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SONO INTERESSATE MIGLIAIA DI VEDOVE O VEDOVI I CUI CONGIUNTI, TITOLARI DI PENSIONE CONSOLIDATA AL 31.12.1994 SONO DECEDUTI DOPO L'1.1.1995

Anche il Comitato di Vigilanza per le Prestazioni Previdenziali ai Dipendenti Civili e Militari Dello Stato e Loro Superstiti dell'INPDAP, a seguito di un nostro ricorso riconosce la nostra tesi e cioè che la norma transitoria contenuta nell'art. 15, comma 5 della Legge 724/1994 non è stata abrogata dalla Legge 335/95 e di conseguenza il trattamento di reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme vigenti al momento del pensionamento del dante causa indipendentemente dalla data del suo decesso.

Pubblichiamo la delibera del comitato di vigilanza dell'INPDAP, n.464 del 23.5.2002 emessa in favore di un nostro associato a seguito del ricorso amministrativo, da noi predisposto in data 12.12.2001.


ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA
PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO E LORO SUPERSTITI

N. 464 del 23.05.02

OGGETTO: Ricorso prodotto dal Sig. P. E. coniuge superstite di T. R. deceduta

IL COMITATO DI VIGILANZA
PER LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI AI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI
DELLO STATO E LORO SUPERSTITI

VISTO il D. Lgs. 30 giugno 1994, n.479, di istituzione dell'istituto Nazionale dì Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica,
VISTO il D.P.P- del 4 maggio 1999 di nomina del Presidente;
VISTO il D.P.C.M, del 19 maggio 1999 di ricostituzione del Consiglio di Amministrazione;
VISTO il D.C.P.M. del 4 Agosto 1999 dì ricostituzione del Consiglio di indirizzo e, Vigilanza;
VISTO l'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1991, n, 127,
VISTO il D.P.P. 24 settembre 1997, n. 368, di emanazione del Regolamento concernente norme per l'organizzazione e funzionamento dell'istituto Nazionale di Previdenza per in Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ed in particolare l'art.8 comma 7, dello stesso;
VISTO il Decreto dei Ministro del Lavoro, Adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica dell'8 ottobre 1998, di costituzione - ai sensi dell'art.8 del citato DPR 368/97 dei Comitati di Vigilanza delle gestioni autonome dell'INPDAP;
VISTI i DD.MM. 20/12/1999,28/02/01 e 17/5/01 di sostituzione di tre membri del Comitato;
SOTTO la Presidenza del rag- Salvatore Bosco ed alla presenza dei componenti:
Dr. Teodoro Bilanzone
Dr. Antonio De Angelis
Dr. Aroldo Grugni
VISTI - i D.P.R. 24 novembre, 1971, n. 1199 e 29 dicembre 1973, n. 1032;
VISTI il D.P.R.18 dicembre 1979, n,696 nonché le leggi 20 marzo 1975, n.70 e 9 marzo 1989, n, 88;
VISTO il D. Lgs.N. 29 del 3.2.1993 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 29 gennaio 1994, n, 87;
VISTO il ricorso presentato in data 12/12/2001 dal Sig. P. E. coniuge superstite di T. R., già collocata a riposo il 31/3/1993 e deceduta l'8/9/2001, avverso la determinazione n. 34 del 21/01/2001, con cui viene conferita la pensione di reversibilità nulla misura prevista dall'art. 1 comma 41 della legge 8/8/95 n, 335, rivendicando il diritto all'applicazione della norma transitoria contenuta nell'art. 15, comma 5 della legge 72494;
CONSIDERATO che la citata norma transitoria non è stata abrogata dalla leggo 335/95 e che quindi il trattamento dì reversibilità deve essere in ogni caso liquidato secondo le norme vigenti al momento del pensionamento del dante causa indipendentemente dalla data del suo decesso, come acclarato dalla costante Giurisprudenza e, per ultimo della sentenza n.8/2002QM pronunciata dalla Corte del Conti a Sezioni riunite in data 20/-3-17/4/2002;
PRESO ATTO della relazione Istruttoria predisposta dagli uffici;
ATTESA la partecipazione dei Sindaci all'odierna seduta;

DELIBERA

Il ricorso presentato dal Sig. P. E. è accolto per i motivi indicati in premessa.
La presente deliberazione viene trasmessa al Direttore Generale dell'Istituto.