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Circolare INPDAP n. 18 del 18-09-2009
Con la circolare che di seguito si trascrive l’INPDAP ha impartito le disposizioni per il subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza – Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita. OGGETTO: Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza 1. Premessa
L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni Per la liquidazione delle pensioni del personale in riserva o congedo assoluto decorrenti dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate a partire da tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio. Al riguardo si fa presente che la trasmissione dei dati giuridici ed economici relativa ai trattamenti pensionistici ordinari è di competenza dei Reparti Tecnici Logistici Amministrativi di cui all’allegato 1), dislocati a livello regionale mentre per gli Ufficiali che rivestono il grado da Colonnello in poi nonché per tutto il personale che all’atto del congedo è in forza al Comando Generale, la competenza ricade nello stesso Comando Generale. In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap , i Reparti Tecnici Logistici Amministrativi (denominati TLA) o il Comando Generale, competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33. La trasmissione dei dati da parte dell’ufficio competente del Corpo avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it . Il TLA o il Comando Generale deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo (certificazione dei servizi resi e delle retribuzioni corrisposte), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF. L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno ad istruirla e trasmetterla alla sede provinciale Inpdap competente.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).
3. Trattamento pensionistico La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia, militarmente ordinato facente parte integrante delle FFAA che dipende dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ciò comporta che, ai fini pensionistici, i militari del Corpo sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare. Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 243 del 23 agosto 2004 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal Dlgs n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi. Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi necessari alla determinazione dei trattamenti di privilegio avverrà a cura del Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza – Via XXI Aprile 51 – 00162 ROMA .
L’interessato potrà presentare la relativa domanda anche per il tramite degli uffici del Corpo i quali provvederanno a trasmetterla alla sede provinciale Inpdap competente.
3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia Preliminarmente occorre precisare che il personale del Corpo della Guardia di Finanza è costituito dal personale militare suddiviso in ufficiali e personale non direttivo e non dirigente. In particolare nei confronti degli ufficiali, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della G.d.F) ha previsto l’istituzione dei seguenti ruoli, ordinati in diversi gradi gerarchici:
L’articolo 36 del medesimo decreto legislativo ha fissato, distintamente per grado rivestito e ruolo di appartenenza, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente, secondo quanto riportato nella tabella sottostante: omissis In materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del personale della G.d.F., l’articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, come modificato dal Dlgs n. 67/2001, ha istituito i ruoli di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, strutturati in diversi gradi gerarchici di seguito riportati:
omissis Ai fini che qui interessano, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni. Trattandosi di norme riferite ai soli dipendenti civili dello Stato, si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs n. 503/92 (trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino al 70° anno di età), introdotti dall’art.1, quater del decreto legge n. 136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004 (successivamente soppressa dalla legge n. 4 agosto 2006, n. 248).
Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.
3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva. Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.
Questa disposizione trova una diversa modalità di applicazione a seconda della categoria di appartenenza del personale della Guardia di Finanza .
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione fino al 31 dicembre 1997. Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:
omissis B) Ruolo Ufficiali Nei confronti del personale appartenente al ruolo degli Ufficiali, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 54, commi 1 e 2 del Testo unico. In particolare, per i primi venti anni di servizio utile si applica l’aliquota del 44 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento. Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994 e articolo 8 del Dlgs n. 165/1997); tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n. 335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento. 3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995. Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.
3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità Il personale della Guardia di Finanza dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico). Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti. Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 18 legge n. 833/1961 per il personale Appuntati e Finanzieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
3.4. Maggiorazione dei servizi L’articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione. Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995, qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
3.5. Valorizzazione diploma di laurea
Si rappresenta che l’articolo 32 del Testo unico (valutazione ex se del corso di laurea) prevede il computo nei confronti degli ufficiali la cui nomina in servizio permanente effettivo o l’ammissione ai corsi normali delle accademie militari sia stata subordinata al possesso di diploma di laurea ovvero a studi universitari di durata inferiore al corso di laurea, rispettivamente di tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi ovvero agli anni corrispondenti al corso degli studi di durata inferiore
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato a metà ai fini del del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS).
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull'assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale, dell'indennità pensionabile mensile:, dell'indennità di imbarco e dell'assegno di valorizzazione. Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell'art. 18 bis e quater del DL 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l'indennità di imbarco spetta al personale della Guardia di finanza nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l'indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell'importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.
Da gennaio 2002, l'indennità di imbarco, è divenuta pensionabile, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla
maggiorazione del 18%, secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell'articolo 52,
comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005
ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione
dell'articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.
Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell'indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l'indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.
Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa
(art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell'articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita
ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. 5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla base pensionabile", l'importo corrispondente al beneficio – rapportato
all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B)
precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla
legge n.177/1976.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è stata
incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui
al Dlgs n.165/1997. 5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante
complessivo rivalutato.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi
contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità di aeronavigazione e di volo Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983, sono cumulabili con l'indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole, mentre l'altra è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento.
Occorre precisare che all'atto della cessazione dal servizio l' indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista
dall'articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio
effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e
di volo. L'importo dell'indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico.
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l'obbligo del volo) e che
non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l'indennità di “trascinamento” che incide esclusivamente ai fini della
determinazione della quota B di pensione in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
7. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell'indennità di buonuscita
In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell'indennità di buonuscita a favore del
personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione
dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all'invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS - del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell'indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell'ultimo
"atto dispositivo" stipendiale disponibile. |