Inpdap, si conviene che, a
partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze in tema
di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto alla
Cassa trattamenti pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data,
nonché di definizione delle domande di riscatto, prosecuzione
volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per
le istanze presentate dalla medesima data del 1° ottobre 2005.
Restano a carico del Ministero dell’Interno le competenze per la
determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici relativi al
personale cessato dal servizio anteriormente al 1° ottobre 2005,
nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione
volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per
le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative
inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni
pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni
Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005,
nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni
pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale
data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede
Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è
ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha
prestato l’ultimo servizio. Al riguardo si fa presente che la gestione delle attività istruttorie
relative alle prestazioni pensionistiche sia ordinarie che privilegiate è
gestita a livello centrale dal Ministero dell’Interno - Dipartimento dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione
Centrale per le risorse umane e Direzione centrale per le risorse
finanziarie.
Il Dipartimento è articolato in Direzioni Centrali ed in sedi periferiche
costituite da:
- Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco dislocati in ogni capoluogo
di provincia, ad esclusione di Aosta, Bolzano e Trento, ove non
sono presenti strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
Relativamente al regime previdenziale del personale in servizio
presso il Comando della Valle d'Aosta, transitato alle dipendenze
della predetta Regione in applicazione della legge regionale n. 7
del 19 marzo 1999, lo stesso risulta essere iscritto alla Cassa
Pensioni dei Dipendenti degli Enti Locali, ad eccezione di coloro
che per effetto di specifica domanda di opzione abbiano
mantenuto la posizione assicurativa già costituita presso la
gestione di provenienza (CTPS);
- Direzioni Regionali ed Interregionali dislocate nei capoluoghi di
regione ad eccezione del Veneto la cui Direzione ha sede a
Padova.
Ne consegue che la Sede provinciale o territoriale Inpdap competente
alla trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui
territorio è ubicato il Comando, la Direzione Regionale o Ufficio
ministeriale presso il quale l’interessato presta o ha prestato servizio
nell'ultimo periodo della propria carriera, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando l’attuale competenza delle Sedi
territoriali Inpdap delle aree metropolitane.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca
Dati Unificata dell’Inpdap, l’ufficio, competente a fornire tutti gli
elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo
provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo
modello di comunicazione, denominato “PA04”, secondo le istruzioni
impartite dalle Circolari INPDAP 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n.
10 e 27/05/2004, n. 33.
La trasmissione dei dati avviene informaticamente esclusivamente
tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
pensioniS7@inpdap.gov.it.
L’ufficio competente deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP il modello
cartaceo, debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di
riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra
indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e
ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta
dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa
a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire
almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di
garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con
eccezione dei casi per i quali non è possibile l'inoltro entro il termine
suddetto, ad esempio, cessazioni per infermità, recesso
dell'amministrazione, decessi in attività di servizio.
3. Ambito normativo
Originariamente il decreto legislativo n. 165/2001 non annoverava
tra il personale escluso dalla privatizzazione del rapporto di lavoro i
dipendenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito denominato CNVVF) con la conseguenza che tutti gli aspetti
riguardanti lo stato giuridico, economico, ordinamentale ed
organizzativo di detto personale venivano disciplinati dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro ed in particolare da quelli della specifica
area di contrattazione riguardante il comparto delle Amministrazioni
autonome dello Stato (Aziende).
L’articolo 1 della legge 30 settembre 2004, n. 252, aggiungendo il
comma 1-bis all’articolo 3 del Dlgs. n. 165/2001, modifica tale
disciplina prevedendo che il rapporto di lavoro del personale del
CNVVF (escluso il personale volontario e quello di leva) venga
regolato da norme di diritto pubblico e, quindi, secondo autonome
disposizioni ordinamentali.
Il successivo articolo 2 della medesima legge demanda al Governo
l’adozione di uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti
del rapporto di impiego del personale in esame e del relativo
trattamento economico.
Per esplicita disposizione normativa (articolo 4), fino alla data di
entrata in vigore dei relativi decreti legislativi, continuano ad
applicarsi le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
In applicazione del CCNL comparto Aziende personale non dirigente,
parte normativa 1998/2001, sottoscritto in data 24 maggio 2000, è
stato introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale
articolato nelle aree A, B e C e suddivise in tre settori: settore
operativo, settore aeronavigante e settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici; per ogni settore vengono individuate Aree
funzionali e profili professionali, così come riportati nell’Allegato 1)
della presente Circolare.
