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Circolare INPDAP n. 22 del 18-09-2009
Con la circolare che di seguito si trascrive, l'INPDAP ha impartito le disposizioni per il subentro nella gestione delle attività pensionistiche
del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell'indennità di
buonuscita. OGGETTO: Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell'indennità di buonuscita. 1. Premessa
L'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l'Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici
dei dipendenti delle Amministrazioni statali.
2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni In via preliminare, si rappresenta che per tutti gli iscritti all'Inpdap ogni procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è avviato a domanda.
Per la liquidazione delle pensioni del personale in riserva decorrenti dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate a partire da tale data, tutte le informazioni
necessarie devono essere inviate alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui
l'interessato presta o ha prestato l'ultimo servizio. In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell'Inpdap, il Centro Nazionale Amministrativo competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall'Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33. La trasmissione dei dati da parte dell'ufficio competente dell'amministrazione avviene informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it . Il Centro Nazionale Amministrativo deve, inoltre, inviare alla sede INPDAP competente il modello cartaceo (certificazione servizi resi e retribuzioni corrisposte), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all'indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF. La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l'inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).
In merito alla pensione di privilegio, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro
dei Volontari Congedati (PREVIMIL) individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti
alla gestione della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per il personale dell'Arma dei Carabinieri l'organismo competente a gestire la fase
istruttoria della pensione di privilegio è la Direzione di Amministrazione.
3. Trattamento pensionistico L'Arma dei carabinieri è un'amministrazione militare ad ordinamento speciale. Ha collocazione autonoma nell'ambito del Ministero della difesa, con rango di Forza armata ed è forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, con le speciali prerogative conferitele dalle norme in vigore.
AI fini pensionistici, il personale dell'Arma dei Carabinieri è destinatario delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma
anche di norme speciali, vale a dire riguardanti esclusivamente le Forze di Polizia o il personale militare.
Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa
n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco,
pur rimanendo alternativa la possibilità per il militare di presentare la domanda di pensione privilegiata direttamente alla propria amministrazione
per gli aspetti di competenza.
3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Il personale dell'Arma dei Carabinieri è articolato nei seguenti ruoli: ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri,
(art. 19 D.Lgs. 5-10-2000 n. 297, Norme in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78).
Ai fini che qui interessano, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti
pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato
del pubblico impiego, all'articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio fissandoli
al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008. Il D.Lgs 5 ottobre 2000, n. 298, attuativo della delega contenuta nell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000 n. 78, ha realizzato il riordino degli Ufficiali dell'Arma; si segnala, in particolare, il riordino dei ruoli (art. 2, comma 1) nei quali sono scritti gli ufficiali del servizio permanente in: ruolo normale, ruolo speciale, ruolo tecnico-logistico. Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla l. 574/1980, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della L. 212/1983, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 dello stesso D. Lgs., permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento. A norma dell'articolo 23 comma 1, del D.Lgs sopra indicato, il personale Ufficiali dell'Arma cessa dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di età come da tabella annessa di seguito riportata:
Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e
successive modificazioni ed integrazioni. 3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi
prescritti dall'articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l'Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le
pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un'anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere
dall'età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.
Per effetto della riduzione dell'aliquota annua di rendimento prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 (fissata al 2 per cento) in
combinato disposto con l'articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della
legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l'applicazione dell'aliquota
massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo esemplificativo, così rideterminati:
3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del Dlgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti
anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n.
335/1995 e dalla legge 449 del 1997. 3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale dell'Arma dei Carabinieri dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico
qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico). Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti, dal C.N.A. di Chieti, al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 20 legge 1168/1961, modificata dall'articolo 20 della legge 53 del 1989 per gli Appuntati e Carabinieri). Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa. Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 36 della legge 113/54 e dall'articolo 29 della legge n. 599/54 e dall'articolo 13 della legge 1168 del 1961, l'ufficiale o il sottufficiale o gli appuntati e carabinieri che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l'inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da
causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è
calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al
raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l'interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento
del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un'anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel
quinquennio precedente la decorrenza della pensione d'inabilità.