I dipendenti del settore dei servizi amministrativi, tecnici e
informatici svolgono funzioni di supporto alle attività prettamente
operative e, ai fini pensionistici, sono riguardati dalle disposizioni
vigenti per il personale civile dello Stato di cui al DPR 1092/1973 e successive modificazioni ed integrazioni; per esplicita disposizione
normativa (articolo 33, comma 2, della legge n. 930/1980) nei
confronti di questo personale non trovano applicazione le particolari
disposizioni legislative riguardanti il personale del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco in considerazione dei particolari compiti operativi
che ad esso sono affidati.
Si precisa, altresì, che tra il personale del supporto amministrativo
rientrano anche coloro che per effetto di quanto disposto dagli articoli
21 e 22 della già citata legge n. 930/1980 sono transitati dalle
amministrazioni provinciali ai comandi provinciali del Corpo dei Vigili
del Fuoco per i quali, ai fini pensionistici e previdenziali, continua a
sussistere il mantenimento dell’obbligo di iscrizione alla CPDEL
(articolo 28).
I dipendenti dei settori operativo ed aeronavigante sono destinatari
delle normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello Stato
ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale
a dire riguardanti esclusivamente il CNVVF ed il personale militare.
Ciò in quanto, originariamente tale Corpo aveva un organico
costituito da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili i quali
nell’esercizio delle loro funzioni erano considerati ufficiali di polizia
giudiziaria (ufficiali e sottufficiali) ed agenti di polizia giudiziaria (vigili
scelti e vigili).
Con la legge 27 dicembre 1973, n. 850 scompaiono le vecchie
denominazioni di origine militare del personale permanente operativo
che vengono sostituite con altre, più attinenti al servizio civile.
In particolare, l’organico del CNVVF con compiti strettamente
operativi, era composto da:
- Carriera direttiva:
- Dirigenti;
- Ispettori (ruolo tecnico).
- Carriera di concetto:
- Geometri e periti (ruolo tecnico).
- Carriera dei capo reparto e dei capo squadra.
- Carriera dei vigili.
Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto
personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e
privilegiato, si applicano le norme previste dall’articolo 61 del DPR 29
dicembre 1973, n. 1092 in virtù dell’articolo 11, comma 2 della legge
n.850/1973, così come sostituito dall’articolo 14 del DL 4 agosto
1987 convertito in legge n. 402/1987.
In particolare, al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e
al personale della carriera di concetto si applicano le disposizioni per
il personale militare concernenti gli ufficiali mentre al personale della
carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili si
applicano le disposizioni concernenti le corrispondenti categorie di
militari (sottufficiali ed agenti).
In ordine al personale operativo e per gli aspetti che verranno trattati
nei paragrafi che seguono trova applicazione il decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165 di armonizzazione al regime previdenziale
generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle
Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
4. Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
L’articolo 2, comma 1, del Dlgs n. 165/1997 ha elevato, a partire dal
1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio
fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori.
In pratica, l’innalzamento dell’età pensionabile trova applicazione
esclusivamente nei confronti del personale del settore operativo con
profilo professionale di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto
in quanto nei loro confronti il limite di età per il collocamento a riposo
d’ufficio era individuato al compimento dei 57 anni, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della citata legge n. 850/1973, come
modificato dall'art. 14 della legge 402/1987. Tale innalzamento del limite di età per il diritto al trattamento
pensionistico di vecchiaia avviene progressivamente, essendo
richiesti per il personale suddetto, 59 anni di età dal 2005 al 2007 e
60 anni a partire dal 2008. Le medesime disposizioni valgono anche per il personale
aeronavigante, con profilo professionale di pilota di elicottero
brevettato, specialista brevettato, pilota e tecnico di elicottero (Area
B). Per il restante personale il requisito anagrafico era già fissato al 65°
anno di età e come tale rimane confermato, ferma restando per il
personale di sesso femminile la facoltà prevista dall’articolo 2,
comma 21, della legge n. 335/1995 di conseguire il trattamento
pensionistico per raggiunti limiti di età al compimento del 60° anno.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti di tutto il personale in
esame, ai sensi dell’articolo 5 della legge 30 settembre 2004, n. 252,
non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del
Dlgs n. 503/1992 (trattenimento in servizio per un biennio oltre i
limiti di età) né i successivi periodi del medesimo comma
(prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età),
introdotti dall’articolo 1-quater del DL n. 136/2004, convertito con
modificazioni, nella legge n. 186/2004. Per quanto riguardano i requisiti contributivi minimi per il diritto alla
pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6
del Dlgs n. 503/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (20
anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di
contribuzione alla data del 31 dicembre 1992).
Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono
confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.
335/1995.
4b. Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo
e misto, si consegue, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs n.
165/1997, alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi
prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997 (57 anni
di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a
prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di contribuzione
fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al 31
dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).
Esclusivamente per gli appartenenti al settore operativo con profilo
professionale di vigile del fuoco, capo squadra e capo reparto (Area
B) ed al settore aeronavigante con profilo professionale di pilota di
elicottero brevettato, specialista brevettato, pilota e tecnico di
elicottero (Area B) il diritto alla pensione di anzianità si consegue,
altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva
prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a
decorrere dal 1° luglio 2002 (dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.
165/1997). Nei confronti di questo personale, per la determinazione della
massima anzianità contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 61,
comma 4, del DPR 1092/1973. Questa disposizione prevede il
conseguimento dell’importo massimo della pensione con 30 anni di
servizio utile, sommando all’aliquota di rendimento del 44 per cento,
corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per cento per ogni
ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile. In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino
al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge
n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili
necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e
ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di
pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo
esemplificativo, così rideterminati:
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Anzianità contributiva al 31 dicembre 1997
|
Nuova massima anzianità contributiva arrotondata
|
| 30 anni e oltre | 30 |
| 29 anni | 31 |
| 28 anni | 32 |
| 27 anni | 33 |
| 26 anni | 34 |
| 25 anni | 34 |
| 24 anni | 35 |
| 23 anni | 36 |
| 22 anni | 37 |
| 21 anni e inferiore | 38 |
Nei confronti del restante personale del CNVF, si applicano le aliquote
di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del DPR n. 1092/1973. In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni
ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo
dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1995,
avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2
per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8
del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto
dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione
dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento
superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per questo
personale continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
5. Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni
di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai
requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei
dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già
definiti dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni.
Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui
all’articolo 6, comma 2, del Dlgs n. 165/1997, ossia al
raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in
corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a partire dal 1°
luglio 2002, la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il
giorno successivo alla cessazione dal servizio.
6. Trattamenti pensionistici derivanti da infermità
Il personale appartenente ai settori operativo ed aeronavigante del
CNVVF dispensato dal servizio per infermità dipendenti e non da
causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico ordinario
qualora abbia raggiunto un’anzianità di almeno quindici anni di
servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articoli 61 e 52,
comma 1 del DPR n. 1092/1973) fermi restando i requisiti previsti per
l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge 335/1995 (5 anni di servizio di
cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio). Si rende opportuno precisare che, in base all’articolo 40, comma 1,
del DPR n. 1092/1973, il servizio utile è costituito dal servizio
effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei
servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
7. Maggiorazione dei servizi
Le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di
servizio applicabili esclusivamente al personale del settore
aeronavigante del CNVVF e a quello che presta servizio di navigazione,
utili ai fini del trattamento pensionistico, sono quelle previste dagli
articoli 19 e 20 del DPR n.1092/1973 che disciplinano il servizio di
navigazione e il servizio su costa nonché il servizio di volo.
Si precisa, altresì, che l’articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997
stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi
di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle
vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività
lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli
aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il
31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non
sono ulteriormente aumentabili.
Nei confronti di questo personale, se il trattamento pensionistico è
liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra
sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura
della pensione.
Per i destinatari di un sistema di calcolo misto, tali maggiorazioni dei
servizi sono utili ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste
incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il
31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col
sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite
massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della
maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari
per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il
coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età
indicato nella tabella A), allegata alla legge n.335/1995, qualora
l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
8. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame
deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico
previsto per gli iscritti alla CTPS.