3.4. Maggiorazione dei servizi
L'articolo 5, comma 1, del Dlgs n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini
pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere
complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi
ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della
maturazione del diritto che della misura della pensione. 3.5. Valorizzazione diploma di laurea
Si fa rappresenta che nei confronti del personale appartenente al ruolo Ufficiali si applica l'articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in
cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla
data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di
laurea).
3.6 Disposizioni particolari
In virtù di quanto disposto dall'articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall'impiego per
provvedimento disciplinare è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro,
valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.
4. Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all'ordinamento pensionistico previsto per gli
iscritti alla CTPS. Le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni ( maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull'assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell'assegno funzionale, dell'indennità pensionabile mensile:, dell'indennità di imbarco e dell'assegno di valorizzazione. Si ritiene opportuno segnalare che, in applicazione dell'art. 18 bis e quater del DL 21/9/87, n. 387 convertito nella legge 20/11/87, n. 472, l'indennità di imbarco spetta al personale dell'Arma dei Carabinieri nella misura del 55 per cento degli importi indicati nella tabella A allegata al DPR 11 ottobre 1988 e s.m.i. ed è cumulabile con l'indennità mensile pensionabile nella misura massima del 50 per cento. Fino al 31 dicembre 1995, l'indennità di imbarco non era valutata in sede di pensione; per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 entra a far parte della base contributiva e concorre alla determinazione dell'importo della pensione, come emolumento accessorio, in virtù dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, e pertanto concorre alla determinazione della quota B di pensione.
Da gennaio 2002, l'indennità di imbarco, è divenuta pensionabile, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla
maggiorazione del 18%, secondo le misure e le modalità stabilite dalla legge 78/83 a seguito della espressa previsione contenuta nell'articolo 52,
comma 5, del DPR 18 giugno 2002, n. 164 di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze dì polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005
ed al biennio economico 2002/2003; con le medesime modalità è stata estesa al personale dirigente dal 1° gennaio 2004, in applicazione
dell'articolo 2, comma 5 della legge 5 novembre 2004, n. 263.
Si rappresenta, inoltre, che il personale beneficiario dell'indennità di imbarco che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento di detta indennità, percepisce l'indennità di “trascinamento” che, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.
Si fa presente, infine, che il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa
(art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.
Ai medesimi che abbiano prestato servizio senza demerito, è attribuito:
5. Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell'articolo 4 del Dlgs n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita
ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata. 5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. “parametrato”, sull'importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull'eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 539/1950. Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull'ultimo stipendio, con esclusione dell'importo relativo alle quote mensili di cui all'articolo 161 della legge n. 312/80.
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l'importo corrispondente al beneficio – rapportato
all'aliquota pensionistica totale maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B)
precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla
legge n.177/1976.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è stata
incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui
al Dlgs n.165/1997. 5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.
L'ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell'imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante
complessivo rivalutato.
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi
contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.
6. Indennità di aeronavigazione e di volo Le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione o di volo, di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 78/1983, sono cumulabili con l'indennità pensionabile mensile nella misura prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 505/1978, vale a dire che viene attribuita per intero l'indennità risultante più favorevole, mentre l'altra è conferita nell'importo corrispondente al 50 per cento.
Occorre precisare che all'atto della cessazione dal servizio l' indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista
dall'articolo 59 del Testo unico, ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio
effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e
di volo. L'importo dell'indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all'importo del trattamento pensionistico.
Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l'obbligo del volo) e che
non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l'indennità di “trascinamento” che incide esclusivamente ai fini della
determinazione della quota B di pensione in applicazione dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.
7. Indennità speciale o di riserva
Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:
La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età. 8. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell'indennità di buonuscita
In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell'indennità di buonuscita a favore del
personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione
dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all'invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.
Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS - del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell'indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:
In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell'ultimo
“atto dispositivo” stipendiale disponibile. |