Concorre alla formazione della base pensionabile di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera A), del Dlgs n.503/1992 la retribuzione contributiva
annua percepita alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai
soli emolumenti tassativamente previsti dalle norme di legge e
contrattuali (articoli 15 e 16 della legge n. 177/1976).
In particolare:
- Stipendio tabellare composto dalla stipendio tabellare iniziale e
dalla progressione economica orizzontale che, nel periodo di
permanenza del dipendente nell’Area, si realizza mediante la
previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, delle successive
fasce economiche retributive. A decorrere dal 1° gennaio 2003
l’indennità integrativa speciale cessa di essere corrisposta come
singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce
stipendio tabellare;
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, nella misura percepita;
- Indennità di rischio attribuita esclusivamente al personale del settore operativo ed aeronavigante. Tale indennità è stata istituita dalla legge n. 734/1973; il successivo DPR 5 maggio 1975, n. 146
ne ha determinato i valori economici, corrisposti per ogni giornata
di servizio. Con la legge n. 210/1984 la suddetta indennità
diventa pensionabile e viene erogata mensilmente per tredici
mensilità. I DD.PP.RR. n. 269/1987 e n. 335/1990, nonché i
successivi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ne hanno
mantenuto la medesima natura giuridica, incrementandone solo la
misura economica.
- Maggiorazione indennità di rischio spettante al solo personale
del settore operativo ed aeronavigante con almeno 22 o 28 anni di
servizio effettivo nel Corpo; è un’indennità di importo fisso
indipendentemente dalle posizioni economiche, prevista
dall’articolo 64, comma 4, del DPR 335/1990, che remunera
particolari situazioni di rischio e responsabilità. Tale maggiorazione
spetta, indipendentemente dal limite di servizio di cui sopra,
anche in caso di decesso, di dispensa dal servizio a seguito di
giudizio di inidoneità fisica ovvero, a prescindere dalla causa di
cessazione, a favore dell’ex dipendente che abbia diritto alla
pensione privilegiata ordinaria sempre che non sia transitato nel
settore dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici.
- Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile ai
sensi dell’articolo 33 del CCNL 1998/2001. Tale assegno
compete al personale del settore operativo ed aeronavigante
qualora, riconosciuto non idoneo in via permanente allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale ma
idoneo al proficuo lavoro, sia transitato nel settore tecnico
amministrativo e informatico. In particolare tale assegno
remunera la differenza tra il trattamento economico in godimento,
comprensivo dell’indennità di rischio, e quello relativo al nuovo
inquadramento, comprensivo dell’indennità mensile spettante al
personale del settore tecnico amministrativo e informatico.
- Assegno ad personam non riassorbibile e non rivalutabile
riguardante il personale proveniente da altre Amministrazioni
Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177
e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18 per
cento della base pensionabile) trovano applicazione esclusivamente
sullo stipendio tabellare, sulla retribuzione individuale di anzianità e
sull’eventuale assegno ad personam non riassorbibile con esclusione,
pertanto, dell’indennità di rischio e della relativa maggiorazione.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio
dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita
disposizione legislativa (art. 21, comma 3, del CCNL 26/05/2004 –
Quadriennio normativo 2002/2005 biennio economico 2002/2003), le
modalità per determinare la base di calcolo del trattamento
pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della
legge n.335/1995. Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1°
gennaio 2003, non si applica la maggiorazione del 18% di cui al già
citato articolo 15 della legge n.177/1976, relativamente alla indennità
integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio.
Ai fini della determinazione della quota di pensione di cui all’artico 13,
lettera b) del Dlgs n. 503/1992, secondo le modalità indicate
nell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/1995, vengono
valutate tutte le altre indennità percepite come corrispettivo
dell’attività lavorativa.
Tra queste possono annoverarsi le seguenti:
- Indennità mensile spettante al personale appartenente al settore
dei servizi amministrativi, tecnici ed informatici. Tale indennità, già
prevista dall’articolo 100, comma 4, del DPR n. 269/1987, come
emolumento non pensionabile, è di importo tabellare, spettante per dodici mensilità; nell’indennità mensile è confluita dal 1° gennaio
2003 l’indennità operativa corrisposta per il periodo 1° ottobre 1999
al 31 dicembre 2002, già considerata per il suddetto personale quale
emolumento non pensionabile.
- Indennità operativa corrisposta per dodici mensilità al personale
del settore operativo ed aeronavigante per il periodo dal 1° ottobre
1999 al 31 dicembre 2002. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene
conglobata nell'indennità di rischio.
- Indennità mensile di volo spettante al personale dal CNVVF, in
possesso del brevetto di pilota di elicottero, di motorista o
specialista di elicottero, con obbligo di volo, in servizio presso i
nuclei elicotteristi. Al medesimo personale in servizio presso gli
Uffici del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile con la competenza nello specifico settore della
specializzazione posseduta, tale indennità è corrisposta nella
misura del 50 per cento.
- Indennità mensile per operatori subacquei spettante al
personale dal CNVVF che, avendo frequentato corsi subacquei
presso le apposite scuole e conseguito i relativi brevetti, siano
abilitati presso i rispettivi nuclei all’impiego delle apparecchiature
di immersione;
Si precisa che l’indennità mensile di volo e quella per gli operatori
subacquei non sono cumulabili tra di loro ma sono cumulabili con
l’indennità di rischio.
- Compensi incentivanti la produttività collettiva e il
miglioramento dei servizi;
- Compensi per la qualità della prestazione individuale;
- Indennità di turno;
- Indennità notturna e festivi;
- Indennità per lavoro straordinario.
- Indennità per mancato preavviso;
- Ferie non godute.
- Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota
A).
Il trattamento economico del personale appartenente alla qualifica
dirigenziale del CNVVF è regolato dalle norme previste dal CCNL per il
personale dirigente dell’Area 1, nella quale è confluito, tra l’altro, lo
specifico comparto di contrattazione delle Aziende ed amministrazioni
dello Stato anche ad ordinamento autonomo.
In particolare le voci retributive che concorrono alla determinazione
della quota A) di pensione sono:
- Stipendio tabellare annuo lordo;
- Indennità integrativa speciale (quota conglobata nello
stipendio);
- Retribuzione individuale di anzianità, ove spettante;
- Indennità di rischio e di posizione (articolo 44, CCNL del
personale dirigente comparto aziende autonome parte
normativa 1994/97 e parte economica 1994/95, sottoscritto il
10/11/1997).
Gli elementi retributivi che rientrano nella base pensionabile da
incrementare della maggiorazione del 18 per cento di cui all’articolo
15 della legge n. 177/1976 sono rappresentati esclusivamente dallo
stipendio tabellare annuo lordo e dalla retribuzione individuale di
anzianità con esclusione, pertanto, dell’indennità integrativa speciale
e dell’indennità di rischio e di posizione.
Le voci retributive che concorrono alla determinazione della quota di
pensione, di cui all'art. 13, lettera b) del Dlgs n. 503/1992, secondo le
modalità indicate nell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n.
335/1995, sono a titolo esemplificativo:
-
Retribuzione di risultato;
- Indennità per mancato preavviso;
- Ferie non godute;
- Altre indennità, soggette a contribuzione, non valutabili in quota
A).
9. Particolari disposizioni
Per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 7 del Dlgs
165/1997, nei confronti del personale del settore operativo ed
aeronavigante che cessa dal servizio per limiti di età il cui
trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo, il montante individuale dei contributi deve essere
determinato con l’incremento pari a 5 volte la base imponibile
dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del
33 per cento.
Ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da prendere
in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla
cessazione annualizzata.
Al personale del settore operativo con profilo professionale
corrispondente a capo reparto, capo squadra e vigile del fuoco, nel
caso di cessazione dal servizio per limiti di età o per infermità
derivante da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di
quiescenza un’indennità speciale annua lorda non reversibile. Tale
indennità, corrisposta per importi differenti in relazione al profilo
rivestito all’atto della cessazione di servizio (allegato n.2), viene
erogata fino al compimento del 65° anno di età (articolo 84 della
legge n.469/1961 e s.m.i.).
Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle
disposizioni relative al trattamento di privilegio e alla costituzione
della posizione assicurativa.
La presente è diramata d’intesa con il Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile.
IL DIRETTORE GENERALE
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